CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 24645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE 9/p. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto per aver escluso le aggravanti contestate e rideterminato la pena, ha confermato nel resto la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (commesso il 27/06/2014), così come precisato nel capo di imputazione. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputata a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a seguito dell'esclusione delle aggravanti contestate: il delitto di cui all'alt 624-bis, comma 1, cod. pen., era punito all'epoca dei fatti con la pena da uno a sei anni di reclusione. Ne consegue che il reato si è prescritto il giorno 27 dicembre 2021, ovvero 7 anni e sei mesi dopo la sua commissione non risultando dei verbali del procedimento sospensioni di sorta. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, proposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha travisato le risultanze istruttorie, poste a fondamento dei motivi di gravame e non si è pronunciata su doglianze specificamente dedotte con l'atto d'appello ed aventi carattere di decisività. Il riferimento è alle ricognizioni fotografiche, considerato, in particolate, che fu soltanto il M.[OSCURATO:PERSONA] a confermare il riconoscimento dell'odierna imputata in giudizio, pur senza indicare gli elementi specifici sui quali tale riconoscimento si fondava. L'assenza di elementi di riscontro probatorio emergeva anche dal verbale di perquisizione e sequestro che non è stato acquisito al fascicolo processuale, pur essendo atto irripetibile. La difesa, pertanto, ne sollecitava l'acquisizione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. ma la Corte di appello si limitava ad osservare che detta richiesta di rinnovazione istruttoria non poteva trovare accoglimento. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il primo motivo è fondato, essendosi il reato prescritto in epoca antecedente alla sentenza di appello per le ragioni correttamente evidenziate nel ricorso. Osserva, pertanto, il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il 27 dicembre 2021 - e dunque in data anteriore alla sentenza di secondo grado (25 febbraio 2022) - il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Le Sezioni Unite o (sent. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01) hanno, infatti, stabilito il principio per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Sussistono, pertanto, i presupposti per rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, invocata dalla difesa, non ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., giacché non emergono all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01). Discende, pertanto, di necessità la pronunzia in dispositivo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]