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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17140/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9 marzo 2021 emessa dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 2 luglio 2018 dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale commesso in Assisi in data 7 novembre 2013, appellata dall'imputato.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Gatti, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

4. Il Procuratore generale in data 28 marzo 2022 ha depositato requisitorie e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] in data 29 marzo 2022 ha comunicato che il ricorrente è deceduto in data 6 novembre 2022 e ha prodotto il relativo certificato di morte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La morte del ricorrente impone l'immediata declaratoria di estinzione dei reati in contestazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. 2.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 240507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso è improcedibile e deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9 marzo 2021 emessa dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 2 luglio 2018 dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale commesso in Assisi in data 7 novembre 2013, appellata dall'imputato. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Gatti, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 4. Il Procuratore generale in data 28 marzo 2022 ha depositato requisitorie e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] in data 29 marzo 2022 ha comunicato che il ricorrente è deceduto in data 6 novembre 2022 e ha prodotto il relativo certificato di morte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La morte del ricorrente impone l'immediata declaratoria di estinzione dei reati in contestazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 240507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso è improcedibile e deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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