CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni aggravate. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto - con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in merito alla valutazione delle prove ed all'affermazione di responsabilità del ricorrente, proponendo il possibile riconoscimento della scriminante della legittima difesa e l'inconfigurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma, da cui la sussistenza dell'art. 585 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano i punti 1.1. e 2.1. della sentenza impugnata) sono costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8