Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:389
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CC0162_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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1 Con il presente ricorso per inadempimento, promosso nei confronti dell'Irlanda, la [OSCURATO:PERSONA] chiede
1) di dichiarare che l'Irlanda, omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE (1), relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell'art. 22 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea;
2) la condanna dell'Irlanda alle spese.
2 L'art. 22 della direttiva 89/662 impone gli Stati membri di porre in essere, entro il 31 dicembre 1991, tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie ai fini della trasposizione della direttiva dandone immediata comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA].
3 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa a provvedimenti di trasposizione da parte dello Stato membro de quo, avviava il procedimento di inadempimento con lettera di messa in mora del 14 ottobre 1992. Tale lettera di messa in mora rimaneva senza esito. In data 11 maggio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] emanava pertanto un parere motivato. Con lettera della rappresentanza permanente dell'Irlanda presso le Comunità europee del 15 luglio 1993 il governo irlandese informava la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che era in corso un procedimento di trasposizione. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto notizia della conclusione di tale procedimento, adiva la Corte con ricorso del 10 giugno 1994. Il governo irlandese deduce a propria difesa di aver provveduto alla trasposizione della direttiva - ad esclusione della normativa riguardante i pesci e i prodotti della pesca - mediante l'emanazione del regolamento (statutory instrument) n. 289 del 1994, sottoscritto dal ministro dell'Agricoltura irlandese in data 21 settembre 1994.
4 E' pacifico che, alla scadenza fissata dalla [OSCURATO:PERSONA], non era stato ancora provveduto alla completa trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale. Va rilevato che la direttiva non prevede deroghe al riguardo.
5 La domanda della [OSCURATO:PERSONA] di condanna per omessa trasposizione entro il termine fissato dev'essere pertanto accolta.
6 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese.
Conclusioni
7 Alla luce delle constatazioni che precedono, suggeriamo di dichiarare quanto segue:
«1) omettendo di porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 22 della direttiva medesima.
2) L'Irlanda è condannata alle spese».
(1) - GU L 395, pag. 13.