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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41690/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2, chiarendo che sussiste un nesso tra il delitto per cui si procede e un procedente reato, tale da aggravare la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2, chiarendo che sussiste un nesso tra il delitto per cui si procede e un procedente reato, tale da aggravare la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris