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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 03064/2022

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ORDINANZA sul ricorso 11540/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 avverso la sentenza n. 476/2015 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 4919/2021Numero di raccolta generale 3064/2022 GENOVA, pubblicata il 02/04/2015; Data pubblicazione 01/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per tredici mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 4 Chiavarese, contro la sentenza del 2 Aprile 2015 con cui la Corte d'appello di Genova, pronunciando in rigetto del suo appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale della Azienda, ha respinto le domande originariamente spiegate dall'odierno ricorrente, volte ad ottenere l’importo di € 591.427,54, oltre accessori, a fronte di 44 riserve iscritte nell’ambito di un contratto avente ad oggetto manutenzione ed adeguamento antincendio del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e regolato le spese di lite.

2. — L’[OSCURATO:PERSONA] 4 Chiavarese resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per due mezzi. [OSCURATO:PERSONA]

3. — Il ricorso principale riassume come segue i motivi spiegati.

Primo motivo art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 165, DPR n. 554/1999 e dell'art. 31, D.M. n. 145/2000.

Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, in violazione delle norme rubricate, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto la maggior parte delle riserve intempestive o non sufficientemente esplicate, senza considerare che la ASL era ormai decaduta dall'eccezione di inammissibilità per intempestività e o genericità F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 delle riserve, non avendolo mai contestato all'impresa durante la Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 fase amministrativa antecedente l'instaurazione del giudizio.

Secondo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti: i fatti che hanno influito sul prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto e che non rendevano possibile per loro natura, l'iscrizione delle riserve sul verbale di consegna e sospensione lavori.

In merito alle riserve 2-3-4-5-6-7-E(68) [così nel testo del ricorso, senza che sia spiegato e comunque comprensibile cosa debba intendersi con la dicitura «E(68)»: n.d.r.], la Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sui fatti che hanno determinato il prolungamento dei lavori dedotti nelle riserve stesse e approfonditamente esplicati nel corso del giudizio, che risultano assai rilevanti ai fini della loro ammissibilità, trattandosi di fatti continuativi, quali: la realizzazione di opere in variante; la costante indisponibilità dell'area appaltata; la mancanza di un vero e proprio cantiere di servizio; la difficoltà di programmazione; le carenze progettuali e l'inadeguatezza dei documenti di gara. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha omesso di considerare che molti dei fatti denunciati dall'impresa nelle riserve erano successivi alla ripresa dei lavori, ragion per cui non avrebbero potuto essere denunciati certamente nel verbale di consegna e neppure in quello di sospensione; ha, altresì, omesso di esaminare la natura continuativa di tali fatti problema che, invece, si era posto il primo giudice nel redigere il quesito al CTU — il che rendeva pienamente tempestive le riserve.

Terzo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 131, comma 3 e art. 133, comma 3 e 8, DPR 554/1999 e 31, DM n. 45/2000.

La Corte di Appello, in relazione alle riserve n. 2-3-4-5-6-7 relative all'illegittimo prolungamento dei tempi contrattuali per 120 giorni, le ha ritenute inammissibili per via della loro mancata iscrizione nel F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 verbale di consegna lavori e in quello di sospensione lavori in Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 violazione delle norme rubricate.

Tuttavia, le disposizioni in rubrica sono state applicate in modo errato, sia perché i fatti che hanno causato il prolungamento sono da intendersi "continuativi" e non facilmente individuabili, né al momento della sospensione lavori, né al momento della sua ripresa, sia perché il ritardo di 120 giorni riguarda, oltre al periodo di sospensione, anche e soprattutto il periodo successivo alla ripresa dei lavori e, pertanto, non era certamente possibile, quanto meno per il ritardo accumulatosi successivamente alla ripresa, iscrivere le riserve né nel verbale di consegna né in quello di ripresa.

Quarto motivo: art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatto decisivo discusso tra le parti consistente nella mancata programmazione dei lavori e mancata liberazione delle aree di intervento da parte dell'ASL.

La Corte di Appello, nel dichiarare in relazione alle riserve 8-34 (concernenti il maggior onere affrontato dall'impresa a causa del mancato sgombero dei locali oggetto di intervento) che l'impresa non avrebbe efficacemente programmato la propria opera nell'area di cantiere (anche in disparte l'assoluta genericità e gratuità d tale affermazione), non ha considerato quanto era stato denunciato dalla ricorrente, segnatamente, il fatto che sarebbe stato onere della DL presentare all'impresa la propria programmazione dei lavori e delle aree di intervento, affinché [OSCURATO:PERSONA] potesse redigere, a sua volta, il proprio cronoprogramma, in conformità all'art. 9 del contratto d' appalto.

Quinto motivo art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 e 132, c.p.c.: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in merito al sesto motivo di appello relativo alle istanze istruttorie.

Con tale mezzo, si rileva come la Corte d'appello abbia del tutto omesso di pronunciarsi sul sesto motivo di appello, recante l'istanza F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 per l'ammissione delle prove orali di cui ai capitoli 1-3-Numero di raccolta generale 3064/20228-9-12Data pubblicazione 01/02/2022-13-14 formulate con memoria ex art. 184 c.p.c. del 7 gennaio 2006.

Motivo dedotto a pag. 83, 84 e 85 dell'atto di appello.

Sesto motivo art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 34, DPR 554/1999 e dell'art. 26, comma 4 septies, L. 109/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 537/1993 e dell'art. 133, D.Lgs. 163/2006.

La Corte d'Appello, nel rigettare le riserve relative all'incongruità dei prezzi contrattuali, ha omesso di considerare che, in base alle disposizioni rubricate, la dichiarazione con la quale l'appaltatore dichiara di accettare l'opera non costituisce una clausola di stile e non esime la SA dall'obbligo di applicare prezzi adeguati.

Settimo motivo art. 360, comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata regolare tenuta da parte della SA della contabilità dei lavori.

La Corte di appello ha rigettato le riserve dalla 11 alla 32 — che si riferiscono tutte alla mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni — per assoluta genericità e mancanza di prova, stante l'omessa contabilizzazione (la cui responsabilità, anziché essere imputata alla SA, è stata inopinatamente attribuita all'impresa!). [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, completamente omesso di pronunciare sul fatto che spiega la ragione per cui molte lavorazioni non sono state contabilizzate dalla SA e consistente, segnatamente, nella gravissima negligenza e nelle molte irregolarità con cui i lavori sono stati seguiti dalla Committenza per il tramite della DL e del RUP.

Ottavo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame su fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che imponevano il rigetto dell'appello incidentale: 1) tardiva emissione del certificato di collaudo; 2) atto di risoluzione consensuale d'appalto con rinuncia a fare valere penali.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 La Corte di Appello, in accoglimento dell'appello incidentale, ha Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 ritenuto inammissibili le riserve sollevate in sede di collaudo in quanto tardive. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha omesso di considerare: i) che il certificato di collaudo era stato emesso con grave ritardo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 49 del contratto, l'opera doveva intendersi per accettata; ii) in presenza di un atto di risoluzione consensuale dell'appalto, non è possibile per il committente applicare la penale per ritardata ultimazione dei lavori, avendo le parti espressamente rinunciato a far valere le reciproche ragioni di danno.

Nono motivo art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 31, DM n. 145/2000 e dell'art. 203, DPR 554/1999.

La Corte di Appello, in accoglimento dell'appello incidentale, ha ritenuto inammissibili le riserve sollevate in sede di collaudo in quanto tardive. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha omesso di considerare: i) che il certificato di collaudo era stato emesso con grave ritardo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 49 del contratto, l'opera doveva intendersi per accettata; ii) in presenza di un atto di risoluzione consensuale dell'appalto, non è possibile per il committente applicare la penale per ritardata ultimazione dei lavori, avendo le parti espressamente rinunciato a far valere le reciproche ragioni di danno.

Decimo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, in relazione all'art. 342, c.p.c., consistente nella puntuale contestazione da parte della ricorrente della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle riserve 33 e

37. La Corte d'appello ha ritenuto, erroneamente, l'inammissibilità dei motivi d'appello afferenti le riserve 33 e 37 per violazione dell'art.342 c.p.c. quando, al contrario, la sentenza di primo grado risulta ampiamente contestata su tutti i profili di censura.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 Undicesimo motivo art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: omesso esame Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 dei fatti discussi dalle parti che rendevano non generica la formulazione delle riserve dalla n. 2 alla n. 7, n. 9 e n. 10, dalla n. 11 alla n. 32.

La Corte ha dichiarato inammissibili per genericità le riserve di cui in rubrica senza peritarsi minimamente di esaminarne i contenuti, omettendo, altresì, completamente una motivazione analitica per ciascuna riserva.

Dodicesimo motivo art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C.: violazione e falsa applicazione dell'art. 5., comma 1, DM n. 55/2014.

