CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che attiene alla violazione del principio del ne bis in idem, in relazione al fatto che non è possibile tenere conto della recidiva sia per l'individuazione del termine prescrizionale base, sia del termine prescrizionale massimo, poiché ciò significherebbe porre due volte la recidiva a carico del reo (la difesa ha depositato sul punto la sentenza n. 47269/2015 di questa Corte, secondo la quale il doppio aumento violerebbe appunto il suindicato principio) - è manifestamente infondato. La sentenza indicata dalla difesa è, infatti, espressione di un orientamento isolato, mentre costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul Al trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142)1 secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione" (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; vedi anche Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Gioffrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego, Rv. 268214). Considerato che il secondo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità. In particolare, il motivo sulla recidiva, non avendo formato oggetto di appello, non può essere proposto per la prima volta in questa sede. Quanto alle restanti censure, deve osservarsi che il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142) e che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata puntualmente motivata, avendo riguardo alla gravità della condotta e alla pericolosità degli imputati. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] . re estensore (jrt, ri) i.. [OSCURATO:PERSONA] I .,1 .\ [OSCURATO:PERSONA] dente