CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 dicembre 1963
Cassazione n. 29914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1963 avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2022 dal Tribunale di Siracusa; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata concussione. [OSCURATO:PERSONA], quale Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è stata contestato di avere adottato, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, dei comportamenti minatori nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - consistiti nell'avere comunicato tramite terzi alla Costanza la "mancanza di fiducia" nei suoi confronti e nell'avere assunto nei confronti della Costanza un atteggiamento di aperta ostilità, strappando platealmente il parere da questa redatto sulla restituzione dei gettoni di presenza da parte dei consiglieri comunali - al fine di costringere la Costanza a modificare gli atti adottati per il recupero dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa propone ricorso immediato per cassazione deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Erronea applicazione degli artt. 56 e 319 -quater cod. pen avendo il Tribunale escluso la configurabilità di tale reato in ragione della mancata prospettazione alla Costanza di alcuna utilità. Ciò in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che non richiede, ai fini della conficiurabilità del reato, l'esistenza di un vantaggio indebito in capo al privato. 1.2 Erronea applicazione degli artt. 56 e 317 cod. pen. avendo il Tribunale omesso di valutare la correlazione tra le condotte specificamente contestate nel capo di imputazione ed il danno prospettato alla Costanza. 2. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria in cui, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha evidenziato che, nel caso di specie, in nessuno dei due episodi riportati nel capo di imputazione si rinviene uno specifico comportamento costrittivo o induttivo tenuto dal sindaco Rizza.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto afferenti alla qualificazione giuridica del fatto, sono inammissibili in quanto generici e, comunque, manifestamente infondati. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Tale delitto si differenzia dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. in quanto, in tale ultima fattispecie, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), ed è connotata da una pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470). 2.1 La sentenza impugnata, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, con motivazione immune dai vizi denunciati, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente insistendo sulla propria alternativa lettura dei fatti, ha legittimamente escluso la configurabilità nel caso di specie sia di una minaccia volta a costringere la Costanza a modificare gli atti assunti ai fini del recupero dei gettoni di presenza che di una forma di "induzione" finalizzata a tale scopo. Si è, infatti, rilevato che: a) non è emersa alcuna opposizione da parte del consiglio comunale al procedimento avviato dalla Costanza per la verifica della regolarità dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali; b) non è stata acquisita alcuna prova che il Rizza abbia inviato Carrubba a manifestare la sua sfiducia alla Costanza; c) tale sfiducia, quand'anche dimostrata, non è sufficiente ad attivare il procedimento di revoca del segretario comunale (si richiama al riguardo l'art. 100 d. Igs. n. 267 del 2000); d) il Rizza si è limitato ad apporre alla nota redatta dalla Costanza delle modifiche formali, di per sé inidonee a modificare o alterare il suo contenuto; e) l'avere il Rizza strappato il documento redatto dalla Costanza, di cui non sono stati accertati nè la natura né il contenuto, costituisce un mero gesto di stizza, espressione della non condivisione del contenuto del documento. Dinanzi a siffatte lacune istruttorie, appare, infine, manifestamente infondato l'ulteriore profilo di censura in cui il ricorrente, insistendo sulla configurabilità di un tentativo di induzione indebita ed omettendo di confrontarsi con l'argomentazione principale della sentenza che ha escluso la ravvisabilità di una condotta induttiva, pone l'accento sulla irrilevanza del conseguimento del vantaggio da parte del privato indotto. In relazione a tale profilo, peraltro di per sé irrilevante in assenza di una specifica condotta attribuibile al pubblico agente, il ricorrente confonde il piano relativo alla valutazione della idoneità ed univocità della condotta, in cui, come correttamente affermato dal Tribunale, la "pressione" del pubblico agente si accompagna alla prospettazione di un vantaggio per il privato (cfr. Sez. 6, n. 1298 del 19/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284334), con quello attinente alla consumazione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. Va, al riguardo, considerato che tale delitto non integra un reato bilaterale in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicchè il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (Sez. 6 , n. 3750 del 21/10/2020, dep. 2021, Terracciano, Rv. 267986; Sez. 6, n. 32246 del 11;04/2014, Sorge, Rv. 262075). Solo il conseguimento del vantaggio, infatti, giustifica - in coerenza con i principi fondamentali del diritto penale e con i valori costituzionali in tema di colpevolezza, pretesa punitiva dello Stato, proporzione e ragionevolezza - la punibilità dell'indotto che cede alle richieste dell'agente pubblico non perché coartato e vittima del "metus", nella sua accezione più pregnante, ma perché attratto dalla prospettiva di conseguire un indebito vantaggio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos