Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 469/2014
ECLI:EU:C:2014:92
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
13 febbraio 2014 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’articolo 267 TFUE – [OSCURATO:PERSONA] necessário – Ricevibilità – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 13 – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Durata di un certificato – Periodo massimo di esclusiva»
Nella causa C‑555/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] necessário (Portogallo), con decisione del 17 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2013, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA],
Alter SA,
[OSCURATO:PERSONA],
Synthon BV,
[OSCURATO:PERSONA] – Comércio e Desenvolvimento de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da C. G. Fernlund, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo
99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e le società [OSCURATO:PERSONA], Alter SA, [OSCURATO:PERSONA], Synthon BV e [OSCURATO:PERSONA] – Comércio e Desenvolvimento de
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in merito al periodo massimo di esclusiva conferita contemporaneamente dal brevetto
di base e dal certificato protettivo complementare (in prosieguo: il «certificato») dei quali è titolare la [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
3
Il considerando 9 del regolamento n. 469/2009 è redatto nei termini seguenti:
«La durata della protezione conferita dal certificato dovrebbe essere fissata in modo da permettere una protezione effettiva
sufficiente. A tal fine, il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato deve poter beneficiare
complessivamente di quindici anni al massimo di esclusività, a partire dalla prima autorizzazione di immissione in commercio
[in prosieguo: l’“AIC”] nel[l’Unione europea] del medicinale in questione».
4
L’articolo 2 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Ogni prodotto protetto da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetto, in quanto medicinale, prima dell’immissione
in commercio a una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [GU L 311, pag. 67]
(…), può formare oggetto di un certificato alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento».
5
L’articolo 3 del medesimo regolamento così dispone:
«Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all’articolo 7, e alla data
di tale domanda:
a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;
b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un’[AIC] in corso di validità a norma (…) della direttiva 2001/83/CE
(…)
c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;
d) l’autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima [AIC] del prodotto in quanto medicinale».
6
Per quanto riguarda la durata del certificato, l’articolo 13, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 469/2009 stabilisce quanto
segue:
«1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso
tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima [AIC] nel[l’Unione], ridotto di cinque anni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui
il certificato acquista efficacia.
3. I periodi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 sono prorogati di sei mesi qualora si applichi l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006.
In tal caso il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato una sola volta».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
7
Dalla decisione di rinvio emerge che l’11 ottobre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in Portogallo una domanda di brevetto
riguardante il principio attivo montelukast sodico, presente, segnatamente, nei medicinali Singulair et Singulair junior.
A seguito di tale domanda, il brevetto n. 99 213 è stato rilasciato in Portogallo a detta società il 2 ottobre 1998.
8
Nell’Unione, la prima AIC di un medicinale contenente tale principio attivo è stata ottenuta in Finlandia il 25 agosto 1997.
9
Il 3 febbraio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di certificato presso l’[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]
(Istituto nazionale della proprietà industriale) per un medicinale relativo al brevetto n. 99 213. In seguito a tale domanda,
il 10 gennaio 2000 è stato rilasciato alla medesima società il certificato n. 35 per il principio attivo montelukast sodico.
10
Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che il 6 novembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] necessário al fine di ordinare, in particolare, alle convenute nel procedimento principale di astenersi dal produrre,
importare e/o commercializzare nel mercato portoghese medicinali generici contenenti detto principio attivo.
11
A sostegno del proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, fondandosi sull’articolo 13 del regolamento n. 469/2009, la piena
validità del certificato n. 35, che perdura fino al 17 agosto 2014. Essa basa il proprio ragionamento sul fatto che, conformemente
allo stesso articolo 13, il certificato ha efficacia a decorrere dalla fine legale della durata del brevetto di base, il quale
scade il 2 ottobre 2013, ovvero quindici anni dopo la data del suo rilascio in Portogallo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il certificato
produce effetti a partire dal 3 ottobre 2013, per un periodo di dieci mesi e quindici giorni, vale a dire fino al 17 agosto
2014, anche se, applicando una simile durata che si aggiunge a quella del brevetto di cui è titolare, tale società arriva
a beneficiare di un periodo di esclusiva su detto principio attivo per un periodo superiore a quindici anni. Di conseguenza,
i medicinali generici prodotti dalle convenute nel procedimento principale non dovrebbero poter essere immessi nel mercato
portoghese prima della data di scadenza di tale certificato.
