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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15396/2026

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ttorio Emanuele II n. 326.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede inMilano, alla via Meravigli n. 14, in persona del presidente e legalerappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Aurora n. 43, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aratari, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alcontroricorso.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 602/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi MILANO il giorno 23/02/2021.Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 16 luglio 2013, lo Studio LegaleTributario (di seguito anche, breviter, SLT o Studio), associazioneprofessionale avente ad oggetto l’esercizio in forma associata delleprofessioni di commercialista, avvocato e consulente del lavoro, citò il dott.[OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Milano, rassegnando le seguenticonclusioni: ‹Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ognicontraria istanza, eccezione e difesa, 1) condannare il dott. [OSCURATO:PERSONA], pertutti i motivi esposti in narrativa, a corrispondere allo [OSCURATO:PERSONA] di euro 106.120,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetariadal dovuto al soddisfo».

Tanto sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA], associato alloStudio per il periodo dal 2003 al 15 novembre 2007, aveva conseguito utilisuperiori a quelli spettantigli: conclusione cui l’attore era pervenutoutilizzando conteggi interni, dallo stesso elaborati, in virtù dei quali la quotadi utile di competenza riconosciuta al convenuto era risultata inferiore altotale degli acconti utili e delle ritenute d’acconto attribuite ex art. 22 delTesto Unico delle imposte sui redditi, che lo Studio includeva nel computodegli importi “corrisposti”.Instauratosi il contraddittorio, si costituì il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo,preliminarmente, la riunione del giudizio ad altri due, analoghi, intrapresi dalmedesimo Studio, innanzi allo stesso tribunale, nei confronti,rispettivamente, del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Quanto almerito, poi, concluse per il rigetto dell’avversa domanda di condanna e,contestata la correttezza dei rendiconti annuali dello Studio, chiesecondannarsi quest’ultimo al pagamento, in suo favore, di almeno €151.101,85, a titolo di utili non distribuiti, fatta salva una loro più precisadeterminazione in funzione degli utili effettivamente conseguitidall'associazione professionale nel periodo 2003-2007, oltre ad € 374.664,00(o alla diversa e maggiore o minore somma che fosse risultata all’esitoNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'istruttoria) a titolo di liquidazione della sua quota associativa, ovvero, ecomunque, ex art. 2041 cod. civ. per la locupletazione conseguita dacontroparte, senza giusta causa, ed a svantaggio del deducente.Disposta la riunione dei giudizi suddetti ed esaurita l’istruttoria, nel corsodella quale fu ammessa ed espletata una consulenza tecnica contabile, l’aditotribunale con sentenza del 22 maggio 2018, n. 5711, condannò il Baroni, ilPolito ed il Lisi a restituire allo [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, €117.779,00, € 101.686,00 ed € 131.441,00, oltre agli interessi legali dalladomanda al saldo, e respinse le domande formulate in via riconvenzionale.In particolare, quel giudice ritenne che: i) dalla documentazione prodotta,emergeva pacificamente la dazione agli associati predetti delle sommeindicate dallo Studio a titolo di anticipazione utili; ii) la mancata impugnazionedelle delibere assembleari di approvazione degli utili impediva di ridiscuterel’ammontare dell’utile complessivo maturato dallo Studio nel corso di ciascunanno di appartenenza dei medesimi all’associazione; iii) comunque, occorrevatener conto – come aveva fatto il c.t.u. – della circostanza che, in datasuccessiva al loro recesso, era intervenuto un accertamento fiscale operatodall’Agenzia delle Entrate nel 2008 con riguardo all’anno 2004, afferente lanon inerenza di alcuni costi (per polizze assicurative e immobili) alla gestionedello studio associato.

Il rilievo non operava solo sul piano fiscale ma anchecivilistico, poiché di detti costi non si sarebbe dovuto tenere conto, proprioperché estranei nel calcolo dell’utile dello Studio.

Ciò comportava che gli utiliconseguiti dallo Studio, che si sarebbero dovuti attribuiti agli associati,fossero maggiori rispetto a quelli indicati dal primo: conseguentemente,rispetto alla quantificazione dell’utile indicata dallo stesso attore per gli anniin questione, dovevano essere operati gli aumenti calcolati dal c.t.u.; iv) peril combinato disposto di cui agli artt. 31-26 dei patti associativi, nel calcolarela quota di effettiva pertinenza dei tre associati, correttamente lo Studio nonaveva tenuto conto dell’anno 2007, durante il quale era intervenuto il lororecesso: pertanto, le ritenute subite dallo Studio (che fatturava al cliente,sostituto d’imposta) erano state attribuite con esattezza ai tre associati; v)nulla competeva al [OSCURATO:PERSONA], al Baroni ed al Lisi a titolo di liquidazione della loroNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026quota, state il richiamo dell’art 37 dei patti associativi alle disposizioni delcodice civile in tema di associazioni.2.

Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, rispettivamenteproposti dai suddetti associati e dallo Studio, l’adita Corte di appello di Milano,con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2021, così dispose: «Dichiara cessatala materia del contendere in relazione all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] a spese compensate;respinge l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentaleproposto dallo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diMilano n. 5711/18, […], che conferma, con deduzione della somma di euro25.243,00 versata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2019; […]».Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, rilevato,preliminarmente che il Baroni ed il Lisi avevano rinunciato alle domandeproposte nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], avendo con questoraggiunto un accordo conciliativo: i) disattese i primi due motivi di appellodel [OSCURATO:PERSONA], scrutinati congiuntamente, affermando che «L’art. 25 dei pattiassociativi prevede che: “L'Assemblea approva annualmente il rendicontodell'anno precedente, con le maggioranze previste dall'art. 6” […].L’appellante non ha tempestivamente impugnato le delibere di approvazionedel rendiconto degli utili conseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente,deve ritenersi – come ha condivisibilmente affermato il Giudice di prime cure– che l’ammontare degli utili conseguiti dallo Studio per ciascun anno diappartenenza degli associati all’[OSCURATO:PERSONA] non possa essere più posto indiscussione.

La pronuncia impugnata merita conferma anche nella parte incui il primo Giudice ha tenuto conto “del sopravvenuto (rispetto al recesso)accertamento fiscale operato dall’agenzia delle entrate nel 2008 con riguardoall’anno 2004, afferente la non inerenza di alcuni costi (per polizzeassicurative e immobili) alla gestione dello studio associato” (così pag. 8sentenza di primo grado), trattandosi di circostanze successive rispettoall’approvazione degli utili, estranee alla volontà espressa dagli associati nelmomento in cui hanno approvato, con delibere non impugnate, gli utiliconseguiti dall’associazione.

Ciò evidenzia, quindi, che non vi è alcunaNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026contraddittorietà tra la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto chel’appellante non possa ridiscutere l’ammontare degli utili, approvatodall’assemblea degli associati e la circostanza che si debba tener conto deifatti sopravvenuti all’approvazione assembleare»; ii) respinse gli altri motividi impugnazione dello stesso appellante principale, opinando: quanto al terzo,che, «Con la pronuncia impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto latesi di parte convenuta, richiamando una risoluzione dell’Agenzia delleEntrate (la Risoluzione n. 127/E del Ministero delle Finanze) in base alla qualela determinazione del reddito degli studi associati può avvenire solo altermine del periodo d’imposta e quindi solo riguardo agli associati cherivestono tale qualità al termine dell’anno.

Del resto, nel corso del 2007 (annoa cui risale il recesso), l’appellante ha ricevuto da SLT la somma di euro52.760,00, corrispondente a tutti gli acconti maturati fino a quel momento,senza svolgere alcuna contestazione al riguardo, sicché non ricorrono lecondizioni per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturatinel 2007»; circa il quarto, che «le doglianze sono infondate, in quanto ladomanda riconvenzionale ha per oggetto pretese formulate in modo del tuttogenerico, attraverso il mero richiamo a comunicazioni intercorse tra le partiante causam, nell’ambito di trattative per il bonario componimento della lite,che non assumono il significato di riconoscimento di debito»; relativamenteal quinto, che, «dalla lettura dell’atto di citazione, ben si comprende chel’azione è stata svolta a titolo di restituzione di indebito, in relazione agli utiliassegnati agli associati in eccesso rispetto a quanto di loro spettanza»; conriguardo al sesto, infine, che «i patti associativi rinviano alla disciplinacodicistica delle associazioni e, segnatamente, all’art. 24 quarto comma c.c.,in base al quale “Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi oche comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possonoripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimoniodell'associazione”».3.

Per la cassazione di questa sentenza il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato ad otto motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026cod. proc. civ.

Ha resistito, con controricorso, l’associazione professionaleStudio [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt.23, 2377, 2251 e ss. e 1418 c.c., ed alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,con riferimento alle statuizioni secondo cui, non avendo il dottore [OSCURATO:PERSONA]“tempestivamente impugnato le delibere di approvazione del rendiconto degliutili conseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA]”, l'ammontare degli utili medesimi nonpotrebbe più essere posto in discussione».

Esso contesta la ivi riportataaffermazione della corte territoriale ed assume, in sintesi, che nessun terminesarebbe stabilito per l’impugnazione delle delibere di approvazione delrendiconto dell’associazione odierna controricorrente.1.1.

Tale doglianza non merita accoglimento.Infatti, ove pure volesse convenirsi con il [OSCURATO:PERSONA] circa l’inapplicabilità, inrelazione alle associazioni professionali costituite ai sensi della legge 23novembre 1939, n. 1815 (quale risulta essere lo [OSCURATO:PERSONA])dell’art. 23 cod. civ., e, in ogni caso, benché questa Corte sia assolutamenteconscia dell’indirizzo ermeneutico espresso da Cass. n. 1498 del 1978,successivamente ribadito da Cass. n. 8456 del 2014 – secondo cui, “Dalcombinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod.civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alleassociazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari,si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono esserefatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, daqualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo conriguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione delsingolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibileesclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dallaloro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione”– ciò che qui sirivela affatto dirimente è che, nella vicenda in esame, non risulta essere stataspecificamente dedotta, ancor prima che documentata, alcuna impugnativaNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026delle “delibere di approvazioni del rendiconto di utili conseguitidall’[OSCURATO:PERSONA]” di cui si discute.1.2.

