CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09674/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D’ALCONTRES- controricorrente–avverso la sentenza n. 1203/2023 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,depositata il 29.4.2024, R.G.N. 779/2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2.12.2025 dal ConsigliereROBERTO BELLE’;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaledell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ALCONTRES per la controricorrente.Numero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], già lavoratore subordinato presso il [OSCURATO:PERSONA] diPalermo, con le funzioni di direttore, in data 1.4.2016 aveva stipulatoulteriore contratto di lavoro subordinato di durata triennale con lasvolgimento, in pendenza del rapporto con il Teatro, anche dell’attività disovrintendente della Fondazione.In data 1.8.2017 il rapporto con il Teatro era cessato, per raggiungimentodei requisiti pensionistici di vecchiaia, ma il ricorrente non aveva presentatodomanda di pensione, non ricevendo quindi alcun trattamento in tal sensoe proseguendo nell’attività di sovrintendente.[OSCURATO:PERSONA] della FOSS – precisava il ricorrente – stabiliva peraltro che ilsovrintendente cessasse dalla carica unitamente al Consiglio che lo avevanominato, pur proseguendo le proprie funzioni fino alla nomina del nuovoConsiglio e ferma la possibilità di riconferma, oltre che in ogni caso di revocaper gravi motivi.In data 5.3.2018, il Consiglio era effettivamente giunto alla sua scadenzanaturale e si era proceduto alla nomina di un nuovo Consiglio che avevadeciso di mantenere il ricorrente nell’incarico nelle more delle procedure,anche di modifica statutaria, finalizzate a definire le modalità di nomina delsovrintendente in modo che essa potesse avere luogo dopo un congruoperiodo di tempo dall’insediamento del Consiglio.Il ricorrente aveva quindi continuato a percepire la retribuzione propriadell’incarico fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando essa gli era stata sospesa per ragioni“cautelative”, pur proseguendo poi egli nello svolgimento delle funzioni finoal 24.12.2018, momento in cui – decaduto il nuovo Consiglio di FOSS perdimissioni di alcuni suoi membri e nominato un Commissario ad acta –quest’ultimo, in attuazione di decreto dell’Assessore al Turismo, Sport eSpettacolo della Regione Sicilia, gli comunicava la risoluzione del rapporto.2. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi impugnato giudizialmente il licenziamento,richiedendo il pagamento delle mensilità ancora dovutegli, fino alla data diNumero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/2026scadenza naturale dell’originario contratto a termine, ivi comprese lemensilità maturate nel periodo di sospensione del pagamento dellaretribuzione, oltre al trattamento di fine rapporto.contratto tra le parti era stato stipulato in violazione del d.l. n. 95 del 2012e dell’art. 13 della Legge Regione Sicilia n. 13 del 2014, insistendo per lacondanna del ricorrente alla restituzione delle retribuzioni percepite inesecuzione di esso.Il Tribunale di Palermo, decidendo la causa in primo grado, ha rigettato ladomanda principale del ricorrente e, in accoglimento della domandariconvenzionale, ha condannato lo stesso al pagamento in favore di FOSSdelle somme percepite dal 18.2017 al 30.9.2018, oltre accessori e spese.Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, aditadal gravame del lavoratore.3. La Corte d’Appello, dopo avere argomentato in ordine al fatto che FOSSera da ritenere compresa tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,del d. lgs. n. 165 del 2001, cui quindi si applicava l’art. 5, comma 9, del d.l.n. 95 del 2012, ha ritenuto che fosse da condividere l’assunto del Tribunalesecondo cui l’originario contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era valido, perché stipulatoquando non ricorreva alcuna causa ostativa, avendo il ricorrente raggiuntoi limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia alla successivadata del 1.8.2017.Era a tale data che, secondo la Corte d’Appello, erano venuti meno ipresupposti per la prosecuzione di un incarico remunerato, potendo ilrapporto proseguire solo a titolo gratuito, a nulla rilevando che il ricorrentenon avesse presentato domanda di pensione.Neanche si poteva, secondo la Corte territoriale, ritenere che i requisiti divalidità rilevassero solo al momento genetico del rapporto, con irrilevanzadelle vicende successive, in quanto in tal modo si finivano per avallaremanovre elusive, a fronte di una normativa introdotta in ragione di unparticolare momento di grave crisi economica.Numero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/2026Quanto ai periodi successivi, la Corte d’Appello riteneva che la carica delricorrente fosse cessata al 5.3.2018, con il venire meno del Consiglio cheaveva effettuato la nomina, ed era proseguita in regime di mera prorogatiofino all’incardinarsi del successivo Consiglio in data 18.4.2018.Pertanto, la decisione poi di «mantenere nelle funzioni il Sovrintendente»,assunta dal nuovo Consiglio in data 7.5.2018, non poteva che essere intesaquale conferimento di nuovo incarico, a quel punto tale da porsiesplicitamente in contrasto con il divieto posto dall’art. 5, co. 9, del d.l. n.95 del 2012 cit.Da quella data le prestazioni erano state quindi svolte in assenza di unvalido contratto e comunque, anche a questo proposito si ribadiva che, dal1.8.2017 in poi, esse non avrebbero potuto che venire svolte a titologratuito.La Corte d’Appello riteneva quindi complessivamente corretta la pronunciadel Tribunale di rigetto di ogni pretesa del ricorrente e la sua condanna allarestituzione delle retribuzioni percepite dal 1.8.2017 in avanti.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicoarticolato motivo, cui FOSS ha replicato mediante controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, poi illustrata nel corsodella discussione, concludendo per l’accoglimento del ricorso.