12
Le convenute nel procedimento principale sostengono invece che l’obiettivo del regolamento n. 469/2009 consiste nel garantire
al titolare di un brevetto e di un certificato un periodo massimo di esclusiva di quindici anni a decorrere dalla prima AIC,
rilasciata nell’Unione, del medicinale di cui trattasi.
13
[OSCURATO:PERSONA] necessário, ritenendo che la natura della causa richieda un suo rapido trattamento, domanda l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte sul procedimento accelerato.
14
Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] necessário ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 13 del regolamento n. 469/2009 debba essere interpretato nel senso che esso consente che, mediante un [certificato]
per medicinali, il periodo di esclusività di sfruttamento dell’invenzione brevettata sia superiore a quindici anni a partire
dalla prima [AIC] nel[l’Unione] del medicinale di cui trattasi (non calcolando la proroga prevista al paragrafo 3 del medesimo
articolo)».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
15
Occorre esaminare, in via preliminare, se il [OSCURATO:PERSONA] necessário debba essere considerato una giurisdizione ai sensi
dell’articolo 267 TFUE.
16
Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo del rinvio possegga
le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, la
Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà
della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che
sia indipendente (sentenza del 31 gennaio 2013, Belov, C‑394/11, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
17
Va altresì rammentato che un tribunale arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi
dell’articolo 267 TFUE perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione
delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta
della via dell’arbitrato né sono chiamate a intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro (sentenza
del 27 gennaio 2005, Denuit e Cordenier, C‑125/04, Racc. pag. I‑923, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
18
Tuttavia, la Corte ha ammesso la ricevibilità di questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte da un tribunale arbitrale
istituito con legge, le cui decisioni erano vincolanti per le parti e la cui competenza non dipendeva dall’accordo di queste
ultime (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 1989, Danfoss, 109/88, Racc. pag. 3199, punti da 7 a 9).
19
Nel procedimento principale emerge dalla decisione di rinvio che la competenza del [OSCURATO:PERSONA] necessário non risulta
dalla volontà delle parti, bensì dalla legge n. 62/2011 del 12 dicembre 2011. Quest’ultima conferisce, infatti, a tale tribunale
una competenza obbligatoria a dirimere in primo grado le controversie vertenti sui diritti di proprietà industriale concernenti
i medicinali di riferimento e i medicinali generici. Inoltre, se la decisione arbitrale emessa da siffatto giudice non forma
oggetto di un ricorso dinanzi alla corte d’appello competente, essa diventa definitiva e ha gli stessi effetti delle decisioni
emesse dagli organi giurisdizionali ordinari.
20
Così, lo Stato membro di cui trattasi, nell’ambito della propria autonomia processuale e al fine di attuare il regolamento
n. 469/2009, ha scelto di attribuire la competenza per questo tipo di controversia a un altro organismo piuttosto che a un
organo giurisdizionale ordinario (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1981, Broekmeulen, 246/80, Racc. pag. 2311, punto
16).
21
Risulta, inoltre, dalla decisione di rinvio che le condizioni enunciate nella giurisprudenza della Corte citata al punto 16
della presente ordinanza, relative al fondamento legale dell’organo del rinvio, alla natura contraddittoria del procedimento,
all’applicazione delle norme giuridiche e all’indipendenza, sono soddisfatte.
22
Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che l’articolo 209, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica portoghese,
tra le categorie di giudici, vale a dire dei soggetti che possono esercitare la funzione giurisdizionale, elenca i tribunali
arbitrali, e che il [OSCURATO:PERSONA] necessário è stato istituito dalla legge n. 62/2011 del 12 dicembre 2011.
23
Inoltre, secondo la decisione di rinvio, gli arbitri sono soggetti agli stessi doveri d’indipendenza e d’imparzialità dei
giudici appartenenti agli organi giurisdizionali ordinari e il [OSCURATO:PERSONA] necessário osserva i principi di uguaglianza
e del contraddittorio nel trattamento delle parti e si pronuncia applicando il diritto portoghese in materia di proprietà
industriale.
24
La forma, la composizione e le norme processuali riguardanti il [OSCURATO:PERSONA] necessário possono variare a seconda della
scelta delle parti. Inoltre, esso viene sciolto dopo aver emesso la propria decisione. È vero che tali elementi possono sollevare
alcuni dubbi circa il suo carattere permanente. Tuttavia, poiché tale tribunale è stato istituito con legge, dispone, a titolo
permanente, di una competenza obbligatoria e, per di più, la normativa nazionale definisce e inquadra le norme processuali
che esso applica, si deve considerare che, nella fattispecie, è soddisfatta altresì la condizione relativa alla permanenza.
25
Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni occorre dichiarare che, in circostanze come quelle di cui al procedimento
principale, il [OSCURATO:PERSONA] necessário soddisfa le condizioni enunciate dalla giurisprudenza della Corte, richiamata
ai punti da 16 a 19 della presente ordinanza, e deve essere considerato una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Nel merito
26
In base all’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale non dà adito a
nessun ragionevole dubbio o quando essa può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice
relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
27
La Corte ritiene che tale sia il caso nella specie e che, tenuto conto dell’adozione della presente ordinanza, non occorra
statuire sulla domanda di procedimento accelerato presentata dal giudice del rinvio (v., in tal senso, ordinanza dell’8 aprile
2008, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑503/07 P, Racc. pag. I‑2217, punto 45). Infatti, la risposta alla questione
sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] necessário non dà adito a nessun ragionevole dubbio e può inoltre essere chiaramente desunta
dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dall’ordinanza del 14 novembre 2013, Astrazeneca (C‑617/12).
28
Con la sua questione, il [OSCURATO:PERSONA] necessário chiede sostanzialmente se l’articolo 13 del regolamento n. 469/2009,
in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il titolare
che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato possa far valere l’intera durata di validità di tale certificato
calcolata applicando detto articolo 13 in una situazione in cui, in forza di una simile durata, esso beneficerebbe di un periodo
di esclusiva su un principio attivo superiore a quindici anni a decorrere dalla prima AIC, nell’Unione, del medicinale che
consiste in tale principio attivo o che lo contiene.
29
Dall’interpretazione letterale dell’articolo 13 del regolamento n. 469/2009, in combinato disposto con il considerando 9 di
quest’ultimo, si evince una risposta affermativa a tale questione.
30
La stessa interpretazione è stata inoltre confermata, in ultimo, dalla citata ordinanza Astrazeneca, il cui punto 42 stabilisce
che il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato non deve poter beneficiare di più di quindici
anni di esclusività, a partire dalla prima AIC, rilasciata nell’Unione, del medicinale in questione.
31
Inoltre, si deve ricordare che l’espressione «prima autorizzazione di immissione in commercio nel[l’Unione]», ai sensi dell’articolo
13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009, fa riferimento alla prima AIC rilasciata in uno qualsiasi degli Stati membri
e non alla prima autorizzazione rilasciata nello Stato membro di presentazione della domanda. Solo tale interpretazione consente
di garantire che l’estensione della tutela assicurata dal brevetto, con riguardo al prodotto di cui al certificato, termini
contemporaneamente in tutti gli Stati membri nei quali tale certificato sia stato rilasciato (v., in tal senso, sentenza dell’11
dicembre 2003, Hässle, C‑127/00, Racc. pag. I‑14781, punti 74, 77 e 78).
32
Nel procedimento principale è pacifico che la prima AIC, nell’Unione, relativa ai medicinali contenenti il principio attivo
tutelato dal brevetto di base di cui è titolare la [OSCURATO:PERSONA] è stata rilasciata il 25 agosto 1997 in Finlandia.
33
Di conseguenza, indipendentemente dalla data di rilascio del brevetto di base in Portogallo e dalla durata di validità teorica
del certificato risultante dall’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 469/2009, il periodo massimo di esclusiva
conferito contemporaneamente dal brevetto n. 99 213 e dal certificato n. 35 non può eccedere una durata totale di quindici
anni calcolata a decorrere dal 25 agosto 1997.
34
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 13
del regolamento n. 469/2009, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a che il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato possa far valere l’intera
durata di validità di un siffatto certificato calcolata applicando detto articolo 13, in una situazione in cui, in forza di
una simile durata, esso beneficerebbe di un periodo di esclusiva su un principio attivo superiore a quindici anni a decorrere
dalla prima AIC, nell’Unione, del medicinale che consiste in tale principio attivo o che lo contiene.
Sulle spese
35
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato
protettivo complementare per i medicinali, in combinato disposto con il considerando 9 del medesimo regolamento, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato
protettivo complementare possa far valere l’intera durata di validità di un siffatto certificato calcolata applicando detto
articolo 13, in una situazione in cui, in forza di una simile durata, esso beneficerebbe di un periodo di esclusiva su un
principio attivo superiore a quindici anni a decorrere dalla prima autorizzazione di immissione in commercio, nell’Unione
europea, del medicinale che consiste in tale principio attivo o che lo contiene.
Firme
*
Lingua processuale: il portoghese.