Né può assumersi, oggi, che ci si trovi al cospetto di deliberazioniinficiate da nullità, rilevabile di ufficio alla stregua dei principi sanciti da Cass.,SU, n. 26242 del 2014 in materia di nullità contrattuale e qui ritenutiparimenti applicabili invocandosi quanto si legge nella riportata motivazionedi Cass. n. 8795 del 2016 (cfr. amplius, pag. 18 del ricorso).Invero, premesso che non risulta che una tale questione sia stata postaespressamente, né che sia stato accertato alcunché al riguardo da entrambii giudici di merito, rileva il Collegio che è innegabile che la giurisprudenza dilegittimità affermi che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, ilgiudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullitàcontrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr. Cass.,SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono stati peraltro successivamenteribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019,Cass. nn. 20170 e 28377 del 2022).

Questo principio, però, deve essereapplicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativatempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alleparti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi dellamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovutoessere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessariavalutazione in diritto.

Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negozialenon risultino già tempestivamente allegati in toto dalla parte che la invocasuccessivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato egrado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilitàofficiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fattigià (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. n. 6508 del 2026; Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 5478del 2024; Cass. nn. 8668 e 12461 del 2025).Nell’odierna vicenda, dunque, sarebbe stato necessario, da parte delPolito, allegare tempestivamente (al più tardi con la prima memoria di cuiall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., – nel testo, applicabile rationeNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022 – giàinnanzi al tribunale), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di unasuccessiva rilevazione officiosa di quella stessa nullità da lui oggi invocata purnon essendo stata documentata una tempestiva domanda formulata in talsenso in primo grado.

In altri termini, la quaestio nullitatis come da luisollevata con l’atto di appello (cfr. pag. 17 del ricorso), pur astrattamenteproponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligatoil giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguenteapplicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempreche, ed a condizione che, i fatti costitutivi del relativo vizio fossero stati giàtempestivamente allegati onde legittimare una decisione fondata su queglistessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice diappello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio delcontraddittorio.

Una tale tempestiva allegazione, tuttavia, non risultadall’odierno motivo ricorso che, invece, si limita a riportare (cfr. la già citatapag. 17) soltanto alcuni stralci dell’atto di appello.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la «Nullità della sentenza, ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale con riferimento allestatuizioni che escludono la rilevanza di tutti gli elementi emersisuccessivamente alle approvazioni assembleari da tenere in considerazioneai fini della determinazione degli utili conseguiti da un’associazioneprofessionale».

In estrema sintesi, si contesta alla corte territoriale di avere,da un lato, statuito che, per la determinazione dell’ammontare degli utiliconseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] si dovesse «tener conto dei fatti sopravvenutiall’approvazione assembleare» (così dovendo intendersi che andasseroconsiderati tutti gli elementi emersi successivamente all’approvazione e nonsolo taluni di essi), ma, dall’altro, di averne valutato solo uno, vale a direl’accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle Entrate nel 2008 conriguardo all’anno 2004.2.1.

Anche questa doglianza non merita accoglimento.Invero, giova premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, daCass. n. 8374 del 2026, Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché daNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testodell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenzapubblicata il giorno 23 febbraio 2021, ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”.

Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).Orbene, nella fattispecie in esame, la corte distrettuale, nel disattendereil secondo motivo del gravame principale ivi formulato dal [OSCURATO:PERSONA], haNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026confermato, in parte qua, la decisione di primo grado, evidenziando che «Lapronuncia impugnata merita conferma anche nella parte in cui il primoGiudice ha tenuto conto “del sopravvenuto (rispetto al recesso) accertamentofiscale operato dall’agenzia delle entrate nel 2008 con riguardo all’anno 2004,afferente la non inerenza di alcuni costi (per polizze assicurative e immobili)alla gestione dello studio associato” (così pag. 8 sentenza di primo grado),trattandosi di circostanze successive rispetto all’approvazione degli utili,estranee alla volontà espressa dagli associati nel momento in cui hannoapprovato, con delibere non impugnate, gli utili conseguiti dall’associazione»(cfr. pag. 9-10 della sentenza oggi impugnata).

È innegabile, dunque, chequella corte ha specificato, affatto chiaramente, che i fatti sopravvenutiall’approvazione dei rendiconti di cui si poteva discutere erano quelli estraneialla volontà espressa dagli associati; né, peraltro, il ricorrente spiega oggi,adeguatamente, se e quali fossero gli altri fatti, oltre a quello indicato dallacorte predetta, di cui si sarebbe dovuti tenere conto.2.2.

A tanto deve solo aggiungersi che, nella misura in cui la doglianza inesame, malgrado il suo riferimento al vizio di nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sembra lamentare un preteso omessoesame di (altri) fatti, non individuati, né, soprattutto, indicati come decisivi(spiegandone adeguatamente le ragioni), la stessa andrebbe ricondotta,correttamente al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qui,tuttavia, non invocabile essendosi al cospetto di una fattispecie di cd. doppiaconforme.

Basta ricordare, allora, che, avuto riguardo alla regola di cui all’art.348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. eposto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente concitazione notificata il 13 luglio 2018, come affermato alla pagina 11 delricorso.

Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità diricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dellostesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechil’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.

“doppia conforme”),questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità dellaNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026norma risiede nella cd.

“doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2022ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensidell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondentea quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice»), sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitarel’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n.6512 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alleargomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua.3.

