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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07096/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 9/e Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, con la quale PELLICCIA Giuseppe era stato condannato per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (accertato il 27/12/2016).

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi.

Con il primo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con specifico riferimento alla ritenuta ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 c. 4, cod. proc. pen., pur avendo l'imputato cambiato il domicilio eletto, comunicandolo ai Carabinieri all'atto di verbalizzare il mutamento del luogo di custodia del mezzo in sequestro, coincidente con la nuova abitazione.

Nella specie, secondo la difesa, l'imputato non aveva omesso di comunicare la revoca del precedente domicilio, ma lo aveva fatto in forme diverse.

Con il secondo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., la cui osservanza era stata posta in dubbio dalla stessa testimonianza di uno degli accertatori, il quale aveva affermato che, al momento dell'accesso sui luoghi, unitamente al collega avevano visto il PELLICCIA mentre era trasportato in ambulanza e di non aver colloquiato con lo stesso, essendosi poi recati presso il pronto soccorso, ove non avevano incontrato l'imputato, avendo fatto formale richiesta ai sanitari di procedere all'accertamento tossicologico.

Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, contestando la rilevanza assegnata al dato del disinteresse del PELLICCIA per il processo, dal momento che, a prescindere dalla ritualità della notifica, egli non ne aveva avuto conoscenza, laddove i precedenti penali sono risalenti nel tempo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte territoriale ha ritenuto la infondatezza del primo motivo, di natura processuale, considerando irrilevante il comunicato mutamento del luogo di custodia e affidamento del veicolo, al più equiparabile ad un mera variazione di fatto che, siccome priva dei requisiti di forma, non può valere quale revoca della precedente dichiarazione di domicilio, con rinvio ai principi affermati sul punto da questa Corte di legittimità.

Quanto alla prova dell'avviso di cui all'art. 114, disp. att. cod. proc. pen., quel giudice ha richiamato il chiaro contenuto del verbale di accertamenti urgenti sulla persona, ritenendo che la prova dei fatti attestati non potesse essere messa in dubbio alla stregua di carenze di tipo mnemonico del teste escusso, il quale, ad ogni buon conto, non aveva escluso che l'avviso fosse stato dato, ma solo dichiarato di non ricordare.

Egli, inoltre, non era stato l'unico operante ad effettuare l'accertamento, avendo il pubblico ministero rinunciato, con il consenso della difesa, alla escussione dell'altro verbalizzante.

Il diniego delle generiche, infine, è stato confermato poiché la parte non aveva indicato specifiche ragioni a fondamento di un giudizio di meritevolezza, essendosi limitata a dissentire dalle considerazioni svolte dal primo giudice.

3. Il primo motivo è infondato.

Deve, infatti, ritenersi che il principio di diritto seguito dalla Corte di merito sia prevalente e che, pertanto, in base a esso, non possa ritenersi l'indicazione della parte valida, in termini di formale revoca del domicilio eletto, con conseguente regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, c. 4, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, oltre al precedente citato nella sentenza impugnata, anche sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627; n. 31641 del 1/6/2016, Leonardi, Rv.267428; sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254693).

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ragionamento svolto dai giudici del merito attiene alla valutazione della prova acquisita e esso, oltre ad essere congruo, avendo fatto riferimento al dato che emerge dal processo verbale di accertamento, atto dotato di forza fidefaciente, ha pure spiegato la irrilevanza della prova dichiarativa, avuto riguarda alla distanza di essa dai fatti e alla presenza di più di un soggetto verbalizzante, il che costituisce spiegazione non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, con conseguente inammissibilità della censura che, sostanzialmente ripropone una rivalutazione del compendio probatorio (cfr., sul punto, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, in cui si è precisato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280747).

5. Il terzo motivo è infondato.

Nella sentenza appellata, il primo giudice aveva escluso la meritevolezza del beneficio, valorizzando i precedenti penali del PELLICCIA e il disinteresse da questi manifestato per il processo.

Trattasi di elementi certamente valorizzabili dal giudice del merito, alla stregua dei parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen.

La generica contestazione contenuta nel gravame di merito giustifica pertanto la risposta del giudice d'appello che ha evidenziato la mancata allegazione di elementi atti a neutralizzare quelli che erano stati considerati dal Tribunale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 25 gennaio 2022 EPosrrAro [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 9/e Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, con la quale PELLICCIA Giuseppe era stato condannato per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (accertato il 27/12/2016). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi. Con il primo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con specifico riferimento alla ritenuta ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 c. 4, cod. proc. pen., pur avendo l'imputato cambiato il domicilio eletto, comunicandolo ai Carabinieri all'atto di verbalizzare il mutamento del luogo di custodia del mezzo in sequestro, coincidente con la nuova abitazione. Nella specie, secondo la difesa, l'imputato non aveva omesso di comunicare la revoca del precedente domicilio, ma lo aveva fatto in forme diverse. Con il secondo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., la cui osservanza era stata posta in dubbio dalla stessa testimonianza di uno degli accertatori, il quale aveva affermato che, al momento dell'accesso sui luoghi, unitamente al collega avevano visto il PELLICCIA mentre era trasportato in ambulanza e di non aver colloquiato con lo stesso, essendosi poi recati presso il pronto soccorso, ove non avevano incontrato l'imputato, avendo fatto formale richiesta ai sanitari di procedere all'accertamento tossicologico. Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, contestando la rilevanza assegnata al dato del disinteresse del PELLICCIA per il processo, dal momento che, a prescindere dalla ritualità della notifica, egli non ne aveva avuto conoscenza, laddove i precedenti penali sono risalenti nel tempo. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto la infondatezza del primo motivo, di natura processuale, considerando irrilevante il comunicato mutamento del luogo di custodia e affidamento del veicolo, al più equiparabile ad un mera variazione di fatto che, siccome priva dei requisiti di forma, non può valere quale revoca della precedente dichiarazione di domicilio, con rinvio ai principi affermati sul punto da questa Corte di legittimità. Quanto alla prova dell'avviso di cui all'art. 114, disp. att. cod. proc. pen., quel giudice ha richiamato il chiaro contenuto del verbale di accertamenti urgenti sulla persona, ritenendo che la prova dei fatti attestati non potesse essere messa in dubbio alla stregua di carenze di tipo mnemonico del teste escusso, il quale, ad ogni buon conto, non aveva escluso che l'avviso fosse stato dato, ma solo dichiarato di non ricordare. Egli, inoltre, non era stato l'unico operante ad effettuare l'accertamento, avendo il pubblico ministero rinunciato, con il consenso della difesa, alla escussione dell'altro verbalizzante. Il diniego delle generiche, infine, è stato confermato poiché la parte non aveva indicato specifiche ragioni a fondamento di un giudizio di meritevolezza, essendosi limitata a dissentire dalle considerazioni svolte dal primo giudice. 3. Il primo motivo è infondato. Deve, infatti, ritenersi che il principio di diritto seguito dalla Corte di merito sia prevalente e che, pertanto, in base a esso, non possa ritenersi l'indicazione della parte valida, in termini di formale revoca del domicilio eletto, con conseguente regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, c. 4, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, oltre al precedente citato nella sentenza impugnata, anche sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627; n. 31641 del 1/6/2016, Leonardi, Rv.267428; sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254693). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ragionamento svolto dai giudici del merito attiene alla valutazione della prova acquisita e esso, oltre ad essere congruo, avendo fatto riferimento al dato che emerge dal processo verbale di accertamento, atto dotato di forza fidefaciente, ha pure spiegato la irrilevanza della prova dichiarativa, avuto riguarda alla distanza di essa dai fatti e alla presenza di più di un soggetto verbalizzante, il che costituisce spiegazione non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, con conseguente inammissibilità della censura che, sostanzialmente ripropone una rivalutazione del compendio probatorio (cfr., sul punto, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, in cui si è precisato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280747). 5. Il terzo motivo è infondato. Nella sentenza appellata, il primo giudice aveva escluso la meritevolezza del beneficio, valorizzando i precedenti penali del PELLICCIA e il disinteresse da questi manifestato per il processo. Trattasi di elementi certamente valorizzabili dal giudice del merito, alla stregua dei parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. La generica contestazione contenuta nel gravame di merito giustifica pertanto la risposta del giudice d'appello che ha evidenziato la mancata allegazione di elementi atti a neutralizzare quelli che erano stati considerati dal Tribunale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 25 gennaio 2022 EPosrrAro [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere este
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