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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 43383/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Vicenza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello da cucina, commesso il 24 gennaio 2018, condannandolo, per l'effetto, alla pena di 700,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I., 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge, anche processuale, con particolare riferimento agli artt. 24 e 110 Cost.

Lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo il carattere assoluto dell'impedimento del difensore, affetto da Covid 19 ed isolamento fiduciario, posto a fondamento dell'istanza di differimento dell'udienza, ha comunque definito il procedimento ritenendo ostativa all'accoglimento della richiesta la sua intempestività.

Essa, infatti, è stata comunicata soltanto mezz'ora prima dell'inizio dell'udienza.

La sentenza, pertanto, è stata pronunziata ledendo il diritto di difesa dell'imputato rimasto privo dell'assistenza del difensore di fiducia.

2.2. Con il secondo motivo propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui continua ad escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs., 16 marzo 2015, n. 28 che ha introdotto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Sostiene il ricorrente che non sarebbe ragionevole la disciplina vigente che, in tema di impugnazioni, consente, da una parte, di appellare e quindi rivisitare nel merito le sentenze che applicano l'art. 131-bis cod. pen. e, dall'altra, prevede l'impugnazione delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria solo per vizi di legittimità attraverso il ricorso per cassazione.

In ogni caso, il Tribunale non ha adeguatamente giustificato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati sicché il ricorso, nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile.

1. E' ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il difensore dell'imputato qualora sia impedito a comparire in udienza per cause imprevedibili e attuali ragioni di salute non ha l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina.

Può, invece, ottenere il differimento dell'udienza purché documenti debitamente e comunichi tempestivamente la causa dell'impedimento (Sez.

U, n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267747 - 01).

Non è tempestiva la comunicazione pervenuta il giorno stesso dell'udienza (Sez.1, n. 6528 del 11/05/1998, Sileno, Rv. 210711 - 01) a meno che l'impedimento per ragioni salute sia sopravvenuto in concomitanza con tale giorno o sussistano cause giustificative del ritardo.

Nel caso in esame è avvenuto, come si evince e dall'ordinanza resa dal Giudice all'udienza del 11 febbraio 2022, consultabile in questa sede per la natura processuale della questione dedotta, che il difensore, pur avendo a disposizione la documentazione attestante le condizioni di salute ostative alla sua presenza (affezione da Covid 19 ed isolamento fiduciario) sin dal 3 febbraio 2022, ha ingiustificatamente atteso per inoltrare la richiesta di differimento il giorno dell'udienza.

L'ha, infatti, inviata, insieme con la documentazione medica a sostegno, via fax alle ore 9.01 ben sapendo che l'inizio dell'udienza era stato calendarizzato per le

9.30. L'istanza è stata, pertanto, correttamente valutata come intempestiva.

Né può pervenirsi ad altra soluzione, valorizzandole, giustificazioni del ritardo ribadite dal difensore nel ricorso, estremamente generiche e, comunque, prive di riscontro.

2. La questione di legittimità costituzionale proposta con il secondo motivo è manifestamente infondata.

Come condivisibilmente affermato da questa Corte, anche la sentenza che assolve per la particolare tenuità del fatto, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, solo la sanzione pecuniaria, non è appellabile, sicché non sono configurabili né la prospettata disparità di trattamento, né la violazione di ulteriori parametri costituzionali peraltro nemmeno specificatamente indicati (Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 - 01).

La richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto è stata adeguatamente motivata con il riferimento all'abitualità dei comportamenti delittuosi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Vicenza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello da cucina, commesso il 24 gennaio 2018, condannandolo, per l'effetto, alla pena di 700,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I., 18 aprile 1975, n. 110. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, anche processuale, con particolare riferimento agli artt. 24 e 110 Cost. Lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo il carattere assoluto dell'impedimento del difensore, affetto da Covid 19 ed isolamento fiduciario, posto a fondamento dell'istanza di differimento dell'udienza, ha comunque definito il procedimento ritenendo ostativa all'accoglimento della richiesta la sua intempestività. Essa, infatti, è stata comunicata soltanto mezz'ora prima dell'inizio dell'udienza. La sentenza, pertanto, è stata pronunziata ledendo il diritto di difesa dell'imputato rimasto privo dell'assistenza del difensore di fiducia. 2.2. Con il secondo motivo propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui continua ad escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs., 16 marzo 2015, n. 28 che ha introdotto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sostiene il ricorrente che non sarebbe ragionevole la disciplina vigente che, in tema di impugnazioni, consente, da una parte, di appellare e quindi rivisitare nel merito le sentenze che applicano l'art. 131-bis cod. pen. e, dall'altra, prevede l'impugnazione delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria solo per vizi di legittimità attraverso il ricorso per cassazione. In ogni caso, il Tribunale non ha adeguatamente giustificato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati sicché il ricorso, nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile. 1. E' ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il difensore dell'imputato qualora sia impedito a comparire in udienza per cause imprevedibili e attuali ragioni di salute non ha l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. Può, invece, ottenere il differimento dell'udienza purché documenti debitamente e comunichi tempestivamente la causa dell'impedimento (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267747 - 01). Non è tempestiva la comunicazione pervenuta il giorno stesso dell'udienza (Sez.1, n. 6528 del 11/05/1998, Sileno, Rv. 210711 - 01) a meno che l'impedimento per ragioni salute sia sopravvenuto in concomitanza con tale giorno o sussistano cause giustificative del ritardo. Nel caso in esame è avvenuto, come si evince e dall'ordinanza resa dal Giudice all'udienza del 11 febbraio 2022, consultabile in questa sede per la natura processuale della questione dedotta, che il difensore, pur avendo a disposizione la documentazione attestante le condizioni di salute ostative alla sua presenza (affezione da Covid 19 ed isolamento fiduciario) sin dal 3 febbraio 2022, ha ingiustificatamente atteso per inoltrare la richiesta di differimento il giorno dell'udienza. L'ha, infatti, inviata, insieme con la documentazione medica a sostegno, via fax alle ore 9.01 ben sapendo che l'inizio dell'udienza era stato calendarizzato per le 9.30. L'istanza è stata, pertanto, correttamente valutata come intempestiva. Né può pervenirsi ad altra soluzione, valorizzandole, giustificazioni del ritardo ribadite dal difensore nel ricorso, estremamente generiche e, comunque, prive di riscontro. 2. La questione di legittimità costituzionale proposta con il secondo motivo è manifestamente infondata. Come condivisibilmente affermato da questa Corte, anche la sentenza che assolve per la particolare tenuità del fatto, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, solo la sanzione pecuniaria, non è appellabile, sicché non sono configurabili né la prospettata disparità di trattamento, né la violazione di ulteriori parametri costituzionali peraltro nemmeno specificatamente indicati (Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 - 01). La richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto è stata adeguatamente motivata con il riferimento all'abitualità dei comportamenti delittuosi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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