Il terzo motivo di ricorso prospetta la «Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per vizio motivazionale con riferimento allestatuizioni secondo cui “la determinazione del reddito degli studi associati puòavvenire solo al termine del periodo d’imposta e quindi solo riguardo agliassociati che rivestono tale qualità al termine dell’anno.

Del resto, nel corsodel 2007 (anno cui risale il recesso) l’appellante ha ricevuto da SLT la sommadi euro 52.760,0 corrispondenti a tutti gli acconti maturati fino a quelmomento senza svolgere alcuna contestazione al riguardo».

In sintesi, ildedotto vizio motivazionale ascritto alla corte distrettuale è l’avere ritenutoche non dovessero essere conguagliati gli acconti dell’anno 2007, in cui ilricorrente è receduto, guardando al reddito complessivo dell’anno.3.1.

Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.Invero, rileva il Collegio che, sullo specifico punto – «Con la pronunciaimpugnata, il Tribunale ha correttamente respinto la tesi di parte convenuta,richiamando una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la Risoluzione n.Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026127/E del Ministero delle Finanze) in base alla quale la determinazione delreddito degli studi associati può avvenire solo al termine del periodod’imposta e quindi solo riguardo agli associati che rivestono tale qualità altermine dell’anno.

Del resto, nel corso del 2007 (anno a cui risale il recesso),l’appellante ha ricevuto da SLT la somma di euro 52.760,00, corrispondentea tutti gli acconti maturati fino a quel momento, senza svolgere alcunacontestazione al riguardo, sicché non ricorrono le condizioni per ilriconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturati nel 2007» – lasentenza impugnata reca chiaramente due autonome rationes decidendi: iltenore di una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (che, secondo la corteterritoriale, consentirebbe il conguaglio solo per i soci che fossero tali alladata del 31 dicembre dell’anno di imposta) e la condotta acquiescente delricorrente.La prima di esse è censurata con riguardo al contenuto stesso della citataRisoluzione e si risolve, in realtà (malgrado l’invocazione di un viziomotivazionale), nella contestazione dell’interpretazione ad essa fornita dallacorte territoriale, dunque, in un vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.

Sennonché, come ricordato da Cass. n. 23524 del 2024 (cfr.in motivazione), «la violazione di circolari ministeriali non può costituiremotivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, inquanto esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzouniforme interno all’Amministrazione da cui promanano.

Le cennatecaratteristiche ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi nonprovvedimentali» (a questa regola non si sottraggono le circolaridell’[OSCURATO:PERSONA], le quali non vincolano i contribuenti né igiudici, sicché agli atti in questione non si estende il controllo di legittimitàdevoluto alla Corte Suprema.

Cfr., oltre all’appena citata Cass. n. 23524 del2024, le ulteriori Cass. n. 1335 del 2024, Cass. n. 5937 del 2017, Cass. n.16612 del 2008, Cass. n. 11449 del 2005).Pertanto, non risultando essere adeguatamente censurata tale (comedetto) ratio decidendi, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ovela corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità diNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, lacensura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., e multis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n.22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021).3.2.

Tanto esime il Collegio dal precisare che la seconda delle suddetterationes si sottrae al sindacato per vizio di motivazione, stanti i richiamati iprincipi già riportati al precedente parag.

2.1. al fine di delimitare l’attualerilevanza di un preteso vizio motivazionale e considerato che la decisione, inparte qua, supera agevolmente la soglia del minimo costituzionale.4.

Il quarto motivo di ricorso lamenta la «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt.26 e 31 dei patti associativi, agli artt. 1372 e 1362 c.c. ed all’art. 5 delT.U.I.R., con riferimento alle statuizioni secondo cui “non ricorrono lecondizioni per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturatinel 2007”».

Si ascrive alla corte di appello di avere posto a fondamento ditale sua erronea decisione solo la Risoluzione n. 127/E del Ministero delleRisoluzione, infatti, si limita a recepire il disposto dell'art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aisensi del quale i redditi delle società di persone, alle quali sono equiparabilile associazioni professionali, imputano pro quota il reddito ai soci al terminedel periodo di imposta; ma tale regime tributario non incide in alcun modosull'assetto dei rapporti obbligatori tra associazione e associati che trova lapropria fonte nei patti associativi.

Questi ultimi, nel caso di specie, prevedonoespressamente il diritto dell’associato receduto in corso d'annoall’attribuzione del reddito in proporzione alla frazione d’anno in cui si è svoltoil rapporto associativo (cfr. artt. 31 e 36).

Analoga violazione è rinvenibileNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026nella statuizione secondo cui, avendo il [OSCURATO:PERSONA] percepito acconti utili in corsod’anno, non avrebbe titolo a percepire alcunché, conclusione anch’essaconfliggente con il chiaro disposto dell’att. 31 dei patti associativi.4.1.

Anche questa censura si rivela inammissibile, atteso quanto si è giàcomplessivamente riferito in relazione alla seconda delle rationes decidendidescritte scrutinandosi il precedente motivo.

Essa, peraltro, benché formulatasotto il profilo di doglianza ermeneutica, si risolve, in realtà, in una censurain fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.5.

Il quinto motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale con riferimento allestatuizioni secondo cui lo pretese svolte dal dottore [OSCURATO:PERSONA], affinché si tenesseconto delle posizioni debitorie maturate dall’associazione professionale neisuoi confronti e da quest'ultima riconosciute ante causam, sarebbero state“formulate in modo del tutto generico, nell’ambito di trattative por il bonariocomponimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento didebito».

