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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 19390/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO -che per mero errore materiale il dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 4 no.‘--.:mbre 2022 relativo al proc.

R.G. n. 24019/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta riportato come: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende", laddove il ricorrente è solo [OSCURATO:PERSONA], come da sentenza n. 2225/2023, che correttamente riporta nel dispositivo "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende"; -che, pertanto, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 4 novembre 2022 nel senso che la disposizione "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti" deve sostituirsi con quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente" P.Q.M. ordina la correzione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 2225/22 del 4 novembre 2022 mediante sostituzione della disposizione "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti" con quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente" Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO -che per mero errore materiale il dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 4 no.‘--.:mbre 2022 relativo al proc. R.G. n. 24019/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta riportato come: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende", laddove il ricorrente è solo [OSCURATO:PERSONA], come da sentenza n. 2225/2023, che correttamente riporta nel dispositivo "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende"; -che, pertanto, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 4 novembre 2022 nel senso che la disposizione "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti" deve sostituirsi con quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente" P.Q.M. ordina la correzione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 2225/22 del 4 novembre 2022 mediante sostituzione della disposizione "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti" con quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente" Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 19390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris