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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1990

Cassazione n. 10476/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1990 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di danneggiamento aggravato e di furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i quattro motivi di ricorso contestano tutti (tranne le doglianza sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., articolata nel corpo del terzo motivo e di seguito esaminata) l'affermazione di responsabilità dell'imputata, reiterando doglianze in larga misura analoghe e ripetitive: il primo, concentrando le proprie critiche sulla credibilità della persona offesa e sul riconoscimento fotografico operato dal teste [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, investendo in particolare la condanna per il reato di furto aggravato; il terzo, indirizzando le doglianze sulla condanna per il reato di danneggiamento; il quarto invocando il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", reiterando, in particolare, rilievi sull'attendibilità della persona.

Considerato che le doglianze di cui ai citati motivi sono tutte inammissibili, in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha valorizzato essenzialmente il riconoscimento fotografico operato dal teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto chiarissimo e incontestabile, riconoscimento - sottolinea il giudice di appello - che rende evidente la responsabilità dell'imputata per la rottura dello sportellino della benzina e per la sottrazione della targa, conclusione, questa, corroborata dalle ragioni di contrasto esistenti con la persona offesa, laddove risulta irrilevante la presenza in loco di altri ragazzi (al più concorrenti nei reati).

Considerato che, posto quanto precede, il primo motivo articola deduzioni generiche sulla credibilità della persona offesa, per giunta proposte in termini all'evidenza ipotetico-congetturale (...

"non si può escludere" ...), così come nel terzo motivo, laddove le deduzioni relative al riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto aspecifiche, essendosi la ricorrente sottratta all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349); il secondo motivo articola una critica generica e assertiva al riconoscimento da parte [OSCURATO:PERSONA], assumendo in termini nuovamente ipotetico-congetturali che altri ragazzi abbiano commesso il reato; il terzo motivo reitera le censure sulla descrizione dell'autrice dei fatti svolta da [OSCURATO:PERSONA], proponendo questioni di merito sull'idoneità dell'abbigliamento rispetto alle condotte contestate, ma trascurando di considerare che la persona offesa ha riferito di aver visto l'imputata il giorno dei fatti vestita nel modo descritto e che Ortolano le aveva detto che se si voleva fare un dispetto a qualcuno non bisognava rigare l'auto, ma rubarne la targa; il eP quarto motivo è del tutto generico e reiterativo delle censure esaminate e disattese.

Considerato che la doglianza sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., articolata nel corpo del terzo motivo, è inammissibile in quanto muove dal presupposto, smentita dalla presente decisione, dell'insussistenza del furto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1990 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di danneggiamento aggravato e di furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i quattro motivi di ricorso contestano tutti (tranne le doglianza sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., articolata nel corpo del terzo motivo e di seguito esaminata) l'affermazione di responsabilità dell'imputata, reiterando doglianze in larga misura analoghe e ripetitive: il primo, concentrando le proprie critiche sulla credibilità della persona offesa e sul riconoscimento fotografico operato dal teste [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, investendo in particolare la condanna per il reato di furto aggravato; il terzo, indirizzando le doglianze sulla condanna per il reato di danneggiamento; il quarto invocando il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", reiterando, in particolare, rilievi sull'attendibilità della persona. Considerato che le doglianze di cui ai citati motivi sono tutte inammissibili, in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha valorizzato essenzialmente il riconoscimento fotografico operato dal teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto chiarissimo e incontestabile, riconoscimento - sottolinea il giudice di appello - che rende evidente la responsabilità dell'imputata per la rottura dello sportellino della benzina e per la sottrazione della targa, conclusione, questa, corroborata dalle ragioni di contrasto esistenti con la persona offesa, laddove risulta irrilevante la presenza in loco di altri ragazzi (al più concorrenti nei reati). Considerato che, posto quanto precede, il primo motivo articola deduzioni generiche sulla credibilità della persona offesa, per giunta proposte in termini all'evidenza ipotetico-congetturale (... "non si può escludere" ...), così come nel terzo motivo, laddove le deduzioni relative al riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto aspecifiche, essendosi la ricorrente sottratta all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349); il secondo motivo articola una critica generica e assertiva al riconoscimento da parte [OSCURATO:PERSONA], assumendo in termini nuovamente ipotetico-congetturali che altri ragazzi abbiano commesso il reato; il terzo motivo reitera le censure sulla descrizione dell'autrice dei fatti svolta da [OSCURATO:PERSONA], proponendo questioni di merito sull'idoneità dell'abbigliamento rispetto alle condotte contestate, ma trascurando di considerare che la persona offesa ha riferito di aver visto l'imputata il giorno dei fatti vestita nel modo descritto e che Ortolano le aveva detto che se si voleva fare un dispetto a qualcuno non bisognava rigare l'auto, ma rubarne la targa; il eP quarto motivo è del tutto generico e reiterativo delle censure esaminate e disattese. Considerato che la doglianza sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., articolata nel corpo del terzo motivo, è inammissibile in quanto muove dal presupposto, smentita dalla presente decisione, dell'insussistenza del furto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spes