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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 32471/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15127-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- Oggetto contribuzione R.G.N.15127/2019 Cron.

Rep.

Ud.27/09/2024 CC avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1817/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva respinto l’opposizione della società avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps relativamente a contribuzioni omesse riferite a due lavoratori.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., depositava controricorso.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, illustrato da memoria, avendo presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.1, co.231 e ss. l. n.197/02, con pagamento delle prime rate dovute. [OSCURATO:PERSONA]: Atteso l’atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art.391 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato atto di adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22.

Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate, secondo orientamento consolidato di questa Corte sulla rispondenza della compensazione alla ratio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15127-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- Oggetto contribuzione R.G.N.15127/2019 Cron. Rep. Ud.27/09/2024 CC avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1817/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva respinto l’opposizione della società avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps relativamente a contribuzioni omesse riferite a due lavoratori. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., depositava controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, illustrato da memoria, avendo presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.1, co.231 e ss. l. n.197/02, con pagamento delle prime rate dovute. [OSCURATO:PERSONA]: Atteso l’atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art.391 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato atto di adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22. Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate, secondo orientamento consolidato di questa Corte sulla rispondenza della compensazione alla ratio
Sentenza Cassazione n. 32471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris