CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2020
Cassazione n. 33230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.227/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Agenzia per il Lavoro , rappresentata e difes a dall’avvocatoCarlo Spaggiari; -ricorrente- contro Comune di Trento, rappresentato e difeso dall’avvocatoAngela Colpi; -controricorrente- avversola sentenza del Tribunale di Trento n. 517/2020 del 9/09/2020 . Uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti. Fatti di causa Nel 2019 l’agenzia per il lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Trento,avverso la sentenza del Giudice di pace di Trento di rigetto dell’opposizione a verbale di accertamento della violazione prevista dall'art. 78 del codice della s trada ( CdS ) , elevato dalla Polizia municipale delComune di Trento-Bondone per aver circo- lato con veicolo al quale erano state apportate modifiche - eseguite 2di 6 – 227/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. mediante l’apposizione di pellicole oscuranti -senza aggiornare la carta di circolazione. Il giudice di primo grado aveva ridotto la sanzione nel minimo edit- tale,compensando le spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denunciava– con il proposto atto di appello - l’er- rore di ritenere che qualsiasi variazione apportata alle caratteristiche generali costruttive e funzionali del veicolo, compresa la suddetta mo- dificazione, rientri tra quelle che richiedono la verifica presso la Moto- rizzazione civile e il superamento del controllo al fine dell’aggiorna- mento della carta di circolazione. Sosteneva, in particolare,che: (a) il fatto descritto nel verbale (cioè l’apposizione di pellicole oscuranti) non poteva essere riconducibile all’art. 78 CdS, non trattandosi di caratteristiche indicate nella carta di circolazione; (b) non sussisteva alcuna norma che imponesse in tal caso una revisione al fine di aggiornamento della carta di circolazione; (c) eventualmente si sarebbe dovuta comminare la sanzione contem- plata dall’art. 71 CdS per avere circolato con veicolo a motore non con- forme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione CdS. Il Tribunale di Trento –con la sentenza n. 517/2020 - rigetta va l’ap- pello,confermando la pronuncia di primo grado. Ricorre in cassazione la società appellante soccombentecon un mo- tivo, illustrato da memoria. Resiste il Comune di Trento con controri- corso, anch’esso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 71, 78 co. 1, 3 e 4, CdS, 227 e 236 r eg . es ec. CdS , lamentando l’erroneità della sentenza impugnata con quale si era ritenuto che l'in- stallazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori di un autoveicolo comporti una modifica costruttiva e funzionale sanzionabile, in caso di 3di 6 – 227/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. mancata sottoposizione della vettura a visita e prova presso la Moto- rizzazione civile, integrava l’illecito di cui all'art. 78 CdS, anziché quello sanzionato dall'art. 71, ult. c omma , CdS , che punisce la circolazione con un veicolo non conforme al regolamento di esecuzione del codice della strada. La parte censurata della sentenza di appello è essenzialmentela se- guente.L’apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli è espressamente vietata dalle direttive europee. In particolare, rile- vano le direttive 92/22/CEE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore). Tali direttive vietano le pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli. La ratioè, pertanto, chiara: impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente. Si tratta di direttive self-executing dell’Unione Europea, le quali, quindi, sono immediata- mente applicabili anche in Italia. Ciò trova conferma anche nella circo- lare della Direzione generale della Motorizzazione n. 1680/M360 dell’8/05/2002.L’applicazione di tali pellicole incide sul campo di visi- bilità del conducente di cui alla voce C – Sicurezza attiva, lett. m) dell’Appendice V del regolamento di esecuzionedel codice della strada, che indica espressamente le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, l’intervento sull’automezzo effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce una modifica di tali caratteristiche, che – ai sensi dell’art. 78 CdS – comporta la necessità che il proprietario del veicolo sia tenutoa sottoporlo a visita e prova presso la Motorizzazione civile. In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per la violazione prevista dall’art. 78 CdS, poiché è questa ladisposizione ad applicarsi nel caso di modifica apportata alle carat- teristiche costruttive e funzionali di un veicolo, mentre non si applica l’art. 71 CdS. 4di 6 – 227/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con la censuraformulata dall a ricorrente si invoca , in particolare, la portata della sentenza di questa Corte n. 9988/2018,con la quale si è statuito che èsanzionabile – in applicazione del citato art. 78 CdS - la condotta di chi circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, mentre tale norma non si applica qualora tali modifiche incidano su elementi o parti non contemplate dalla stessa carta di circolazione (n el caso di specie affrontato nella sentenza di legittimità appena richiamatasi trattava dell’installazione di un silen- ziatore non omologato del terminale di scarico e non risultava provato che tale modifica incidesse sulla velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico del veicolo, ragion per cui avrebbe dovuto avere appli- cazionel'art. 72 CdS e non l'art. 78 dello stesso CdS). Oltre a riproporre le argomentazioni fatte valere nelle pregresse fasi di merito, il Comune di Trentodeduce che non ha costituito oggetto del ricorso per cassazione il capo autonomo della sentenza impugnata nel quale si afferma la legittimità della sanzione irrogata, per effetto dell’applicazione delle direttive self – executing dell’Unione Europea 92/22/CEE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore), le quali– come già posto in risalto - vietano espr essamente l’apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli, al fine di impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente. 2. –Il motivo non è fondato. La motivazione della sentenza resiste alle censure della ricorrente , pur con l’apporto della correzioneche segue. L’applicazione di pellicole oscuranti incide sul le caratteristiche co- struttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, il proprietarioche le applichi è tenuto a sottoporreil veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione 5di 6 – 227/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. civileal fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione. La contestazione dell’infrazione: «circolava col veicolo […] cui sono state apportate modifiche a caratteristiche costruttive senza aggior- nare la carta di circolazione»è da intendersi formulata in senso bra- chilogico. Con essa si vuole intenderecome sanzionato, in caso di ap- posizione di pellicole oscuranti, il fattoin sé del la mancata sottoposi- zione del veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile , in quanto ciò costituisce la violazione di un obbligo di cooperazione del privato con la p.a., indipendentemente dalla circostanza che le pellicole possano essere omologate se del caso con l’aggiornamento della carta di circolazione (circostanza di cui si può verificare l’avveramento solo all’esito della visita e della prova). In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per violazionedell’art. 78, co. 3,C.d.S. 3.-Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 550,00, di cui€ 150,00 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi,e agli oneri riflessi nella misura di legge. 6di 6 – 227/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pa