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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05517/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nell'unico motivo di ricorso, nel quale si contesta il presupposto della recidiva nel biennio, è reiterativo di ragioni di doglianza già valutate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni non censurabili in questa sede.

Considerato che la doglianza non è connotata da pertinenza censoria, essendo priva del necessario requisito della specificità: l'argomentazione prodotta dai giudici di merito in ordine alla mancanza di elementi in atti dai quali desumersi che la precedente sanzione amministrativa avesse formato oggetto di ricorso, è stata avversata in termini puramente oppositivi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nell'unico motivo di ricorso, nel quale si contesta il presupposto della recidiva nel biennio, è reiterativo di ragioni di doglianza già valutate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni non censurabili in questa sede. Considerato che la doglianza non è connotata da pertinenza censoria, essendo priva del necessario requisito della specificità: l'argomentazione prodotta dai giudici di merito in ordine alla mancanza di elementi in atti dai quali desumersi che la precedente sanzione amministrativa avesse formato oggetto di ricorso, è stata avversata in termini puramente oppositivi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 05517/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris