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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:18
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CO0579_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 ottobre 2008, cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 settembre 2006, recanti rigetto dei ricorsi proposti dal titolare dei marchi denominativi comunitari «FERROMAXX», «INOMAXX» e «ALUMAXX» per prodotti della classe 1 contro le decisioni della divisione di annullamento recanti rigetto parziale dell’opposizione proposta contro domande di registrazione dei marchi denominativi «FERROMIX», «INOMIX» e «ALUMIX» per prodotti delle classi 1 e 4.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]. 3) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CO0579_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 ottobre 2008, cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 settembre 2006, recanti rigetto dei ricorsi proposti dal titolare dei marchi denominativi comunitari «FERROMAXX», «INOMAXX» e «ALUMAXX» per prodotti della classe 1 contro le decisioni della divisione di annullamento recanti rigetto parziale dell’opposizione proposta contro domande di registrazione dei marchi denominativi «FERROMIX», «INOMIX» e «ALUMIX» per prodotti delle classi 1 e 4. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]. 3) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris