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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 22027/2026

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rso per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Perugia ha applicato all’imputato la pena concordata di anni due di reclusioneed euro 600 di multa, in relazione al concorso nel reato di rapina aggravata.

2. L’unico motivo di ricorso lamenta l’errata qualificazione giuridica del fatto: laCorte d’appello avrebbe dovuto disattendere la proposta di applicazione di pena ex art. 444cod. proc. pen. e riqualificare il fatto nella cornice dell’art. 624 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, vertendo la doglianza su motivi non consentiti dalla leggeprocessuale: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata, infatti, ai soli casidi errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenutodel capo di imputazione; sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, come nel caso in esame, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione dellasentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 1, n. 15553 del20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; si veda anche, in precedenza, Sez. 6, n. 15009 del27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 – 01).Nel caso di specie, il giudice ha chiarito, senza margini di opinabilità, che le parti siaccordavano per definire il procedimento con patteggiamento nei termini sopraindicati e, ciò,sulla base di un’incontestata qualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 1) e 2) della rubrica,fatte salve le richieste, puntualmente accolte dal giudice, in tema di esclusione della recidivae della concessione delle attenuanti indicate in sentenza.

2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Perugia ha applicato all’imputato la pena concordata di anni due di reclusioneed euro 600 di multa, in relazione al concorso nel reato di rapina aggravata. 2. L’unico motivo di ricorso lamenta l’errata qualificazione giuridica del fatto: laCorte d’appello avrebbe dovuto disattendere la proposta di applicazione di pena ex art. 444cod. proc. pen. e riqualificare il fatto nella cornice dell’art. 624 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, vertendo la doglianza su motivi non consentiti dalla leggeprocessuale: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata, infatti, ai soli casidi errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenutodel capo di imputazione; sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, come nel caso in esame, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione dellasentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 1, n. 15553 del20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; si veda anche, in precedenza, Sez. 6, n. 15009 del27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 – 01).Nel caso di specie, il giudice ha chiarito, senza margini di opinabilità, che le parti siaccordavano per definire il procedimento con patteggiamento nei termini sopraindicati e, ciò,sulla base di un’incontestata qualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 1) e 2) della rubrica,fatte salve le richieste, puntualmente accolte dal giudice, in tema di esclusione della recidivae della concessione delle attenuanti indicate in sentenza. 2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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