È in atti memoria del ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso per cassazione è rubricato in riferimento allaviolazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 5, comma 9,del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, novellatodall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114del 2014, di seguito riformulato dall’art. 17, co. 3, della legge n. 124 del2015.Numero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/20261.1. Il motivo, muovendo dall’ordine logico delle questioni, contiene lacontestazione del fatto che dal 7 maggio 2018 il rapporto con FOSS era daconsiderare nuovo e non meramente prorogato.Ciò secondo il ricorrente non solo per ragioni lessicali, stante la palesataesigenza di mantenere il ricorrente nelle funzioni, nei tempi necessari airiordini organizzativi dell’ente, quanto anche perché l’operato trovavafondamento in considerazioni svolte dal nuovo Consiglio sulla necessità diadeguare le disposizioni dello Statuto onde consentire ai Consiglisopravvenuti di disporre dei tempi ragionevolmente necessari per le nuovenomine dei vertici.1.2. In punto di diritto, il motivo è sviluppato sostenendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’irrilevanza del fatto che ilricorrente, pur avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento divecchiaia, non avesse percepito alcun trattamento di quiescenza, per nonaverne fatto domanda.Infatti, l’art. 5, co. 9, cit. a dire del ricorrente, andava inteso nel senso cheesso rendeva incompatibili i rapporti in esso considerati con la percezionedi un trattamento pensionistico, per ragioni concomitanti di favore verso gliincarichi a persone più giovani e di risparmio di spesa, ma non potevagiungere ad escludere, risultando altrimenti violativo del principio di nondiscriminazione, la validità di rapporti che fossero attribuiti a persone lequali, pur munite dei requisiti di accesso a pensione, non ricevesseroerogazioni di quiescenza.Ciò anche in linea con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia con sentenza1° aprile 2020 nel valutare la norma in questione rispetto al divieto didiscriminazione nell’accesso al lavoro sulla base dell’età anagrafica.In conseguenza di ciò, era errato l’assunto della Corte di merito secondo cuiil sopravvenire dei requisiti pensionistici comportasse il venir meno deldiritto a svolgere l’incarico in forme remunerate ed era anche comunqueerrato che l’eventuale riconoscimento, nell’incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di unnuovo rapporto, comportasse la sua nullità, stante appunto il fatto che, aNumero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/2026quella data, il ricorrente non aveva ancora fatto domanda di pensione, népercepiva erogazioni in tal senso.2. Va preliminarmente detto che il motivo, nella parte in cui adduce che nelmaggio 2018 non si sarebbe verificata l’attribuzione di un nuovo incarico,ma una mera proroga del precedente, è inammissibile.Con esso si propone infatti una diversa ricostruzione di fatto, certamenteestranea al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476;Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; v. anche Cass. 22 novembre 2023,n. 32505).Né cambia alcunché il richiamo, peraltro molto generico, ad esigenze dimodifica delle regole sul conferimento di incarichi ad opera dei nuoviConsigli, perché comunque il giudice del merito ha ritenuto che – in fatto –quella determinatasi fosse l’attribuzione di un nuovo incarico e tanto èassorbente di ogni altro aspetto.3. Va invece condivisa la critica in diritto mossa alla sentenza impugnatasotto il profilo delle condizioni che regolano gli incarichi a personale che siacessato dal servizio per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.3.1. In punto di fatto risulta che il ricorrente, quando concluse il contrattocon FOSS, era dipendente del [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli ha poi raggiunto i requisiti per il pensionamento divecchiaia ed ha proseguito nella prestazione, ricevendo remunerazione finoal 1.10.2018, peraltro a partire dal 7.5.2018 in forza di un rapporto daritenere nuovo, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale.Infine, è intervenuta la risoluzione disposta in data 24.12.2018 edimpugnata giudizialmente.3.2. L’art.5, co. 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con mod. in legge n. 135del 2012, nella versione vigente ratione temporis al momento della stipuladel contratto con FOSS è così formulato:«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubblicheamministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblicaNumero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/2026amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionaleper le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e diconsulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire aimedesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi digoverno delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societàda esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli entiterritoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cuiall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sonocomunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali edirettivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore aun anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limitifissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organicostituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambitodella propria autonomia»Nessuna modifica testuale della disposizione si è poi avuta negli altrimomenti (agosto 2017 con la maturazione del diritto a pensione; maggio2018, con il nuovo incarico di sovrintendente; ottobre 2018, con lasospensione della retribuzione) in cui il rapporto inter partes ha conosciutoevoluzioni anche sul piano formale.Questa S.C. ha già ritenuto, con sentenza 5 gennaio 2025, n. 127 che ladisposizione citata non può essere