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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 29028/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., è stata rideterminata la pena a ciascuna inflitta in quella di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 260 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato.

2. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso.

I) Nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte territoriale proceduto a celebrare il giudizio, senza la presenza dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - che aveva chiesto un rinvio per legittimo impedimento - e del difensore.

La Corte distrettuale ha violato i diritti fondamentali della difesa, contravvenendo all'art. 24, comma 2, Cost.

Ha disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dovuto a ragioni sanitarie, intendendola superata dalla mancata richiesta di trattazione del giudizio in presenza.

La norma di cui all'art. 23 decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 è incostituzionale, ponendosi in palese contrasto con l'art. 24 Cost.

II) Violazione dell'art. 110 cod. pen.

Con riferimento al giudizio di responsabilità espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito avrebbe fatto cattivo governo dell'art. 110 cod. pen., ritenendo che la donna abbia concorso nel reato di furto per il solo fatto di essere scappata quando ha visto l'Ahmetovic rincorsa dalla persona offesa.

Tale comportamento sarebbe inidoneo a sostenere la pronuncia di condanna, non rivelando la sua compartecipazione nel reato.

III) Violazione di legge per insussistenza del fatto non essendo provato che l'Ahmetovic si sia impossessata di denaro della persona offesa.

3. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre in primis rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa in relazione all'art. 23 dl. 9 novembre 2020 n. 149 per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui, prevedendo la trattazione del giudizio di appello in udienza camerale non partecipata, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e giusto processo.

Come è noto, la legislazione emergenziale formatasi in seguito alle note vicende epidemiologiche, ha introdotto, fra l'altro, anche una diversa modalità di celebrazione dell'udienza penale, prevedendo un rito camerale non partecipato, dove il contraddittorio diventa integralmente cartolare, salvo che una delle parti private o il Procuratore Generale formulino richiesta di discussione orale.

Sebbene la normativa preveda un superamento del principio dell'oralità e dell'immediatezza, tuttavia, essa deve essere esaminata alla luce della grave emergenza sanitaria che ha coinvolto il Paese, che in sé rappresenta una logica giustificazione della forma di trattazione cartolare, avendo il legislatore inteso accordare prevalenza al valore della salute pubblica rispetto agli interessi, pur rilevanti costituzionalmente, fondanti le censure sollevate.

D'altro canto è sempre offerta alle parti la possibilità di chiedere, nel termine previsto, la trattazione orale.

Tanto esclude ogni profilo di illegittimità della disciplina (cfr. Sez. 5, n. 13445 del 17/3/2022 n.m.).

Si è pure osservato (Sez. 2, n. 10373 del 18/2/2022) che le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. citato ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge in assenza dell'intervento del difensore, senza che ciò ridondi in un vizio di legittimità costituzionale della norma processuale emergenziale (sulla legittimità costituzionale del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., v.

Sez. 2, n. 6843, del 18/1/2017, Rv. 269240).

Quanto al rilievo concernente il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata, discende dall'assenza della richiesta di trattazione orale del procedimento la decisione della Corte di merito di prescindere dall'impedimento addotto dalla parte.

Proprio in ragione di quanto illustrato in precedenza, risulta condivisibile, in quanto conforme alla disciplina richiamata, l'argomentazione offerta sul punto dai giudici di merito, in base alla quale, in assenza di richiesta di trattazione orale, "non rilevano impedimenti delle parti che in ogni caso non avrebbero potuto comparire all'udienza".

2. Gli ulteriori motivi di doglianza si appalesano infondati.

La sentenza impugnata offre una motivazione del tutto congrua in relazione alla condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], ponendo in evidenza come la stessa, oltre ad essersi data alla fuga dopo lo spossessamento operato dall'Ahnnetovic, ha minacciato la persona offesa ed il testimone che aveva assistito al fatto, così rivelando la non occasionalità della sua presenza, unitamente all'Ahmetovic, al momento della commissione del furto.

E' noto come, in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato possa essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornire, come nel presente caso, un sostegno anche soltanto morale, conferendo maggiore senso di sicurezza all'autore materiale (cfr. ex multis come Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979; Sez. 2, Sentenza n. 28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv. 256465).

La difesa, per contro, non allega alcun vizio o carenza del percorso motivazionale, prospettando una diversa valutazione delle emergenze processuali, non suscettibile di essere delibata in questa sede per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944:"L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali").

Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine all'ultimo motivo di ricorso, nel quale, genericamente, la difesa si duole dell'affermazione di responsabilità dell'Ahmetovic, sostenendo che non vi sia prova certa della sottrazione della somma di danaro in danno della persona offesa, atteso il mancato ritrovamento di detta somma.

Al rilievo è stata offerta compiuta risposta dalla Corte di merito.

In motivazione si legge che le donne che parteciparono al furto (Ahmetovic, [OSCURATO:PERSONA] ed una terza coimputata giudicata separatamente) erano seguite da un uomo, il quale ricevette alcune cose di cui le imputate si erano disfatte.

Tale circostanza ha indotto la Corte a ritenere, logicamente, che le imputate, dopo la commissione del furto, riuscirono a consegnare al complice la somma di danaro sottratta.

Anche in relazione a tale doglianza le argomentazioni portate a sostegno della decisione non sono meritevoli di essere sindacate.

La motivazione è sorretta da conferente apparato argomentativo, non suscettibile di rivelare profili di manifesta illogicità o incoerenza.