Si assume, in sintesi, che la corte distrettuale, nella stessa frase, hastabilito, da un lato, la genericità delle pretese oggetto delle domandericonvenzionali svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che esse si fondavano su«comunicazioni intercorse tra le parti ante causam» (cfr. pag. 11 dellasentenza impugnata).

Queste due statuizioni, secondo il ricorrente sarebberoin contrasto l’una con l’altra, posto che non si può tacciare di genericità unapretesa e, al tempo stesso, dare atto che essa è stata svolta attraverso ilrichiamo a specifiche comunicazioni intercorse tra le parti prima dellainstaurazione del giudizio, depositate agli atti del giudizio medesimo.5.1.

Questa censura risulta inammissibile per una duplice ragione.In primis, perché la statuizione della corte di appello secondo cui «ladomanda riconvenzionale ha per oggetto pretese formulate in modo del tuttogenerico, attraverso il mero richiamo a comunicazioni intercorse tra le partiante causam, nell’ambito di trattative per il bonario componimento della lite,che non assumono il significato di riconoscimento di debito» (cfr. pag. 11della decisione impugnata), equivale, nella sostanza, ad un rilievo diinammissibilità del corrispondente motivo di appello principale del [OSCURATO:PERSONA] aiNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., rimasto non adeguatamente impugnato,posto che l’error in procedendo ivi asseritamente rinvenibile non può esserecensurato con il vizio motivazionale (come, invece, qui accaduto) se solo siconsidera che, come sancito da Cass. n. 1669 del 2023, il principio dieconomia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giustoprocesso) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art.384, comma 4, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnataanche con riferimento all'error in procedendo, in particolare all'error iniudicando de modo procedendi (cioè all'errore di applicazione della normaprocessuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività),indipendentemente dalla circostanza che ciò dipenda dall'erronea soluzionedi una quaestio iuris o di una quaestio facti, trattandosi di fatto processualerispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.5.2.

In secondo luogo, il motivo, per come concretamente argomentato,si rivela carente di specificità, atteso che la corte territoriale ha pronunciatosulla inammissibilità della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] come svolta inprimo grado, mentre il ricorrente argomenta la sua odierna doglianzariproducendo, nel ricorso, contenuti dell’atto di appello, in luogo di quelli cheinvece sarebbero stati necessari, relativi alla comparsa di costituzione innanzial tribunale recante la domanda riconvenzionale suddetta.Non resta che ricordare, allora, che, come sostanzialmente si desume daCass. n. 24550 del 2023, da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nonché daCass. n. 6508 del 2026, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a frontedella dichiarazione di sua inammissibilità da parte del giudice del gravame,procedendo in cui questi sarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in ritoche aveva impedito la valutazione nel merito della censura mosse con l'attodi appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da taleomissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità ed ilconseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede dilegittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, delladecisione impugnata.Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/20266.

Il sesto motivo di ricorso prospetta la «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt.2697, 2735, 1988, 2727 e 2729 c.c., con riferimento alle statuizioni contenutenella sentenza medesima secondo cui la conferma della sussistenza diposizioni debitorie dell'associazione professionale nei confronti del dottorePolito sarebbero state effettuate “nell’ambito di trattative per ilcomponimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento didebito”».

Si contesta alla corte territoriale di avere accolto la tesi di parequo […], è da escludere che i conteggi predisposti e proposti in sedetransattiva possano avere un qualsivoglia valore o costituiscanoriconoscimento alcuno da parte dello Studio» – nonostante i documenti aglitrattativa e lo Studio neppure aveva tentato di provare la sussistenza di unatrattativa volta al bonario componimento della lite.6.1.

Questa doglianza si rivela inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, perché, in tema di ricorso per cassazione, sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrentesi limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione,al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne lacollocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019;Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023;Cass. n. 14107 del 2025).In secondo luogo, perché mostra di non considerare che un'autonomaquestione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si poneesclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma,Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., nn. 10231e 8351 del 2026; Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371,15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022;Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass.n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nonprospettato (e comunque da rapportarsi al già richiamato testo novellato dicui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), né, peraltro, concretamenteprospettabile essendosi al cospetto, come si è già riferito, di una fattispeciedi cd. doppia conforme.In terzo luogo, perché l'indagine volta a stabilire se una dichiarazionedella parte costituisca, o meno, confessione - e, cioè, ammissione di fattisfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in unapprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se non per viziomotivazionale (cfr. Cass. n. 3698 del 2020; Cass. n. 5330 del 2003; Cass. n.3524 del 1985), qui non prospettato (e comunque da rapportarsi al giàrichiamato testo novellato di cui alla citata norma), né, ancora una volta,concretamente prospettabile essendosi al cospetto, anche in questo caso, diuna fattispecie di cd. doppia conforme.

Parimenti al giudice di merito èriservata l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni dellaparte al fine di stabilire se esse importino, o non, una ricognizione di debitoai sensi dell'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. n. 20422 del 2019; Cass. n. 5759del 1980; Cass. n. 1653 del 1975).Va considerato, infine, che, come condivisibilmente puntualizzato, nellerispettive motivazioni, da Cass. n. 9054 del 2022 e Cass. n. 16303 del 2023,la deduzione del vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729,comma 1, cod. civ., suppone un'attività argomentativa che si deveestrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che ilNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però,come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettosodel paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza.

Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta,invece, o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciatodal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo(sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattualeerroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa daquella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrareperché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art.2729, comma 1, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basatasulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi, la critica sirisolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quellodel n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art.2729, comma 1, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sullamotivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terrenoche, come le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hannoavuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod.proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbiaomesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avutocarattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere delladetta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fattovenga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solonell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria.7.

Il settimo motivo di ricorso lamenta la «Nullità della sentenza, ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale, avendo la Corte d'AppelloNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Milano rigettato il quinto motivo di impugnazione proposto dal dottore CarloPolito avverso la sentenza di primo grado senza nulla argomentare sul suonucleo essenziale che riguarda(va) l'erroneità della statuizione secondo cui,ai fini della determinazione della quota di utile spettante a ciascun associato,occorre tenere conto delle ritenute, come se queste ultime potessero essereconsiderate una componente del reddito conseguito dall’associatomedesimo».

Si assume che, come ampiamente dedotto ed argomentatodall’odierno ricorrente sia nell’atto di appello sia nei successivi scritti difensivi,come, del resto, anche nel corso del giudizio di primo grado, le ritenutesuddette non possono essere considerate una componente del redditoconseguito dall’associato.7.1.

Questa doglianza si rivela fondata nei sensi di cui appresso.Essa intende denunciare, nella sostanza (da valorizzarsi nell’esercizio delpotere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuito a questaCorte.

Cfr., Cass., SU. 24/07/2013, n. 17931), un error in procedendo,essenzialmente sub specie di assenza di qualsivoglia motivazione, ad operadella corte distrettuale, sul nucleo essenziale di un motivo di gravame (ilquinto motivo di appello).È doveroso ricordare, allora, che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza del 22 maggio 2012, n. 8077, hanno affermato che, in tutti i casiaccomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dallasua interdipendenza con l'interpretazione da dare ad una domanda o adun'eccezione di parte, l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere ilgiudice di legittimità (a differenza di quel che accade con riferimento aglierrores in iudicando denunciati a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3], cod.proc. civ.) non è costituito dal contenuto della decisione formulata nellasentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre ilvizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto,ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato.

Pertanto, èdel tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessacognizione di quei fatti, sempre però che la censura sia stata proposta dalricorrente in conformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabiliteNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del poterecognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., nello stesso senso, anche lapiù recente Cass. n. 16028 del 2023, la quale ha puntualizzato pure che nondiverso ragionamento debba condurre a ritenere ammissibile, nei sensi e neilimiti suddetti, la denuncia che lamenti l’erronea lettura, da parte del giudicedi merito, di un motivo di gravame, ove diretta a far valere altro tipo di errorin procedendo, quale quello per rappresentato dal fatto che, per effetto ditale erronea lettura, il giudice non si sia pronunciato sul motivo di appellorealmente veicolato nell’atto).processuale, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specificaindicazione del motivo di appello suddetto e delle argomentazioni in essoesposte, riproducendone il contenuto essenziale (cfr. pag. 33 e ss.)concernente l'asserita erroneità della statuizione del tribunale secondo cui, aifini della determinazione della quota di utile spettante a ciascun associato, sisarebbe dovuto tenere conto delle ritenute, come se queste ultime potesseroessere considerate una componente del reddito conseguito dall’associatomedesimo (cfr. pag. 26-27 dell’atto di appello con cui il dott. [OSCURATO:PERSONA], il dott.[OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], – questi ultimi due, successivamente,avevano transatto la lite con lo Studio – avevano lamentato «Controparte haaltresì aggiunto di non volere affatto ripetere “i crediti di imposta attribuiti aitre associati per trasparenza ex art. 5 T.U.I.R.”, giacché “lo Studio nonavrebbe avuto – e non ha – alcun interesse ad avanzare una simile illogica eassurda – oltre che insostenibile – pretesa […].

Analizzando, però, le tabelledi calcolo alla base della quantificazione degli importi erroneamentericonosciuti in favore di SLT e i conteggi di SLT stessa, si evince chiaramenteche il preteso sbilancio a favore dell’associazione professionale è dato proprioe unicamente dal valore delle ritenute, che, nei conteggi dare e avere, l’attriceappunto mette a debito degli esponenti.

Insomma, sono proprio le ritenuteche creano lo sbilancio e che sono oggetto della condanna da parte del Giudicedi prime cure, che ha dunque palesemente errato, nel condannare gliNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026esponenti alla restituzione di qualcosa [le ritenute] che la stessa attrice haradicalmente escluso rientrare nella propria domanda.

Del resto, nonpotrebbe essere altrimenti visto che, come ampiamente dedotto dagliesponenti nel corso del giudizio di primo grado [v., da ultimo, Memoria direplica a p. 12 e ss.], le ritenute non hanno alcun rapporto con l’utile di contoeconomico, sul quale non possono incidere.

Se la loro attribuzione ai soci èdovuta per legge, nessuna norma ne impone la restituzione e controparte,non solo non l’ha richiesta, ma ha correttamente affermato che una talepretesa sarebbe stata giuridicamente inammissibile».