La Corte d'Appello, nella liquidazione delle spese di giudizio per il primo e per il secondo grado, ha violato la disposizione di cui in rubrica che, in caso di domanda volta al pagamento di somme di denaro, stabilisce che debba farsi riferimento non al valore della domanda bensì all'entità della somma effettivamente quantificata dal giudice.

Tredicesimo motivo art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 e 132, c.p.c.: nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.

La sentenza impugnata ha posto integralmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese per la CTU espletata in primo grado, senza fornire, al riguardo, la benché minima motivazione.

4. — Il ricorso incidentale contiene due motivi.

Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata sul rilievo che l'impresa avrebbe dovuto essere condannata non solo a restituire le somme pagate in esecuzione della decisione del Tribunale, ma anche a corrispondere l'importo di € 13.741,30, oltre accessori, oggetto della domanda riconvenzionale proposta dall'azienda, incorrendo così in vizio di omessa pronuncia.

Il secondo mezzo è svolto sotto identica rubrica e lamenta omissione di pronuncia sul quarto motivo di appello incidentale.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. — Il ricorso principale è inammissibile.

5.1. ― L’inammissibilità discende anzitutto dal comples sivo difetto di autosufficienza.

L’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c. stabilisce che: «Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità … 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda».

La norma «costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza» (Cass. 25 marzo 2013, n. 7455 e la giurisprudenza ivi richiamata; da ult. tra le tante Cass. 30 giugno 2020, n. 12997; Cass. 12 giugno 2020, n. 11370), affermatosi ben prima dell’introduzione nell’ordinamento, nel 2006, della richiamata norma.

Esso sorge sia in dipendenza del principio di autonomia del ricorso per cassazione che, come chiarito già in epoca remotissima, «deve mettere in grado il giudicante di rendersi conto dell'oggetto della controversia, in relazione alle esposte censure, senza indagini determinate da indicazioni per relationem, e con la certezza dell'esatto intendimento del ricorrente e dei punti della decisione oggetto di censura» (Cass. 16 luglio 1964, n. 1939), sia in funzione dell’osservanza del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012, n. 8077).

Perché il principio di autosufficienza, con la «specifica indicazione» richiesta dall’articolo 366, n. 6, c.p.c., possa dirsi osservato, occorre, secondo la giurisprudenza di questa Corte: -) per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 01/02/2022 tra le tante Cass. 22 giugno 2020, n. 12191; Cass. 28 maggio 2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; -) per altro verso che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (v. da ult.

Cass., Sez.

Un., 9 novembre 2021, n. 32673, nonché, limitando le citazioni a pronunce delle ultime settimane, Cass. n. 31796 del 2021, Cass. n. 31756 del 2021, Cass. n. 31590 del 2021, Cass. n. 31377 del 2021, Cass. n. 29667 del 2021; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v.

Cass. 11 gennaio 2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, e che d’altronde richiede un minimo sforzo di diligenza, risolvendosi nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo (adempimento, perciò, armonico, per la sua intuitività e semplicità, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU: Cass. 3 gennaio 2020, n. 27; Cass.25 marzo 2015, n. 7455) Sul tema merita richiamare la recente Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, la quale ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza ed ha osservato: -) che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte9 di 25 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nel nostro caso, il ricorso esordisce programmaticamente con l’intento di prestare osservanza al principio di autosufficienza, secondo quanto previsto dal noto protocollo del 2015, condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte e dal CNF, ed afferma che «la documentazione citata in ricorso, anziché essere ritrascritta, viene richiamata mediante puntuali rinvii agli atti allegati».

Si aggiunge: «Il testo delle riserve dell’appaltatore, in particolare, è contenuto nel doc. 3 allegato al presente ricorso, che consiste nel 1° SAL, nello stato finale e nel certificato di collaudo.

Gli atti processuali del giudizio di secondo grado richiamati ― atto di appello e comparsa conclusionale ― sono contenuti nel fascicolo processuale che si produce sub doc. n. 5 al presente ricorso».

Vi è da osservare ancora che il ricorso, a pagina 45-46, menziona la produzione della copia autentica della sentenza impugnata nonché di copia della sentenza di primo grado, ed inoltre il «testo delle riserve dell’appaltatore» (trascrizione delle stesse altrove formulate), «fascicolo processuale di parte di I° grado», «fascicolo processuale di parte di II° grado», «relazione riservata DL», «controdeduzioni DL», «relazione riservata collaudatore».

Ebbene, il Protocollo richiamato stabilisce quanto segue: «Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 negli stessi venga fatto riferimento.

Il sunnominato principio deve Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 ritenersi rispettato …: 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso».

Va da sé che il ricorrente, nell’intendere il principio di autosufficienza in guisa di «puntuali rinvii agli atti allegati», non si è affatto conformato alla previsione del protocollo, la quale in effetti rappresenta un affidabile punto di incontro tra la giurisprudenza della Corte di cassazione ed il punto di vista del mondo dell’avvocatura: il protocollo non dice che il ricorrente per cassazione possa invocare per relationem il contenuto di atti e documenti che non abbia riassunto o trascritto, debitamente fornendone «un sintetico ma completo resoconto» (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2331, a mero titolo di esempio), né avrebbe potuto farlo, dal momento che una simile modalità di confezionamento del ricorso si pone in contrasto con il ricordato principio di autonomia del ricorso per cassazione, di cui è espressione quello di autosufficienza.

Ciò detto, basterà osservare, dal versante contenutistico, che il ricorso non indica il preciso contenuto delle 44 riserve oggetto della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 domanda.

Ora, è cosa nota che sono soggette all'onere di riserva Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante.

Ciò in quanto l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (da ult.

Cass. 16 giugno 2020, n. 11641).

E cioè le pretese dell’appaltatore, nei termini indicati, acquistano rilievo per il tramite della formulazione delle relative riserve: sicché, in mancanza di una puntuale descrizione del contenuto di esse il collegio non è in grado di comprendere, se non in via del tutto approssimativa, quale sia l’oggetto del contendere.

Ciò acquista particolare rilievo nel caso in esame, ove si consideri poi che la gran parte delle riserve sono state ritenute generiche, sia in sede di consulenza tecnica d’ufficio, sia nelle decisioni tanto di primo, quanto, anche, di secondo grado: sicché non riesce ad intendersi né perché le riserve siano state ritenute tali, né perché il ricorrente ritiene che generiche non fossero.

Oltre a ciò, il ricorso si fonda, nel nostro caso, oltre che, ovviamente, sul contratto di appalto, che si trova finalmente localizzato nel corpo dell’ottavo motivo, a pagina 34, come documento 29 del fascicolo di primo grado, e su ulteriore documentazione di minor rilievo richiamata nel contesto dei singoli motivi, su: -) registro di contabilità recante 34 riserve del 3 luglio 2002, non localizzato; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 -) primo s.a.l. recante altre cinque riserve, non localizzato;Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 -) certificato di collaudo del 29 marzo 2004 recante ulteriori cinque riserve, non localizzato; -) relazione riservata di [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2002, allegata al ricorso per cassazione come documento numero 7, ma non localizzata rispetto agli atti di causa; -) relazione di controdeduzioni della direzione lavori, allegata al ricorso per cassazione come documento numero 8, ma non localizzata rispetto agli atti di causa; -) «stato finale» indicato come «n. 37 negli atti di causa», non meglio identificati, senza che riesca cioè a comprendersi se la ricorrente abbia inteso riferirsi ad un proprio fascicolo di parte, e quale, oppure ad un fascicolo della controparte, e quale, oppure al fascicolo d’ufficio di primo o secondo grado, documento, dunque, anch’esso non localizzato; -) una memoria ex articolo 184 c.p.c. del 7 gennaio 2006, non localizzata.

Insomma, alla lettura del ricorso non si sa quale sia l’esatto contenuto delle 44 riserve e non si sa dove siano i documenti che hanno a che fare col cuore della controversia, giacché contengono le dette riserve in forza delle quali la domanda è stata proposta, ed altro ad esse pertinenti.

Difetta dunque il requisito di cui all’articolo 366, numero 6, c.p.c., sicché il ricorso è sol per questo inammissibile.

5.2. — In ogni caso i motivi sono tutti inammissibili.

5.2.1. ― Il primo mezzo è inammissibile.

Sostiene la società ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nell'accogliere le eccezioni di inammissibilità per intempestività ovvero genericità delle riserve (riserve intempestive nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 40, 41, 42, 43, 44; riserve generiche nn. 2, 3, 4, 5, 6, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 7, 8, 64, da 9 a 33, 37 e 38: così in ricorso, pagina 13), dal momento Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 che l'azienda non aveva sollevato simili eccezioni nella fase amministrativa antecedente al giudizio ed era quindi decaduta.

Di simile questione — e cioè dell'inammissibilità dell'eccezione dell'azienda di tardività e genericità delle riserve, per non essere state formulate essi in fase amministrativa — non v’è tuttavia comprensibile traccia nella sentenza impugnata, ed in ogni caso il ricorso per Cassazione non spiega come e quando essa sarebbe stata sollevata in fase di merito.

Ed anzi, il giudice di merito, alle pagine 19-20 della sentenza impugnata, ha osservato che l’Impresa appellante non aveva utilmente lamentato che la violazione dell’onere di tempestiva formulazione delle riserve potesse essere rilevata solo qualora la controparte avesse eccepito la decadenza, dal momento che nel caso di specie la decadenza era stata in effetti eccepita dalla Azienda nella comparsa di risposta in primo grado, senza che in ciò emerga alcun riferimento ad un onere dell’amministrazione di attivarsi nella fase amministrativa.

Sicché trova applicazione il consolidato principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia menzione nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675): indicazione nel caso di specie come si diceva assolutamente mancante.

5.2.2. — È inammissibile il secondo mezzo concernente le riserve 2-

7. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 pronunciarsi su fatti che avrebbero determinato il prolungamento dei lavori dedotti nelle riserve stesse e che sarebbero stati approfonditamente esplicati nel corso del giudizio: realizzazione di opere in variante, indisponibilità dell’area appaltata, difficoltà di programmazione, sospensioni impartite dalla direzione lavori, diseconomie gestionali, oltre a carenze progettuali ed inadeguatezza dei documenti di gara.

Ma la sentenza impugnata afferma espressamente a pagina 18 che le riserve 2-7 concernevano tutte «il prolungamento di giorni 120», prolungamento «asseritamente causato da carenze progettuali», e da null’altro.

Il motivo dunque è inammissibile almeno per due concorrenti ragioni: -) nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito; nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684); nel caso di specie non è prospettata una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma un’erronea interpretazione della domanda, avuto riguardo al contenuto della riserva, giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che essa fosse da porre in correlazione con carenze progettuali, mentre invece aveva ad F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 oggetto «fatti continuativi che al momento della consegna e al Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 momento della sospensione dei lavori non erano cessati» (così la ricorrente a pagina 19 del ricorso); ma è del tutto evidente che l’interpretazione offerta dalla sentenza impugnata è perfettamente plausibile (il che la rende di per sé stessa insuscettibile di sindacato da parte della Corte di cassazione), dal momento che gli asseriti fatti continuativi, di cui è menzione nella censura, traggono tutti indefettibilmente origine, secondo quanto chiaramente opinato dalla Corte territoriale, da iniziali carenze progettuali, in difetto delle quali non si sarebbe prospettata esigenza di realizzare opere in variante, di discettare dell’indisponibilità dell’area, trattandosi di interventi da eseguire all’interno di un ospedale che nel frattempo continuava a funzionare, di conseguenti sospensioni, oltre a non meglio identificate diseconomie gestionali; -) laddove discorre delle menzionate circostanze, qualificate come «fatti continuativi», il motivo, a pagina 19, asserisce che di esse si sarebbe «ampiamente disquisito nel precedente grado, nell’atto d’appello da pag. 21 a 32 e da 61 a 66 e nella comparsa conclusionale da pag. 18 a pag. 26 e da 32 a 35»; ma è cosa nota che non costituisce rituale adempimento dell'onere imposto al ricorrente dall’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l'inammissibilità del motivo, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio atto di appello (in questo caso 18 pagine di atto d’appello e 13 di conclusionale, per totali 31 pagine), con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936); sicché il motivo costituisce esempio paradigmatico di difetto di specificità- autosufficienza.

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5.2.3. ― È inammissibile il terzo mezzo, nuovamente Numero di raccolta generale 3064/2022riguardante le Data pubblicazione 01/02/2022 riserve predette 2-7.

Esso si fonda sulla circostanza fattuale secondo cui la società ricorrente avrebbe «avvisato la ASL di possibili ritardi, avendo esplicitamente chiesto una proroga in data 23 maggio 2002» (così a pagina 23 del ricorso), il tutto nuovamente in riferimento al «carattere continuativo» dei fatti posti all’origine del protrarsi dei lavori, fatti che sarebbero «divenuti percepibili solo dopo la ripresa dei lavori».

Di detto avviso di possibili ritardi, però, la sentenza non parla, né risulta dalla narrativa del ricorso che essa fosse stata oggetto di devoluzione alla Corte d’appello, alla luce dell’elencazione dei motivi contenuta a pagina 11 del ricorso.

Si applica in proposito il pertinente principio di cui si è detto poc’anzi.

Del «carattere continuativo» dei fatti tali da determinare, secondo la prospettazione del ricorrente, il protrarsi dei lavori, si è già detto nell’esame del motivo precedente: trattasi di questione fattuale che non risulta essere appartenuta al giudizio di appello e come tale inammissibile perché nuova.

5.2.4. ― È inammissibile il quarto mezzo.

Esso concerne le riserve 8-34, aventi ad oggetto, per quanto riesce ad intendersi, pur assai approssimativamente, non essendo né trascritte né riassunte le singole riserve, un maggiore onere del 10% sull’importo complessivo dei lavori a causa del mancato sgombero dei locali oggetto di intervento.

In proposito la Corte d’appello ha osservato che «l’appaltatrice non ha in alcun modo offerto di provare che i ritardi asseritamente conseguiti alla mancata liberazione dei locali dipendessero da inottemperanza della ASL al programma che l’impresa avrebbe dovuto predisporre, donde l’assoluta genericità della riserva».

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Replica la ricorrente che «con tali riserve non si è voluta contestare l’inottemperanza della ASL al programma, bensì la sua conseguenza, segnatamente il maggior onere affrontato dall’impresa per aver dovuto lavorare in locali occupati».

Il che, anzitutto, non sfiora la motivazione addotta dalla Corte d’appello, la quale ha in buona sostanza osservato che l’appaltatrice era ben consapevole di dover lavorare in un ospedale funzionante e non aveva offerto di provare che si fossero verificati ritardi ascrivibili ad inottemperanze della stazione appaltante.

Dopo di che il motivo cita molteplici circostanze, concernenti la quotidiana interferenza delle maestranze della appaltatrice con gli operatori ed utenti della struttura sanitaria, la cui menzione si risolve in un chiaro tentativo di contrastare il giudizio di fatto operato nella sentenza impugnata in ordine alla genericità della riserva, in violazione del fermo principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5.2.5. ― È inammissibile il quinto mezzo.

Al di là del fatto che, come si è già detto, la memoria richiamata nel motivo non è localizzata, il che basta al rilievo della sua inammissibilità, è agevole osservare che i capitoli dedotti, per quanto trascritti a pagina 30 del ricorso, hanno ad oggetto circostanze concernenti il protrarsi dei lavori.

E, però, non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. 8 ottobre 1998, n. 9942, tra le tante).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che i ritardi poi verificatisi fossero già pronosticabili in base alla previsione contrattuale, il che equivale, implicitamente ma ineluttabilmente, ad aver ritenuto superflua la prova testimoniale dedotta in proposito.

Sicché il motivo è inammissibile anche perché non si cimenta con la ratio decidendi pur implicita, ma evidente, che è alla base della decisione impugnata.

5.2.6. ― È inammissibile il sesto mezzo.

Esso è difatti diretto a ribaltare una valutazione di merito della Corte territoriale, secondo cui costituiva «preciso onere di diligenza dell’appaltatore la valutazione ex ante circa la convenienza dell’opera e, in particolare, la determinazione della misura dei ribassi da esso offerti rispetto ai prezzi unitari posti a base della gara».

Ed invero, il motivo muove da un presupposto, quello della non congruità dei prezzi posti a base di gara e di contratto, che il giudice 19 di 25 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Trattasi di censura di pieno merito.

5.2.7. ― È inammissibile il settimo mezzo, riserve 11 -32.

Si tratta nuovamente di pieno merito.

La Corte territoriale ha osservato, con riguardo alle riserve richiamate dall’allora appellante, concernenti (per ciò che riesce ad intendersi) la mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni, che «la formulazione testuale di esse risulta affetta da assoluta genericità, non contenendo l’esposizione di elemento alcuno, donde poter inferire lo specifico oggetto delle richieste dell’impresa e conseguentemente permettere alla stazione appaltante di apprezzarne la fondatezza della congruità».

La ricorrente, a fronte di ciò, denuncia «molte irregolarità con cui i lavori sono stati seguiti dalla Committenza», sicché la Corte d’appello «avrebbe dovuto demandare al CTU la ricostruzione dell’attività effettivamente svolta dall’impresa», aggiungendo che «non è stato istituito il libro giornale … il libretto delle misure non è stato redatto in contraddittorio … le liste settimanali sono state presentate solo in occasione del I° SAL in ordine sparso e non progressivo … È più che evidente il conflitto di interessi in violazione dell’art. 7 d.p.r. 554/1999 tenutosi a creare allorché sono confluite dell’ing.

Ghiotto la figura di progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza, responsabile unico del procedimento».

Orbene, a parte il fatto che non si sa da dove siffatte circostanze dovrebbero essere evinte, il che basta alla dichiarazione di inammissibilità del motivo, è di tutta evidenza come esso risulti del tutto versato in fatto, avendo ad oggetto non già specifici fatti storici, che, ove considerati, avrebbero condotto ad una decisione di segno F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 diverso (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053), bensì il Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 complessivo governo del materiale istruttorio.

Quanto alla consulenza tecnica che la Corte d’appello non avrebbe disposto, è sufficiente rammentare che trattasi di potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (ex multis Cass. 9 ottobre 2019, n. 25253; Cass. 29 settembre 1982, n. 5019).

5.2.8. ― Sono inammissibili l’ottavo ed il n ono mezzo.

I motivi hanno ad oggetto le riserve nn. 40-44 iscritte sul certificato di collaudo con i numeri 1-5, sicché possono essere trattati simultaneamente.

La Corte d’appello, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Azienda, ha dichiarato inammissibili tali riserve, rilevando quanto segue: «l'impresa ha ricevuto il certificato di collaudo in data 6/4/2004 e ... lo ha restituito in data 4/5/2004, ne segue che incontrovertibilmente è stato violato il termine di 20 giorni per la firma dell'appaltatore, previsto dall'art. 203, comma primo, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, applicabile nel caso di specie ... siffatta tardività della sottoscrizione del certificato di collaudo comporta la tardività delle riserve, iscritte dall'appaltatore contestualmente alla firma del certificato di collaudo … né a escludere tale fattispecie decadenziale vale la ... tesi dell'impresa, secondo cui verrebbe in rilievo la data della sottoscrizione del certificato di collaudo, 22/4/2004, unilateralmente apposta, in corrispondenza della sottoscrizione dell'appaltatore, trattandosi di data completamente priva del necessario requisito nella certezza — in sintonia con il regime dell'onere di tempestività delle riserve a carico dell'appaltatore, di cui si è detto — e, come tale, inopponibile alla stazione appaltante, di guisa che nella specie l'unica data, alla stregua della quale va valutato il rispetto o meno del predetto termine di giorni venti, è la data della restituzione del certificato di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 collaudo, munito della sottoscrizione dell'appaltatore, ossia la data Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 del 4/5/04».

Va da sé che l’assunto della ricorrente secondo cui la Corte d'Appello non avrebbe «effettuato alcuna ricostruzione in punto di fatto» (pagina 34 del ricorso) e non avrebbe «minimamente illustrato le ragioni di tale tardività» (pagina 36 del ricorso) è inammissibile perché generico, dal momento che prescinde dalla concreta ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata.

A rinforzo della conclusione raggiunta vi è che, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che l’impresa «nulla abbia dedotto» al fine di contrastare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Asl poiché, al contrario, era stata contestata «la tardività dell’emissione del certificato di Collaudo, con conseguente accettazione dell’opera, per decorso dei termini, ai sensi dell’art. 46 del contratto di appalto (cfr. pag. 38-39 comparsa confusionale del 10.12.2014)».

Ora, anche a voler tralasciare la circostanza che una simile controeccezione, ammesso vi fosse contenuta, non poteva certo trovare ingresso per la prima volta in comparsa conclusionale, ossia in un atto semplicemente destinato all’esposizione delle conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore e delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, anche considerando che la conclusionale di una parte possa contenere «una nuova ragione giustificativa della sua eccezione o difesa», dal momento che ciò deve avvenire «nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti» (Cass. 2 maggio 2019, n. 11547), mentre nel caso in esame si era di fronte alla deduzione di un fatto per quanto consta nuovo, quale la tardività del collaudo, è nuovamente da ricordare, come si è già visto in precedenza, che il generico rinvio per relationem a più pagine di un determinato atto processuale, senza che il contenuto di esso sia individuato, non soddisfa l’esigenza di autosufficienza del ricorso: in altre parole, dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 motivo non si comprende affatto se e come la questione della Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 tardività del collaudo fosse stata posta, ma si devolve alla Corte di cassazione di andare a verificare se lo fosse stata, ed in che termini, oppure no.

Il che è tanto più vero nel caso in esame, ove si consideri che la sentenza impugnata, in particolare a pagina 31, dà conto del contenuto della conclusionale, ma non menziona affatto la questione di cui si è detto, asseritamente sollevata dall’appaltatrice, evidenziando che «all’eccezione in argomento della stazione appaltante, l’impresa nulla ha dedotto al fine di contrastarla».

5.2.9. ― È inammissibile il decimo motivo.

Esso si appunta contro la statuizione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibili perché generici, in violazione dell’articolo 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, i motivi di appello dell’impresa concernenti le riserve 33 e

37. Ed a dimostrazione che l’appello non fosse generico la ricorrente trascrive, a pagina 39 del ricorso, un ampio stralcio della comparsa conclusionale del 10 dicembre 2014.

Si prosegue con citazioni della pagina 32 della comparsa conclusionale, trascritta alle pagine 40-41.

Ma non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che i motivi di appello devono stare nell’atto d’appello, non nella comparsa conclusionale, che ha semmai il solo scopo di illustrarli.

Il rinvio all’atto d’appello, contenuto nel corpo del decimo motivo, è viceversa nuovamente del tutto generico, sicché finisce per essere generico lo stesso motivo con cui si assume l’erroneità della statuizione in discorso della Corte d’appello.

5.2.10. ― È inammissibile l’undicesimo motivo.

Dei motivi 2-7 si è già detto (§§

5.2.2. e 5.2.3.): in ogni caso anche il motivo in esame, nella parte concernente dette riserve, si fonda sulla menzione di una pluralità di circostanze, di per sé non decisive, che la Corte d’appello non avrebbe considerato, sicché intende F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 rimettere in discussione la complessiva valutazione del materiale Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 istruttorio.

Sulla riserva n. 9 si dice che essa «è stata provata per testi e dalla CTP», ma cosa abbiano detto i testi ed a quale CTP la ricorrente faccia riferimento non si sa.

Sulla riserva n. 10 si dice che «rileva il disagio per l’evidente interferenza nei lavori con l’altra impresa»: trattasi di censura di pieno merito.

Sulle riserve nn. 11-32 si dice che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, non sarebbero generiche: senza che la ratio decidendi adottata nella sentenza impugnata, di cui si è detto (§ 5.2.4.), venga presa in considerazione ed attaccata.

5.2.11. ― È inammissibile il dodicesimo mezzo, ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, c.p.c.

All’esito della sentenza d’appello la domanda originaria dell’impresa, avente ad oggetto la somma asseritamente dovuta in forza delle 44 riserve (oltre 670.000 euro, considerati gli interessi: v. pag. 9 del ricorso), è stata integralmente respinta: ovvio che la liquidazione delle spese di lite dovesse essere fatta non sulla base del criterio del decisum, come erroneamente sostenuto nel motivo dalla ricorrente, ma su quello del disputatum (basterà richiamare l’autorità di Cass., Sez.

Un., 11 settembre 2007, n. 19014).

5.2.12. ― È inammissibile il tredicesimo mezzo.

Secondo la ricorrente la statuizione sulle spese di consulenza tecnica d’ufficio, integralmente addossate all’Impresa, sarebbe «completamente priva di motivazione».

Ma il motivo omette di considerare che la sentenza, a pagina 34, afferma espressamente che le spese seguono la soccombenza: e non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che il principio della soccombenza, come questa Corte ha chiarito da epoca remota, si F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 applica anche alle spese di consulenza tecnica d’ufficio (p. es.

Cass.

Numero sezionale 4919/2021Numero di raccolta generale 3064/2022 22 febbraio 1963, n. 425).

Data pubblicazione 01/02/2022

6. ― Il ricorso incidentale è tardivo (sentenza 2 aprile 2015, controricorso passato alla notifica il 20 giugno 2016), e perciò inefficace ex articolo 334 c.p.c.

7. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la ricorrente princi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11540/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 avverso la sentenza n. 476/2015 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 4919/2021Numero di raccolta generale 3064/2022 GENOVA, pubblicata il 02/04/2015; Data pubblicazione 01/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per tredici mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 4 Chiavarese, contro la sentenza del 2 Aprile 2015 con cui la Corte d'appello di Genova, pronunciando in rigetto del suo appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale della Azienda, ha respinto le domande originariamente spiegate dall'odierno ricorrente, volte ad ottenere l’importo di € 591.427,54, oltre accessori, a fronte di 44 riserve iscritte nell’ambito di un contratto avente ad oggetto manutenzione ed adeguamento antincendio del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e regolato le spese di lite. 2. — L’[OSCURATO:PERSONA] 4 Chiavarese resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per due mezzi. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Il ricorso principale riassume come segue i motivi spiegati. Primo motivo art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 165, DPR n. 554/1999 e dell'art. 31, D.M. n. 145/2000. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, in violazione delle norme rubricate, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto la maggior parte delle riserve intempestive o non sufficientemente esplicate, senza considerare che la ASL era ormai decaduta dall'eccezione di inammissibilità per intempestività e o genericità F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 delle riserve, non avendolo mai contestato all'impresa durante la Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 fase amministrativa antecedente l'instaurazione del giudizio. Secondo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti: i fatti che hanno influito sul prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto e che non rendevano possibile per loro natura, l'iscrizione delle riserve sul verbale di consegna e sospensione lavori. In merito alle riserve 2-3-4-5-6-7-E(68) [così nel testo del ricorso, senza che sia spiegato e comunque comprensibile cosa debba intendersi con la dicitura «E(68)»: n.d.r.], la Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sui fatti che hanno determinato il prolungamento dei lavori dedotti nelle riserve stesse e approfonditamente esplicati nel corso del giudizio, che risultano assai rilevanti ai fini della loro ammissibilità, trattandosi di fatti continuativi, quali: la realizzazione di opere in variante; la costante indisponibilità dell'area appaltata; la mancanza di un vero e proprio cantiere di servizio; la difficoltà di programmazione; le carenze progettuali e l'inadeguatezza dei documenti di gara. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha omesso di considerare che molti dei fatti denunciati dall'impresa nelle riserve erano successivi alla ripresa dei lavori, ragion per cui non avrebbero potuto essere denunciati certamente nel verbale di consegna e neppure in quello di sospensione; ha, altresì, omesso di esaminare la natura continuativa di tali fatti problema che, invece, si era posto il primo giudice nel redigere il quesito al CTU — il che rendeva pienamente tempestive le riserve. Terzo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 131, comma 3 e art. 133, comma 3 e 8, DPR 554/1999 e 31, DM n. 45/2000. La Corte di Appello, in relazione alle riserve n. 2-3-4-5-6-7 relative all'illegittimo prolungamento dei tempi contrattuali per 120 giorni, le ha ritenute inammissibili per via della loro mancata iscrizione nel F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 verbale di consegna lavori e in quello di sospensione lavori in Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 violazione delle norme rubricate. Tuttavia, le disposizioni in rubrica sono state applicate in modo errato, sia perché i fatti che hanno causato il prolungamento sono da intendersi "continuativi" e non facilmente individuabili, né al momento della sospensione lavori, né al momento della sua ripresa, sia perché il ritardo di 120 giorni riguarda, oltre al periodo di sospensione, anche e soprattutto il periodo successivo alla ripresa dei lavori e, pertanto, non era certamente possibile, quanto meno per il ritardo accumulatosi successivamente alla ripresa, iscrivere le riserve né nel verbale di consegna né in quello di ripresa. Quarto motivo: art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatto decisivo discusso tra le parti consistente nella mancata programmazione dei lavori e mancata liberazione delle aree di intervento da parte dell'ASL. La Corte di Appello, nel dichiarare in relazione alle riserve 8-34 (concernenti il maggior onere affrontato dall'impresa a causa del mancato sgombero dei locali oggetto di intervento) che l'impresa non avrebbe efficacemente programmato la propria opera nell'area di cantiere (anche in disparte l'assoluta genericità e gratuità d tale affermazione), non ha considerato quanto era stato denunciato dalla ricorrente, segnatamente, il fatto che sarebbe stato onere della DL presentare all'impresa la propria programmazione dei lavori e delle aree di intervento, affinché [OSCURATO:PERSONA] potesse redigere, a sua volta, il proprio cronoprogramma, in conformità all'art. 9 del contratto d' appalto. Quinto motivo art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 e 132, c.p.c.: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in merito al sesto motivo di appello relativo alle istanze istruttorie. Con tale mezzo, si rileva come la Corte d'appello abbia del tutto omesso di pronunciarsi sul sesto motivo di appello, recante l'istanza F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 per l'ammissione delle prove orali di cui ai capitoli 1-3-Numero di raccolta generale 3064/20228-9-12Data pubblicazione 01/02/2022-13-14 formulate con memoria ex art. 184 c.p.c. del 7 gennaio 2006. Motivo dedotto a pag. 83, 84 e 85 dell'atto di appello. Sesto motivo art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 34, DPR 554/1999 e dell'art. 26, comma 4 septies, L. 109/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 537/1993 e dell'art. 133, D.Lgs. 163/2006. La Corte d'Appello, nel rigettare le riserve relative all'incongruità dei prezzi contrattuali, ha omesso di considerare che, in base alle disposizioni rubricate, la dichiarazione con la quale l'appaltatore dichiara di accettare l'opera non costituisce una clausola di stile e non esime la SA dall'obbligo di applicare prezzi adeguati. Settimo motivo art. 360, comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata regolare tenuta da parte della SA della contabilità dei lavori. La Corte di appello ha rigettato le riserve dalla 11 alla 32 — che si riferiscono tutte alla mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni — per assoluta genericità e mancanza di prova, stante l'omessa contabilizzazione (la cui responsabilità, anziché essere imputata alla SA, è stata inopinatamente attribuita all'impresa!). [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, completamente omesso di pronunciare sul fatto che spiega la ragione per cui molte lavorazioni non sono state contabilizzate dalla SA e consistente, segnatamente, nella gravissima negligenza e nelle molte irregolarità con cui i lavori sono stati seguiti dalla Committenza per il tramite della DL e del RUP. Ottavo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame su fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che imponevano il rigetto dell'appello incidentale: 1) tardiva emissione del certificato di collaudo; 2) atto di risoluzione consensuale d'appalto con rinuncia a fare valere penali. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 La Corte di Appello, in accoglimento dell'appello incidentale, ha Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 ritenuto inammissibili le riserve sollevate in sede di collaudo in quanto tardive. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha omesso di considerare: i) che il certificato di collaudo era stato emesso con grave ritardo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 49 del contratto, l'opera doveva intendersi per accettata; ii) in presenza di un atto di risoluzione consensuale dell'appalto, non è possibile per il committente applicare la penale per ritardata ultimazione dei lavori, avendo le parti espressamente rinunciato a far valere le reciproche ragioni di danno. Nono motivo art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 31, DM n. 145/2000 e dell'art. 203, DPR 554/1999. La Corte di Appello, in accoglimento dell'appello incidentale, ha ritenuto inammissibili le riserve sollevate in sede di collaudo in quanto tardive. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha omesso di considerare: i) che il certificato di collaudo era stato emesso con grave ritardo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 49 del contratto, l'opera doveva intendersi per accettata; ii) in presenza di un atto di risoluzione consensuale dell'appalto, non è possibile per il committente applicare la penale per ritardata ultimazione dei lavori, avendo le parti espressamente rinunciato a far valere le reciproche ragioni di danno. Decimo motivo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, in relazione all'art. 342, c.p.c., consistente nella puntuale contestazione da parte della ricorrente della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle riserve 33 e 37. La Corte d'appello ha ritenuto, erroneamente, l'inammissibilità dei motivi d'appello afferenti le riserve 33 e 37 per violazione dell'art.342 c.p.c. quando, al contrario, la sentenza di primo grado risulta ampiamente contestata su tutti i profili di censura. