CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 27060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] GIANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10855/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 20 dicembre 2023 con cui la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali lievi aggravate dall'uso di arma; 2. Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. Rilevato che entrambi i ricorsi sono fondati, in quanto la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di appello, ossia il 31 luglio 2023. 4. Rilevato, pertanto, che va emessa sentenza di annullamento senza rinvio in quanto in data 31 luglio 2023 è intervenuta la prescrizione del reato; 5. Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.