CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 20343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Marsala; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 giugno 2022 il Tribunale di Marsala, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, finalizzata a ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala il 20 dicembre 2013, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2014, e con il decreto penale di condanna deliberato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Veron ocabile il 14 luglio 2016. La richiesta di revoca era giustificata dal fatto che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato un'altra condanna a pena detentiva, per la quale era stata emessa la sentenza di patteggiamento, pronunciata dal Tribunale di Marsala il 9 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2017, che, tuttavia, il Giudice dell'esecuzione non riteneva equiparabile a una sentenza di condanna e idonea a consentire l'adozione del provvedimento revocatorio invocato ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non teneva conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato una condanna a pena detentiva entro il quinquennio prescritto, che, ancorché riferibile a una pronunzia ex art. 444 cod. proc. pen., imponeva la revoca della sospensione condizionale della bena concessa al condannato. Si era, infatti, trascurato di considerare che, ai fini dell'applicazione della misura revocatoria prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., le decisioni pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere equiparate alle sentenze di condanna. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala è fondato nei termini di seguito indicati.2. Occorre premettere che l'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato, nei termini stabiliti, commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui gli venga irrogata pena detentiva. Secondo tale disposizione, in particolare, la sospensione condizionale della pena è revocata se il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel termine di cinque anni dall'irrevocabilità dei provvedimenti decisori che avevano disposto la sospensione condizionale della pena - inerenti la sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala e il decreto penale di condanna pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Verona -, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato un'altra condanna a pena detentiva, essendo stata emessa nei suoi confronti, per la commissione di un delitto, la sentenza di patteggiamento, pronunciata dal Tribunale di Marsala il 9 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2017. In questa cornice, secondo il Tribunale di Marsala, che esplicitava le sue conclusioni a pagina 2 del provvedimento impugnato, i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere revocati, come richiesto dal Pubblico ministero, per effetto della successiva sentenza di patteggiamento, deliberata il 9 novembre 2017, costituendo tale tipologia di pronuncia «una ratifica giudiziale del negozio stipulato tra le parti in ordine alla sanzione da irrogare». Deve, tuttavia, evidenziarsi che tale affermazione contrasta con la giurisprudenza di legittimità consolidata, che è costante nel ritenere che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è equiparabile, ai fini dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., alle pronunzie di condanna, costituendo un titolo idoneo per la revoca del beneficio sospensivo; giurisprudenza della quale il Giudice dell'esecuzione non teneva conto. Non può, in proposito, non richiamarsi il risalente intervento,e insuperato chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, del 2006, Diop, Rv. 233518-01). Queste conclusioni, del resto, discendono dal fatto che la sentenza emessa all'esito del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., per effetto della previsione dell'art. 445, comma-1 bis, cod. proc. pen., deve ritenersi equiparata, salvo espresse previsioni derogatorie, a una pronuncia di condanna, costituendo titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 17782 del 29/11/2005 Duduman, non mass.). 3. Le considerazioni esposte impongono, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, l'annullamento dell'ordinanza impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, con il conseguente rinvio al Tribunale di Marsala, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n