3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., è stata rideterminata la pena a ciascuna inflitta in quella di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 260 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato. 2. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso. I) Nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte territoriale proceduto a celebrare il giudizio, senza la presenza dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - che aveva chiesto un rinvio per legittimo impedimento - e del difensore. La Corte distrettuale ha violato i diritti fondamentali della difesa, contravvenendo all'art. 24, comma 2, Cost. Ha disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dovuto a ragioni sanitarie, intendendola superata dalla mancata richiesta di trattazione del giudizio in presenza. La norma di cui all'art. 23 decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 è incostituzionale, ponendosi in palese contrasto con l'art. 24 Cost. II) Violazione dell'art. 110 cod. pen. Con riferimento al giudizio di responsabilità espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito avrebbe fatto cattivo governo dell'art. 110 cod. pen., ritenendo che la donna abbia concorso nel reato di furto per il solo fatto di essere scappata quando ha visto l'Ahmetovic rincorsa dalla persona offesa. Tale comportamento sarebbe inidoneo a sostenere la pronuncia di condanna, non rivelando la sua compartecipazione nel reato. III) Violazione di legge per insussistenza del fatto non essendo provato che l'Ahmetovic si sia impossessata di denaro della persona offesa. 3. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre in primis rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa in relazione all'art. 23 dl. 9 novembre 2020 n. 149 per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui, prevedendo la trattazione del giudizio di appello in udienza camerale non partecipata, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e giusto processo. Come è noto, la legislazione emergenziale formatasi in seguito alle note vicende epidemiologiche, ha introdotto, fra l'altro, anche una diversa modalità di celebrazione dell'udienza penale, prevedendo un rito camerale non partecipato, dove il contraddittorio diventa integralmente cartolare, salvo che una delle parti private o il Procuratore Generale formulino richiesta di discussione orale. Sebbene la normativa preveda un superamento del principio dell'oralità e dell'immediatezza, tuttavia, essa deve essere esaminata alla luce della grave emergenza sanitaria che ha coinvolto il Paese, che in sé rappresenta una logica giustificazione della forma di trattazione cartolare, avendo il legislatore inteso accordare prevalenza al valore della salute pubblica rispetto agli interessi, pur rilevanti costituzionalmente, fondanti le censure sollevate. D'altro canto è sempre offerta alle parti la possibilità di chiedere, nel termine previsto, la trattazione orale. Tanto esclude ogni profilo di illegittimità della disciplina (cfr. Sez. 5, n. 13445 del 17/3/2022 n.m.). Si è pure osservato (Sez. 2, n. 10373 del 18/2/2022) che le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. citato ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge in assenza dell'intervento del difensore, senza che ciò ridondi in un vizio di legittimità costituzionale della norma processuale emergenziale (sulla legittimità costituzionale del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., v. Sez. 2, n. 6843, del 18/1/2017, Rv. 269240). Quanto al rilievo concernente il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata, discende dall'assenza della richiesta di trattazione orale del procedimento la decisione della Corte di merito di prescindere dall'impedimento addotto dalla parte. Proprio in ragione di quanto illustrato in precedenza, risulta condivisibile, in quanto conforme alla disciplina richiamata, l'argomentazione offerta sul punto dai giudici di merito, in base alla quale, in assenza di richiesta di trattazione orale, "non rilevano impedimenti delle parti che in ogni caso non avrebbero potuto comparire all'udienza". 2. Gli ulteriori motivi di doglianza si appalesano infondati. La sentenza impugnata offre una motivazione del tutto congrua in relazione alla condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], ponendo in evidenza come la stessa, oltre ad essersi data alla fuga dopo lo spossessamento operato dall'Ahnnetovic, ha minacciato la persona offesa ed il testimone che aveva assistito al fatto, così rivelando la non occasionalità della sua presenza, unitamente all'Ahmetovic, al momento della commissione del furto. E' noto come, in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato possa essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornire, come nel presente caso, un sostegno anche soltanto morale, conferendo maggiore senso di sicurezza all'autore materiale (cfr. ex multis come Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979; Sez. 2, Sentenza n. 28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv. 256465). La difesa, per contro, non allega alcun vizio o carenza del percorso motivazionale, prospettando una diversa valutazione delle emergenze processuali, non suscettibile di essere delibata in questa sede per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944:"L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali"). Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine all'ultimo motivo di ricorso, nel quale, genericamente, la difesa si duole dell'affermazione di responsabilità dell'Ahmetovic, sostenendo che non vi sia prova certa della sottrazione della somma di danaro in danno della persona offesa, atteso il mancato ritrovamento di detta somma. Al rilievo è stata offerta compiuta risposta dalla Corte di merito. In motivazione si legge che le donne che parteciparono al furto (Ahmetovic, [OSCURATO:PERSONA] ed una terza coimputata giudicata separatamente) erano seguite da un uomo, il quale ricevette alcune cose di cui le imputate si erano disfatte. Tale circostanza ha indotto la Corte a ritenere, logicamente, che le imputate, dopo la commissione del furto, riuscirono a consegnare al complice la somma di danaro sottratta. Anche in relazione a tale doglianza le argomentazioni portate a sostegno della decisione non sono meritevoli di essere sindacate. La motivazione è sorretta da conferente apparato argomentativo, non suscettibile di rivelare profili di manifesta illogicità o incoerenza. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento del
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