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 Undicesimo motivo art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: omesso esame Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 dei fatti discussi dalle parti che rendevano non generica la formulazione delle riserve dalla n. 2 alla n. 7, n. 9 e n. 10, dalla n. 11 alla n. 32. La Corte ha dichiarato inammissibili per genericità le riserve di cui in rubrica senza peritarsi minimamente di esaminarne i contenuti, omettendo, altresì, completamente una motivazione analitica per ciascuna riserva. Dodicesimo motivo art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C.: violazione e falsa applicazione dell'art. 5., comma 1, DM n. 55/2014. La Corte d'Appello, nella liquidazione delle spese di giudizio per il primo e per il secondo grado, ha violato la disposizione di cui in rubrica che, in caso di domanda volta al pagamento di somme di denaro, stabilisce che debba farsi riferimento non al valore della domanda bensì all'entità della somma effettivamente quantificata dal giudice. Tredicesimo motivo art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 e 132, c.p.c.: nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. La sentenza impugnata ha posto integralmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese per la CTU espletata in primo grado, senza fornire, al riguardo, la benché minima motivazione. 4. — Il ricorso incidentale contiene due motivi. Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata sul rilievo che l'impresa avrebbe dovuto essere condannata non solo a restituire le somme pagate in esecuzione della decisione del Tribunale, ma anche a corrispondere l'importo di € 13.741,30, oltre accessori, oggetto della domanda riconvenzionale proposta dall'azienda, incorrendo così in vizio di omessa pronuncia. Il secondo mezzo è svolto sotto identica rubrica e lamenta omissione di pronuncia sul quarto motivo di appello incidentale. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 5. — Il ricorso principale è inammissibile. 5.1. ― L’inammissibilità discende anzitutto dal comples sivo difetto di autosufficienza. L’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c. stabilisce che: «Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità … 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». La norma «costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza» (Cass. 25 marzo 2013, n. 7455 e la giurisprudenza ivi richiamata; da ult. tra le tante Cass. 30 giugno 2020, n. 12997; Cass. 12 giugno 2020, n. 11370), affermatosi ben prima dell’introduzione nell’ordinamento, nel 2006, della richiamata norma. Esso sorge sia in dipendenza del principio di autonomia del ricorso per cassazione che, come chiarito già in epoca remotissima, «deve mettere in grado il giudicante di rendersi conto dell'oggetto della controversia, in relazione alle esposte censure, senza indagini determinate da indicazioni per relationem, e con la certezza dell'esatto intendimento del ricorrente e dei punti della decisione oggetto di censura» (Cass. 16 luglio 1964, n. 1939), sia in funzione dell’osservanza del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077). Perché il principio di autosufficienza, con la «specifica indicazione» richiesta dall’articolo 366, n. 6, c.p.c., possa dirsi osservato, occorre, secondo la giurisprudenza di questa Corte: -) per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 compresa la sentenza stessa (Cass. 28 dicembre 2017, n. 31082; Numero sezionale 4919/2021Numero di raccolta generale 3064/2022 Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 4 aprile 2006, n. 7825; da ult. Data pubblicazione 01/02/2022 tra le tante Cass. 22 giugno 2020, n. 12191; Cass. 28 maggio 2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; -) per altro verso che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (v. da ult. Cass., Sez. Un., 9 novembre 2021, n. 32673, nonché, limitando le citazioni a pronunce delle ultime settimane, Cass. n. 31796 del 2021, Cass. n. 31756 del 2021, Cass. n. 31590 del 2021, Cass. n. 31377 del 2021, Cass. n. 29667 del 2021; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v. Cass. 11 gennaio 2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, e che d’altronde richiede un minimo sforzo di diligenza, risolvendosi nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo (adempimento, perciò, armonico, per la sua intuitività e semplicità, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU: Cass. 3 gennaio 2020, n. 27; Cass.25 marzo 2015, n. 7455) Sul tema merita richiamare la recente Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, la quale ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza ed ha osservato: -) che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte9 di 25 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; -) che lo stesso principio, con le limitazioni all'accesso alla Corte di cassazione che legittimamente comporta, non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, interpretazione eccessivamente formale che la Corte Edu ha ritenuto di ravvisare nella da tempo dismessa giurisprudenza di questa S.C. che traduceva il principio di autosufficienza in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. Nel nostro caso, il ricorso esordisce programmaticamente con l’intento di prestare osservanza al principio di autosufficienza, secondo quanto previsto dal noto protocollo del 2015, condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte e dal CNF, ed afferma che «la documentazione citata in ricorso, anziché essere ritrascritta, viene richiamata mediante puntuali rinvii agli atti allegati». Si aggiunge: «Il testo delle riserve dell’appaltatore, in particolare, è contenuto nel doc. 3 allegato al presente ricorso, che consiste nel 1° SAL, nello stato finale e nel certificato di collaudo. Gli atti processuali del giudizio di secondo grado richiamati ― atto di appello e comparsa conclusionale ― sono contenuti nel fascicolo processuale che si produce sub doc. n. 5 al presente ricorso». Vi è da osservare ancora che il ricorso, a pagina 45-46, menziona la produzione della copia autentica della sentenza impugnata nonché di copia della sentenza di primo grado, ed inoltre il «testo delle riserve dell’appaltatore» (trascrizione delle stesse altrove formulate), «fascicolo processuale di parte di I° grado», «fascicolo processuale di parte di II° grado», «relazione riservata DL», «controdeduzioni DL», «relazione riservata collaudatore». Ebbene, il Protocollo richiamato stabilisce quanto segue: «Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 negli stessi venga fatto riferimento. Il sunnominato principio deve Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 ritenersi rispettato …: 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso». Va da sé che il ricorrente, nell’intendere il principio di autosufficienza in guisa di «puntuali rinvii agli atti allegati», non si è affatto conformato alla previsione del protocollo, la quale in effetti rappresenta un affidabile punto di incontro tra la giurisprudenza della Corte di cassazione ed il punto di vista del mondo dell’avvocatura: il protocollo non dice che il ricorrente per cassazione possa invocare per relationem il contenuto di atti e documenti che non abbia riassunto o trascritto, debitamente fornendone «un sintetico ma completo resoconto» (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2331, a mero titolo di esempio), né avrebbe potuto farlo, dal momento che una simile modalità di confezionamento del ricorso si pone in contrasto con il ricordato principio di autonomia del ricorso per cassazione, di cui è espressione quello di autosufficienza. Ciò detto, basterà osservare, dal versante contenutistico, che il ricorso non indica il preciso contenuto delle 44 riserve oggetto della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 domanda. Ora, è cosa nota che sono soggette all'onere di riserva Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante. Ciò in quanto l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (da ult. Cass. 16 giugno 2020, n. 11641). E cioè le pretese dell’appaltatore, nei termini indicati, acquistano rilievo per il tramite della formulazione delle relative riserve: sicché, in mancanza di una puntuale descrizione del contenuto di esse il collegio non è in grado di comprendere, se non in via del tutto approssimativa, quale sia l’oggetto del contendere. Ciò acquista particolare rilievo nel caso in esame, ove si consideri poi che la gran parte delle riserve sono state ritenute generiche, sia in sede di consulenza tecnica d’ufficio, sia nelle decisioni tanto di primo, quanto, anche, di secondo grado: sicché non riesce ad intendersi né perché le riserve siano state ritenute tali, né perché il ricorrente ritiene che generiche non fossero. Oltre a ciò, il ricorso si fonda, nel nostro caso, oltre che, ovviamente, sul contratto di appalto, che si trova finalmente localizzato nel corpo dell’ottavo motivo, a pagina 34, come documento 29 del fascicolo di primo grado, e su ulteriore documentazione di minor rilievo richiamata nel contesto dei singoli motivi, su: -) registro di contabilità recante 34 riserve del 3 luglio 2002, non localizzato; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 -) primo s.a.l. recante altre cinque riserve, non localizzato;Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 -) certificato di collaudo del 29 marzo 2004 recante ulteriori cinque riserve, non localizzato; -) relazione riservata di [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2002, allegata al ricorso per cassazione come documento numero 7, ma non localizzata rispetto agli atti di causa; -) relazione di controdeduzioni della direzione lavori, allegata al ricorso per cassazione come documento numero 8, ma non localizzata rispetto agli atti di causa; -) «stato finale» indicato come «n. 37 negli atti di causa», non meglio identificati, senza che riesca cioè a comprendersi se la ricorrente abbia inteso riferirsi ad un proprio fascicolo di parte, e quale, oppure ad un fascicolo della controparte, e quale, oppure al fascicolo d’ufficio di primo o secondo grado, documento, dunque, anch’esso non localizzato; -) una memoria ex articolo 184 c.p.c. del 7 gennaio 2006, non localizzata. Insomma, alla lettura del ricorso non si sa quale sia l’esatto contenuto delle 44 riserve e non si sa dove siano i documenti che hanno a che fare col cuore della controversia, giacché contengono le dette riserve in forza delle quali la domanda è stata proposta, ed altro ad esse pertinenti. Difetta dunque il requisito di cui all’articolo 366, numero 6, c.p.c., sicché il ricorso è sol per questo inammissibile. 5.2. — In ogni caso i motivi sono tutti inammissibili. 5.2.1. ― Il primo mezzo è inammissibile. Sostiene la società ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nell'accogliere le eccezioni di inammissibilità per intempestività ovvero genericità delle riserve (riserve intempestive nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 40, 41, 42, 43, 44; riserve generiche nn. 2, 3, 4, 5, 6, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 7, 8, 64, da 9 a 33, 37 e 38: così in ricorso, pagina 13), dal momento Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 che l'azienda non aveva sollevato simili eccezioni nella fase amministrativa antecedente al giudizio ed era quindi decaduta. Di simile questione — e cioè dell'inammissibilità dell'eccezione dell'azienda di tardività e genericità delle riserve, per non essere state formulate essi in fase amministrativa — non v’è tuttavia comprensibile traccia nella sentenza impugnata, ed in ogni caso il ricorso per Cassazione non spiega come e quando essa sarebbe stata sollevata in fase di merito. Ed anzi, il giudice di merito, alle pagine 19-20 della sentenza impugnata, ha osservato che l’Impresa appellante non aveva utilmente lamentato che la violazione dell’onere di tempestiva formulazione delle riserve potesse essere rilevata solo qualora la controparte avesse eccepito la decadenza, dal momento che nel caso di specie la decadenza era stata in effetti eccepita dalla Azienda nella comparsa di risposta in primo grado, senza che in ciò emerga alcun riferimento ad un onere dell’amministrazione di attivarsi nella fase amministrativa. Sicché trova applicazione il consolidato principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia menzione nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675): indicazione nel caso di specie come si diceva assolutamente mancante. 5.2.2. — È inammissibile il secondo mezzo concernente le riserve 2- 7. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 pronunciarsi su fatti che avrebbero determinato il prolungamento dei lavori dedotti nelle riserve stesse e che sarebbero stati approfonditamente esplicati nel corso del giudizio: realizzazione di opere in variante, indisponibilità dell’area appaltata, difficoltà di programmazione, sospensioni impartite dalla direzione lavori, diseconomie gestionali, oltre a carenze progettuali ed inadeguatezza dei documenti di gara. Ma la sentenza impugnata afferma espressamente a pagina 18 che le riserve 2-7 concernevano tutte «il prolungamento di giorni 120», prolungamento «asseritamente causato da carenze progettuali», e da null’altro. Il motivo dunque è inammissibile almeno per due concorrenti ragioni: -) nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito; nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684); nel caso di specie non è prospettata una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma un’erronea interpretazione della domanda, avuto riguardo al contenuto della riserva, giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che essa fosse da porre in correlazione con carenze progettuali, mentre invece aveva ad F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 oggetto «fatti continuativi che al momento della consegna e al Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 momento della sospensione dei lavori non erano cessati» (così la ricorrente a pagina 19 del ricorso); ma è del tutto evidente che l’interpretazione offerta dalla sentenza impugnata è perfettamente plausibile (il che la rende di per sé stessa insuscettibile di sindacato da parte della Corte di cassazione), dal momento che gli asseriti fatti continuativi, di cui è menzione nella censura, traggono tutti indefettibilmente origine, secondo quanto chiaramente opinato dalla Corte territoriale, da iniziali carenze progettuali, in difetto delle quali non si sarebbe prospettata esigenza di realizzare opere in variante, di discettare dell’indisponibilità dell’area, trattandosi di interventi da eseguire all’interno di un ospedale che nel frattempo continuava a funzionare, di conseguenti sospensioni, oltre a non meglio identificate diseconomie gestionali; -) laddove discorre delle menzionate circostanze, qualificate come «fatti continuativi», il motivo, a pagina 19, asserisce che di esse si sarebbe «ampiamente disquisito nel precedente grado, nell’atto d’appello da pag. 21 a 32 e da 61 a 66 e nella comparsa conclusionale da pag. 18 a pag. 26 e da 32 a 35»; ma è cosa nota che non costituisce rituale adempimento dell'onere imposto al ricorrente dall’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l'inammissibilità del motivo, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio atto di appello (in questo caso 18 pagine di atto d’appello e 13 di conclusionale, per totali 31 pagine), con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936); sicché il motivo costituisce esempio paradigmatico di difetto di specificità- autosufficienza. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 5.2.3. ― È inammissibile il terzo mezzo, nuovamente Numero di raccolta generale 3064/2022riguardante le Data pubblicazione 01/02/2022 riserve predette 2-7. Esso si fonda sulla circostanza fattuale secondo cui la società ricorrente avrebbe «avvisato la ASL di possibili ritardi, avendo esplicitamente chiesto una proroga in data 23 maggio 2002» (così a pagina 23 del ricorso), il tutto nuovamente in riferimento al «carattere continuativo» dei fatti posti all’origine del protrarsi dei lavori, fatti che sarebbero «divenuti percepibili solo dopo la ripresa dei lavori». Di detto avviso di possibili ritardi, però, la sentenza non parla, né risulta dalla narrativa del ricorso che essa fosse stata oggetto di devoluzione alla Corte d’appello, alla luce dell’elencazione dei motivi contenuta a pagina 11 del ricorso. Si applica in proposito il pertinente principio di cui si è detto poc’anzi. Del «carattere continuativo» dei fatti tali da determinare, secondo la prospettazione del ricorrente, il protrarsi dei lavori, si è già detto nell’esame del motivo precedente: trattasi di questione fattuale che non risulta essere appartenuta al giudizio di appello e come tale inammissibile perché nuova. 5.2.4. ― È inammissibile il quarto mezzo. Esso concerne le riserve 8-34, aventi ad oggetto, per quanto riesce ad intendersi, pur assai approssimativamente, non essendo né trascritte né riassunte le singole riserve, un maggiore onere del 10% sull’importo complessivo dei lavori a causa del mancato sgombero dei locali oggetto di intervento. In proposito la Corte d’appello ha osservato che «l’appaltatrice non ha in alcun modo offerto di provare che i ritardi asseritamente conseguiti alla mancata liberazione dei locali dipendessero da inottemperanza della ASL al programma che l’impresa avrebbe dovuto predisporre, donde l’assoluta genericità della riserva». F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 Orbene, tale motivazione è perfettamente plausibile, aNumero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 fronte dell’incontestata circostanza che i lavori in questione dovessero essere eseguiti all’interno di un ospedale funzionante. Replica la ricorrente che «con tali riserve non si è voluta contestare l’inottemperanza della ASL al programma, bensì la sua conseguenza, segnatamente il maggior onere affrontato dall’impresa per aver dovuto lavorare in locali occupati». Il che, anzitutto, non sfiora la motivazione addotta dalla Corte d’appello, la quale ha in buona sostanza osservato che l’appaltatrice era ben consapevole di dover lavorare in un ospedale funzionante e non aveva offerto di provare che si fossero verificati ritardi ascrivibili ad inottemperanze della stazione appaltante. Dopo di che il motivo cita molteplici circostanze, concernenti la quotidiana interferenza delle maestranze della appaltatrice con gli operatori ed utenti della struttura sanitaria, la cui menzione si risolve in un chiaro tentativo di contrastare il giudizio di fatto operato nella sentenza impugnata in ordine alla genericità della riserva, in violazione del fermo principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). 5.2.5. ― È inammissibile il quinto mezzo. Al di là del fatto che, come si è già detto, la memoria richiamata nel motivo non è localizzata, il che basta al rilievo della sua inammissibilità, è agevole osservare che i capitoli dedotti, per quanto trascritti a pagina 30 del ricorso, hanno ad oggetto circostanze concernenti il protrarsi dei lavori. E, però, non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. 8 ottobre 1998, n. 9942, tra le tante). Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che i ritardi poi verificatisi fossero già pronosticabili in base alla previsione contrattuale, il che equivale, implicitamente ma ineluttabilmente, ad aver ritenuto superflua la prova testimoniale dedotta in proposito. Sicché il motivo è inammissibile anche perché non si cimenta con la ratio decidendi pur implicita, ma evidente, che è alla base della decisione impugnata. 5.2.6. ― È inammissibile il sesto mezzo. Esso è difatti diretto a ribaltare una valutazione di merito della Corte territoriale, secondo cui costituiva «preciso onere di diligenza dell’appaltatore la valutazione ex ante circa la convenienza dell’opera e, in particolare, la determinazione della misura dei ribassi da esso offerti rispetto ai prezzi unitari posti a base della gara». Ed invero, il motivo muove da un presupposto, quello della non congruità dei prezzi posti a base di gara e di contratto, che il giudice 19 di 25 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 di merito non ha affatto accertato, e riguardo al quale si vorrebbe Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 che il sindacato di merito fosse fatto da questa Corte, considerando che sarebbe stato applicato un prezziario non pertinente e datato. Trattasi di censura di pieno merito. 5.2.7. ― È inammissibile il settimo mezzo, riserve 11 -32. Si tratta nuovamente di pieno merito. La Corte territoriale ha osservato, con riguardo alle riserve richiamate dall’allora appellante, concernenti (per ciò che riesce ad intendersi) la mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni, che «la formulazione testuale di esse risulta affetta da assoluta genericità, non contenendo l’esposizione di elemento alcuno, donde poter inferire lo specifico oggetto delle richieste dell’impresa e conseguentemente permettere alla stazione appaltante di apprezzarne la fondatezza della congruità». La ricorrente, a fronte di ciò, denuncia «molte irregolarità con cui i lavori sono stati seguiti dalla Committenza», sicché la Corte d’appello «avrebbe dovuto demandare al CTU la ricostruzione dell’attività effettivamente svolta dall’impresa», aggiungendo che «non è stato istituito il libro giornale … il libretto delle misure non è stato redatto in contraddittorio … le liste settimanali sono state presentate solo in occasione del I° SAL in ordine sparso e non progressivo … È più che evidente il conflitto di interessi in violazione dell’art. 7 d.p.r. 554/1999 tenutosi a creare allorché sono confluite dell’ing. Ghiotto la figura di progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza, responsabile unico del procedimento». Orbene, a parte il fatto che non si sa da dove siffatte circostanze dovrebbero essere evinte, il che basta alla dichiarazione di inammissibilità del motivo, è di tutta evidenza come esso risulti del tutto versato in fatto, avendo ad oggetto non già specifici fatti storici, che, ove considerati, avrebbero condotto ad una decisione di segno F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 diverso (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), bensì il Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 complessivo governo del materiale istruttorio. Quanto alla consulenza tecnica che la Corte d’appello non avrebbe disposto, è sufficiente rammentare che trattasi di potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (ex multis Cass. 9 ottobre 2019, n. 25253; Cass. 29 settembre 1982, n. 5019). 5.2.8. ― Sono inammissibili l’ottavo ed il n ono mezzo. I motivi hanno ad oggetto le riserve nn. 40-44 iscritte sul certificato di collaudo con i numeri 1-5, sicché possono essere trattati simultaneamente. La Corte d’appello, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Azienda, ha dichiarato inammissibili tali riserve, rilevando quanto segue: «l'impresa ha ricevuto il certificato di collaudo in data 6/4/2004 e ... lo ha restituito in data 4/5/2004, ne segue che incontrovertibilmente è stato violato il termine di 20 giorni per la firma dell'appaltatore, previsto dall'art. 203, comma primo, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, applicabile nel caso di specie ... siffatta tardività della sottoscrizione del certificato di collaudo comporta la tardività delle riserve, iscritte dall'appaltatore contestualmente alla firma del certificato di collaudo … né a escludere tale fattispecie decadenziale vale la ... tesi dell'impresa, secondo cui verrebbe in rilievo la data della sottoscrizione del certificato di collaudo, 22/4/2004, unilateralmente apposta, in corrispondenza della sottoscrizione dell'appaltatore, trattandosi di data completamente priva del necessario requisito nella certezza — in sintonia con il regime dell'onere di tempestività delle riserve a carico dell'appaltatore, di cui si è detto — e, come tale, inopponibile alla stazione appaltante, di guisa che nella specie l'unica data, alla stregua della quale va valutato il rispetto o meno del predetto termine di giorni venti, è la data della restituzione del certificato di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 collaudo, munito della sottoscrizione dell'appaltatore, ossia la data Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 del 4/5/04». Va da sé che l’assunto della ricorrente secondo cui la Corte d'Appello non avrebbe «effettuato alcuna ricostruzione in punto di fatto» (pagina 34 del ricorso) e non avrebbe «minimamente illustrato le ragioni di tale tardività» (pagina 36 del ricorso) è inammissibile perché generico, dal momento che prescinde dalla concreta ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata. A rinforzo della conclusione raggiunta vi è che, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che l’impresa «nulla abbia dedotto» al fine di contrastare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Asl poiché, al contrario, era stata contestata «la tardività dell’emissione del certificato di Collaudo, con conseguente accettazione dell’opera, per decorso dei termini, ai sensi dell’art. 46 del contratto di appalto (cfr. pag. 38-39 comparsa confusionale del 10.12.2014)». Ora, anche a voler tralasciare la circostanza che una simile controeccezione, ammesso vi fosse contenuta, non poteva certo trovare ingresso per la prima volta in comparsa conclusionale, ossia in un atto semplicemente destinato all’esposizione delle conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore e delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, anche considerando che la conclusionale di una parte possa contenere «una nuova ragione giustificativa della sua eccezione o difesa», dal momento che ciò deve avvenire «nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti» (Cass. 2 maggio 2019, n. 11547), mentre nel caso in esame si era di fronte alla deduzione di un fatto per quanto consta nuovo, quale la tardività del collaudo, è nuovamente da ricordare, come si è già visto in precedenza, che il generico rinvio per relationem a più pagine di un determinato atto processuale, senza che il contenuto di esso sia individuato, non soddisfa l’esigenza di autosufficienza del ricorso: in altre parole, dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 motivo non si comprende affatto se e come la questione della Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 tardività del collaudo fosse stata posta, ma si devolve alla Corte di cassazione di andare a verificare se lo fosse stata, ed in che termini, oppure no. Il che è tanto più vero nel caso in esame, ove si consideri che la sentenza impugnata, in particolare a pagina 31, dà conto del contenuto della conclusionale, ma non menziona affatto la questione di cui si è detto, asseritamente sollevata dall’appaltatrice, evidenziando che «all’eccezione in argomento della stazione appaltante, l’impresa nulla ha dedotto al fine di contrastarla». 5.2.9. ― È inammissibile il decimo motivo. Esso si appunta contro la statuizione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibili perché generici, in violazione dell’articolo 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, i motivi di appello dell’impresa concernenti le riserve 33 e 37. Ed a dimostrazione che l’appello non fosse generico la ricorrente trascrive, a pagina 39 del ricorso, un ampio stralcio della comparsa conclusionale del 10 dicembre 2014. Si prosegue con citazioni della pagina 32 della comparsa conclusionale, trascritta alle pagine 40-41. Ma non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che i motivi di appello devono stare nell’atto d’appello, non nella comparsa conclusionale, che ha semmai il solo scopo di illustrarli. Il rinvio all’atto d’appello, contenuto nel corpo del decimo motivo, è viceversa nuovamente del tutto generico, sicché finisce per essere generico lo stesso motivo con cui si assume l’erroneità della statuizione in discorso della Corte d’appello. 5.2.10. ― È inammissibile l’undicesimo motivo. Dei motivi 2-7 si è già detto (§§ 5.2.2. e 5.2.3.): in ogni caso anche il motivo in esame, nella parte concernente dette riserve, si fonda sulla menzione di una pluralità di circostanze, di per sé non decisive, che la Corte d’appello non avrebbe considerato, sicché intende F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 Numero sezionale 4919/2021 rimettere in discussione la complessiva valutazione del materiale Numero di raccolta generale 3064/2022Data pubblicazione 01/02/2022 istruttorio. Sulla riserva n. 9 si dice che essa «è stata provata per testi e dalla CTP», ma cosa abbiano detto i testi ed a quale CTP la ricorrente faccia riferimento non si sa. Sulla riserva n. 10 si dice che «rileva il disagio per l’evidente interferenza nei lavori con l’altra impresa»: trattasi di censura di pieno merito. Sulle riserve nn. 11-32 si dice che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, non sarebbero generiche: senza che la ratio decidendi adottata nella sentenza impugnata, di cui si è detto (§ 5.2.4.), venga presa in considerazione ed attaccata. 5.2.11. ― È inammissibile il dodicesimo mezzo, ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, c.p.c. All’esito della sentenza d’appello la domanda originaria dell’impresa, avente ad oggetto la somma asseritamente dovuta in forza delle 44 riserve (oltre 670.000 euro, considerati gli interessi: v. pag. 9 del ricorso), è stata integralmente respinta: ovvio che la liquidazione delle spese di lite dovesse essere fatta non sulla base del criterio del decisum, come erroneamente sostenuto nel motivo dalla ricorrente, ma su quello del disputatum (basterà richiamare l’autorità di Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014). 5.2.12. ― È inammissibile il tredicesimo mezzo. Secondo la ricorrente la statuizione sulle spese di consulenza tecnica d’ufficio, integralmente addossate all’Impresa, sarebbe «completamente priva di motivazione». Ma il motivo omette di considerare che la sentenza, a pagina 34, afferma espressamente che le spese seguono la soccombenza: e non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che il principio della soccombenza, come questa Corte ha chiarito da epoca remota, si F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11540/2016 applica anche alle spese di consulenza tecnica d’ufficio (p. es. Cass. Numero sezionale 4919/2021Numero di raccolta generale 3064/2022 22 febbraio 1963, n. 425). Data pubblicazione 01/02/2022 6. ― Il ricorso incidentale è tardivo (sentenza 2 aprile 2015, controricorso passato alla notifica il 20 giugno 2016), e perciò inefficace ex articolo 334 c.p.c. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la ricorrente princi
Sentenza Cassazione n. 03064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris