CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 36402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26226/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3663/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva Della vicenda dibattuta fra le parti quel che qui residua d’utile concerne la dichiarazione di proprietà in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un volume interrato, qualificato “cellaio”, domanda contestata da [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo contiguo. La Corte d’appello di Napoli, sempre per quel che qui rileva, confermò la statuizione di primo grado di cui si è detto, rigettando l’appello incidentale proposto sul punto dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. La Corte locale disattese le censure incidentali sulla base dei seguenti argomenti: - la domanda proposta dalle attrici era stata correttamente qualificata dal Tribunale come di accertamento del diritto di proprietà , non mirando le predette a conseguire la disponibilità del bene (il “cellaio”), che era nel loro possesso; - da ciò derivava attenuazione dell’onere probatorio richiesto per l’azione di rivendicazione (richiama Cass. n. 12300/1997), anche se le attrici avevano prodotto i pertinenti titoli, a partire dall’atto di compravendita del 15/12/1933, con il quale l’originario dante causa, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato i fondi rustici, censiti ai numeri 401 e 401/1 del foglio 27, descritti nello strumento come fabbricato rurale sotterraneo che si estende sotto parte del numero 383 , seguito dagli atti del 31/7/1968 (divisione con assegnazione del cespite a [OSCURATO:PERSONA]) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (assoggettamento del bene da parte della Iacono al regime di comunione legale con il marito [OSCURATO:PERSONA]) e, infine, dal testamento pubblico di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -la coerente sequela dei titoli di cui sopra assorbiva la dedotta (da parte dell’appellante incidentale) mancata valutazione degli esiti istruttori, che avrebbero dimostrato il possesso in capo alla convenuta; l’acquisizione di una prova “debole” in ordine al possesso del cellaio , prosegue la sentenza, non avrebbe sotto alcun profilo giovato alla tesi dell’appellante della estensione della proprietà sulla particella 383 anche al sottostante cellaio, secondo il principio di cui all’art.840 c.c. a fronte della assoluta pregnanza probatoria dei predetti atti di trasferimento, sopra menzionati, che, contenendo la espressa menzione del cellaio sotterraneo acquistato dall’originario dante causa, costituiscono prova idonea (cfr. Cass.16.10.1968 n. 3317) della proprietà separata del cellaio-grotta, sita al di sotto della proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 1. Con i primi quattro motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 343 cod. proc. civ., 1418, 2697, 840, 1321, 1325, 1470, 922, 840, 2643, 2697, 1346 e 1470 cod. civ., evidenziando i seguenti profili di critica: -il titolo evocato dalla controparte non ne provava la titolarità e costei era venuta meno all’onere di dimostrare, quale rivendicante, di essere proprietaria del “cellario”, assolvendo alla cd. “probatio diabolica”; -sul punto la Corte d’appello non aveva reso pronuncia; -era rimasto violato l’art. 840 cod. civ., stante che il sottosuolo si appartiene al proprietario del suolo; - la decisione si era limitata a u n mero esame estrinseco dei titoli e, in particolare dell’atto del 1933, il quale non aveva efficacia traslativa a riguardo del “cellario”, il quale insisteva al di sotto di particella altrui; -il citato atto non indicava l’originario titolo costituente il diritto alienato e, sotto altro profilo, era inficiato da nullità in quanto contemplante bene indeterminato e indeterminabile. 1. 1. Il complesso censuratorio è infondato. In primo luogo, va osservato che la sentenza ha spiegato che non si verte in ipotesi di azione di rivendicazione, poiché il bene era nel possesso dell’attrice, bensì in quella di declaratoria di proprietà. Da ciò deriva conseguenza rilevante in tema di onere della prova, stante che al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali (Sez. 2, n. 7567, 18/03/2019, Rv. 653289; conf., ex multis, Cass. n. 16094/2003). La Corte territoriale ha affermato sussistere la proprietà del bene posseduto dall’attrice sulla scorta del vaglio dei titoli esibiti, con giudizio di merito in questa sede non sindacabile. Le mosse contestazioni dei titoli non consta abbiano fatto oggetto del tema di censura sottoposto al Giudice d’appello, al quale risulta (v. pag. 6, ultimo periodo della sentenza) essere stata sottoposta l’asserita mancata valutazione dei pretesi esiti negativi della prova orale sull’esercizio dl possesso ultraventennale del cellario e perciò solo sono inammissibili in quanto nuove. Peraltro, si tratta di critiche generiche, congetturali e apodittiche, presupponenti una realtà, che avrebbe dovuto essere dimostrata (che l’alienante nel 1933 vendette un bene che non gli apparteneva e che esso bene non era determinato, né determinabile), che, pertanto, non avrebbero potuto incidere sulle conclusioni probatorie cui giunge la sentenza impugnata. Ovviamente, è appena il caso di soggiungere, non sussiste, in radice il denunciato vizio d’omessa pronuncia, avendo la decisione puntualmente affrontato il tema che le era stato sottoposto. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita -non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesa me di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360,n. 5, cod. proc. civ. In applicazione del riportato principio si è ulteriormente predicato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. L., n. 17313, 19/08/2020, Rv. 658541). 2. Con il quinto motivo, denunciante violazione degli artt. 840, 1346, 1470 e 2697 cod. civ., la ricorrente addebita alla sentenza di non aver tenuto conto delle innovazioni del locale interrato, che, secondo il ctu, avevano modificato i prospetti, la consistenza e la destinazione d’uso: da palmenti a deposito con annesso wc ; modifiche provate anche per via testimoniale. Dal che si sarebbe dovuto dedurre che il locale non poteva a identificarsi con quello acquistato nel 1933 ed era frutto di una illegittima occupazione perpetrata in danno della proprietà immobiliare della ricorrente in epoca recente . 2.1. La doglianza è inammissibile. Come si è avuto modo di precisare nel paragrafo precedente anche in questo caso sotto l’usbergo delle norme asseritamente violate la ricorrente invoca un improprio riesame di merito, peraltro attraverso un contesto censuratorio aspecifico per difetto di autosufficienza (evoca prova per testi di cui nulla è dato sapere in questa sede e ritaglia uno stralcio, asseritamente moncato dalla relazione del ctu). Per contro, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è in questa sede sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ. (qui, per vero, neppure sperimentato), in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre, che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Rv. 659037). 3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che, distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi quantificati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorre