CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 43674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1993 avverso la sentenza n. 1732/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 14 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2019 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione della legge penale e, in particolare, degli artt. 48 d.l. n. 189/2016, 1 d.l.. n. 205/2016, conv. nella L. n. 229/2016, per non essere stato comunicato all'imputato il rinvio del processo all'udienza del 20 ottobre 2017, disposto all'udienza del 17 marzo 2017, a seguito della sospensione dell'attività 9,9( giudiziaria determinata dagli eventi sismici dell'agosto 2016 ;l'imputato, infatti, risiedeva nel comune di [OSCURATO:PERSONA], compreso, dall'allegato alla legge, nella zona colpita dal sisma). Tale mancata comunicazione concretizzerebbe una nullità assoluta; 2.2 violazione degli artt. 53 e 56 L. 24 novembre 1981 n. 689 nonché vizi della motivazione, per non essere stata sostituita la pena detentiva con la libertà controllata, a cui il difensore avrebbe fatto riferimento nell'atto d'appello, pur avendo erroneamente indicato di chiedere la sostituzione della pena detentiva con la libertà vigilata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032; Sez. 6, n. 2324 del 2 22/11/2006, dep. 2007, Lucarelli, Rv. 235724; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Musciolà, Rv. 255503). Come è stato già sottolineato (Sez. 5, n. 26434 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 283401; Sez. 5, n. 27903 del 9/4/2021, R., Rv. 281601 Sez. 4, n. 46394 del 4/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554), l'omessa comunicazione della data di rinvio costituisce un'ipotesi di nullità a regime intermedio anche nel caso in cui il rinvio sia disposto per legge. Difetti, in relazione ai recenti provvedimenti legislativi di sospensione dei processi (analogamente a quanto disposto a seguito degli eventi sismici del 2016) a causa della pandemia da Covid- 19, si è affermato che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del dl. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame, l'eccezione di nullità del processo di prime cure non risulta sollevata in sede di appello, con la conseguenza che essa, proposta con il ricorso per cassazione, è tardiva. 3. Il secondo motivo è privo di specificità.Con l'atto d'appello l'imputato aveva chiesto di sostituire la pena detentiva con la libertà vigilata e a tale istanza ha dato risposta la Corte territoriale, la quale ha affermato - con rilievi immuni da vizi - che "í precedenti penali e le ulteriori pendenze specifiche di polizia a carico dell'imputato inducono a ritenere non efficaci eventuali misure alternative alla detenzione". 4. Il ricorso, quindi, è inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 14 ottobr