CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 07976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che instava per la dichiarazione di estinzione del reato, allegando remissione di querela e relativa accettazione. 3. Il ricorso è fondato Come rilevato anche dal Procuratore generale è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Come si evince dagli atti, in data 16/10/2023, la persona offesa, dinanzi ai Carabinieri di Monza, dichiarava di rimettere la querela sporta in data 02.09.2021, nei confronti dell'odierno ricorrente. È altresì allegata agli atti la contestuale accettazione da parte del ricorrente La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per remissione di querela ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.