interpretata nel senso che l'intervenutocollocamento in quiescenza dal rapporto di impiego pubblico di chi sia anchetitolare di un incarico ancora in corso e rientrante tra quelli di cui all’art. 5,co. 9. cit., determina la cessazione ope legis di esso.Numero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/2026Nella pronuncia si è in proposito evidenziato come per un verso, il legislatoreabbia «sempre più esteso il divieto di conferire incarichi a titolo oneroso asoggetti già collocati in quiescenza, originariamente limitato ai soli incarichidi studio e a quelli di consulenza» e tuttavia abbia al contempo«contestualmente introdotto una serie, egualmente sempre più estesa, dieccezioni al suddetto divieto, prevedendo così altrettante deroghe edampliando la possibilità di conferire incarichi (o cariche) a titolo oneroso asoggetti già collocati in quiescenza».Si è inoltre in quella sede rilevato che «il dato letterale del sopra riportatocomma 9 è chiaro. Il divieto previsto è di “attribuire”. Situazione diversa èquella di precludere il “mantenimento” di un incarico legittimamenteuna interpretazione estensiva», anche perché «la norma in questione limitaun diritto costituzionalmente garantito "quale quello di esplicare attivitàlavorative sotto qualunque forma giuridica" (cfr. C.d.S, Sez. I, parere 15gennaio 2020, n. 309)» e quindi essa non si presta ad interpretazionidivergenti dal suo tenore testuale.Si è quindi ulteriormente aggiunto che «inoltre, l'art. 1, comma 489, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato) legge di stabilità 2014 (richiamata dadisposizioni successive come ad esempio dall'art. 14, comma 3, del D.L. 28gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 26/2019 e dal comma 3 dell'art. 11del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla Legge9 ottobre 2023, n. 137) ha espressamente previsto che: "Ai soggetti giàtitolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenzialipubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTATdi cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esuccessive modificazioni, non possono erogare trattamenti economicionnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano illimite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22Numero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/2026dicembre 2011, n. 214». Ciò per desumerne che «una regolamentazione,in via generale, del cumulo tra trattamento pensionistico e trattamentoeconomico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) nonavrebbe avuto senso se l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 avesse intesoprevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimentodell'incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopol'affidamento dello stesso».3.3. Il richiamo di tali principi – qui da ribadire per quanto concerne i periodiantecedenti al nuovo conferimento di incarico del maggio 2018 - consentedi affermare altresì che l’eventuale scelta del lavoratore anziano di nonpercepire la pensione, pur avendo maturato i relativi requisiti, è tale da nonintegrare il divieto normativo, non essendovi neanche, medio tempore, unimmediato cumulo di redditi.Pertanto, in tal caso è consentita anche l’attribuzione degli incarichi cui fariferimento la norma, sempre in forma onerosa, dovendosi considerareanche la necessità di non realizzare discriminazioni in ragione dell’etàdell’interessato.3.4. Di certo quindi – impregiudicata ogni diversa questione che qui ed almomento non rileva – la disposizione, ove fa riferimento ai dipendenti«collocati in quiescenza», non si riferisce semplicemente a coloro per i qualiun diverso rapporto sia precedentemente cessato per maturazione dei dirittipensionistici, perché solo l’accesso in concreto al trattamento pensionisticocomporta l’integrazione della fattispecie normativa di divieto, secondo ilsenso generale della previsione come formulata.Il legislatore può peraltro porre limiti al proseguire indefinitamente neltempo di tali incarichi, come deriva dalle regole sui limiti c.d. ordinamentalio massimi dei vari settori e come ha fatto espressamente rispetto aisovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ove con l’art. 2 del d.l. n.51 del 2023, conv. con mod. in legge n. 87 del 2023, ha introdotto (alcomma 2) un’integrazione dell’art. 5, co. 9 cit., nel senso che «per lefondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.Numero registro generale 23790/2024Numero sezionale 4999/2025Numero di raccolta generale 9674/2026Data pubblicazione 15/04/2026367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimentodi incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimentodel settantesimo anno di età» ed al contempo ha inserito nell’articolo 13,comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la dizione per cui«il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento delsettantesimo anno di età».4. Da tutto ciò deriva l’erroneità in diritto della sentenza impugnata, nellaparte in cui, confermando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto che ilrapporto dal 1.8.2017 dovesse proseguire in regime di necessaria gratuità.Non diversamente, è errato l’essersi ritenuto che il nuovo rapporto adecorrere dal 7.5.2018 fosse invalido per essere intervenuto in presenza dicollocamento in quiescenza rilevante rispetto al disposto dell’art. 5, co. 9.,cit.5. All’accoglimento del motivo in parte qua segue la cassazione dellasentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte d’Appello affinchéessa, in diversa composizione, definisca il giudizio dando applicazione aiprincipi sopra esposti. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per cassazione nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte d’Appello di Palermo, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle pese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il giorno 2 dicembre 2025.Il Consigliere estensoreRoberto BellèLa PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]