Nella comparsaconclusionale, poi, l’odierno ricorrente aveva ulteriormente chiarito che «ladefinizione dei rapporti di debito/credito tra una associazione professionale eun proprio associato, in ragione della propria misura di partecipazione all’utilevalorizzato dall’associazione medesima, non può dipendere dalle ritenutesecondo la percentuale di partecipazione agli utili spettante a ciascunassociato, non ha nulla a che vedere con la quantificazione dell’utile diesercizio spettante all’associato medesimo e, dunque, si pone su tutt’altropano rispetto a tale qualificazione.

Insomma, arriva a valle di quest’ultima enon a monte della stessa»).Posto, allora, che la sentenza oggi impugnata ha disatteso il quintomotivo di gravame affermando, soltanto, che lo stesso «appare infondato, inquanto, dalla lettura dell’atto di citazione, ben si comprende che l’azione èstata svolta a titolo di restituzione di indebito, in relazione agli utili assegnatiagli associati in eccesso rispetto a quanto di loro spettanza», risulta evidentel’assenza di qualsivoglia puntuale motivazione, da parte della corteterritoriale, relativamente allo specifico, riportato contenuto essenziale delladoglianza sottopostale.Il motivo in esame, dunque, va accolto e la suddetta sentenza va cassatacon rinvio.

Benché, infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 cod. proc. civ., una volta verificata l'assenza di motivazione su un motivoNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026di appello, la Corte di cassazione possa evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito ove si tratti di questionedi diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 21968del 2015; Cass. n. 17416 del 2023), nell’odierna vicenda, tuttavia, proprio lanecessità di accertamenti (chiaramente fattuali) ulteriori finalizzati averificare le concrete modalità del conteggio operato dal tribunale perquantificare l’importo ritenuto dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] alla odierna partecontroricorrente, impedisce a questa Corte di poter sopperire all’assenza dimotivazione predetta.8.

L’ottavo motivo di ricorso, infine, rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avutoriguardo all'art. 37 dei patti associativi ed agli artt. 24, comma 4, e 2289 c.c.in punto di liquidazione della quota», contesta gli assunti con cui la corteterritoriale ha confermato la decisione assunta dal giudice di prime cure circail non spettare alcunché al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di liquidazione della propria quota.8.1.

Questa doglianza si rivela infondata per l’affatto dirimente ragioneche le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 1815 del1939 traggono la loro disciplina dalla volontà delle parti e, nella specie, sonostate proprio queste ultime a regolare il rapporto tra esse intercorso facendoespresso rinvio, tramite l’art. 37 dei patti associativi (a tenore del quale “Perquanto non espressamente contemplato in questi [OSCURATO:PERSONA], siapplicheranno le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni”) alladisciplina delle associazioni (non, dunque, come pretenderebbe il ricorrente,alla disciplina delle società semplici e, in particolare, all’art. 2289 cod. civ.)contenuta nel codice civile, il cui art. 24, ultimo comma, sancisce che “Gliassociati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbianocessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributiversati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.9.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] deveessere accolto limitatamente al suo settimo motivo, dichiarandoseneinammissibili il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto ed infondati gli altri.

Lasentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivoNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversacomposizione, per il conseguente nuovo esame e per la regolamentazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al suosettimo motivo, dichiarandone inammissibili il terzo, il quarto, il quinto ed ilsesto ed infondati gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per ilconseguente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttorio Emanuele II n. 326.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede inMilano, alla via Meravigli n. 14, in persona del presidente e legalerappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Aurora n. 43, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aratari, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alcontroricorso.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 602/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi MILANO il giorno 23/02/2021.Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 16 luglio 2013, lo Studio LegaleTributario (di seguito anche, breviter, SLT o Studio), associazioneprofessionale avente ad oggetto l’esercizio in forma associata delleprofessioni di commercialista, avvocato e consulente del lavoro, citò il dott.[OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Milano, rassegnando le seguenticonclusioni: ‹Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ognicontraria istanza, eccezione e difesa, 1) condannare il dott. [OSCURATO:PERSONA], pertutti i motivi esposti in narrativa, a corrispondere allo [OSCURATO:PERSONA] di euro 106.120,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetariadal dovuto al soddisfo». Tanto sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA], associato alloStudio per il periodo dal 2003 al 15 novembre 2007, aveva conseguito utilisuperiori a quelli spettantigli: conclusione cui l’attore era pervenutoutilizzando conteggi interni, dallo stesso elaborati, in virtù dei quali la quotadi utile di competenza riconosciuta al convenuto era risultata inferiore altotale degli acconti utili e delle ritenute d’acconto attribuite ex art. 22 delTesto Unico delle imposte sui redditi, che lo Studio includeva nel computodegli importi “corrisposti”.Instauratosi il contraddittorio, si costituì il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo,preliminarmente, la riunione del giudizio ad altri due, analoghi, intrapresi dalmedesimo Studio, innanzi allo stesso tribunale, nei confronti,rispettivamente, del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quanto almerito, poi, concluse per il rigetto dell’avversa domanda di condanna e,contestata la correttezza dei rendiconti annuali dello Studio, chiesecondannarsi quest’ultimo al pagamento, in suo favore, di almeno €151.101,85, a titolo di utili non distribuiti, fatta salva una loro più precisadeterminazione in funzione degli utili effettivamente conseguitidall'associazione professionale nel periodo 2003-2007, oltre ad € 374.664,00(o alla diversa e maggiore o minore somma che fosse risultata all’esitoNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'istruttoria) a titolo di liquidazione della sua quota associativa, ovvero, ecomunque, ex art. 2041 cod. civ. per la locupletazione conseguita dacontroparte, senza giusta causa, ed a svantaggio del deducente.Disposta la riunione dei giudizi suddetti ed esaurita l’istruttoria, nel corsodella quale fu ammessa ed espletata una consulenza tecnica contabile, l’aditotribunale con sentenza del 22 maggio 2018, n. 5711, condannò il Baroni, ilPolito ed il Lisi a restituire allo [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, €117.779,00, € 101.686,00 ed € 131.441,00, oltre agli interessi legali dalladomanda al saldo, e respinse le domande formulate in via riconvenzionale.In particolare, quel giudice ritenne che: i) dalla documentazione prodotta,emergeva pacificamente la dazione agli associati predetti delle sommeindicate dallo Studio a titolo di anticipazione utili; ii) la mancata impugnazionedelle delibere assembleari di approvazione degli utili impediva di ridiscuterel’ammontare dell’utile complessivo maturato dallo Studio nel corso di ciascunanno di appartenenza dei medesimi all’associazione; iii) comunque, occorrevatener conto – come aveva fatto il c.t.u. – della circostanza che, in datasuccessiva al loro recesso, era intervenuto un accertamento fiscale operatodall’Agenzia delle Entrate nel 2008 con riguardo all’anno 2004, afferente lanon inerenza di alcuni costi (per polizze assicurative e immobili) alla gestionedello studio associato. Il rilievo non operava solo sul piano fiscale ma anchecivilistico, poiché di detti costi non si sarebbe dovuto tenere conto, proprioperché estranei nel calcolo dell’utile dello Studio. Ciò comportava che gli utiliconseguiti dallo Studio, che si sarebbero dovuti attribuiti agli associati,fossero maggiori rispetto a quelli indicati dal primo: conseguentemente,rispetto alla quantificazione dell’utile indicata dallo stesso attore per gli anniin questione, dovevano essere operati gli aumenti calcolati dal c.t.u.; iv) peril combinato disposto di cui agli artt. 31-26 dei patti associativi, nel calcolarela quota di effettiva pertinenza dei tre associati, correttamente lo Studio nonaveva tenuto conto dell’anno 2007, durante il quale era intervenuto il lororecesso: pertanto, le ritenute subite dallo Studio (che fatturava al cliente,sostituto d’imposta) erano state attribuite con esattezza ai tre associati; v)nulla competeva al [OSCURATO:PERSONA], al Baroni ed al Lisi a titolo di liquidazione della loroNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026quota, state il richiamo dell’art 37 dei patti associativi alle disposizioni delcodice civile in tema di associazioni.2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, rispettivamenteproposti dai suddetti associati e dallo Studio, l’adita Corte di appello di Milano,con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2021, così dispose: «Dichiara cessatala materia del contendere in relazione all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] a spese compensate;respinge l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentaleproposto dallo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diMilano n. 5711/18, […], che conferma, con deduzione della somma di euro25.243,00 versata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2019; […]».Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, rilevato,preliminarmente che il Baroni ed il Lisi avevano rinunciato alle domandeproposte nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], avendo con questoraggiunto un accordo conciliativo: i) disattese i primi due motivi di appellodel [OSCURATO:PERSONA], scrutinati congiuntamente, affermando che «L’art. 25 dei pattiassociativi prevede che: “L'Assemblea approva annualmente il rendicontodell'anno precedente, con le maggioranze previste dall'art. 6” […].L’appellante non ha tempestivamente impugnato le delibere di approvazionedel rendiconto degli utili conseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente,deve ritenersi – come ha condivisibilmente affermato il Giudice di prime cure– che l’ammontare degli utili conseguiti dallo Studio per ciascun anno diappartenenza degli associati all’[OSCURATO:PERSONA] non possa essere più posto indiscussione. La pronuncia impugnata merita conferma anche nella parte incui il primo Giudice ha tenuto conto “del sopravvenuto (rispetto al recesso)accertamento fiscale operato dall’agenzia delle entrate nel 2008 con riguardoall’anno 2004, afferente la non inerenza di alcuni costi (per polizzeassicurative e immobili) alla gestione dello studio associato” (così pag. 8sentenza di primo grado), trattandosi di circostanze successive rispettoall’approvazione degli utili, estranee alla volontà espressa dagli associati nelmomento in cui hanno approvato, con delibere non impugnate, gli utiliconseguiti dall’associazione. Ciò evidenzia, quindi, che non vi è alcunaNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026contraddittorietà tra la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto chel’appellante non possa ridiscutere l’ammontare degli utili, approvatodall’assemblea degli associati e la circostanza che si debba tener conto deifatti sopravvenuti all’approvazione assembleare»; ii) respinse gli altri motividi impugnazione dello stesso appellante principale, opinando: quanto al terzo,che, «Con la pronuncia impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto latesi di parte convenuta, richiamando una risoluzione dell’Agenzia delleEntrate (la Risoluzione n. 127/E del Ministero delle Finanze) in base alla qualela determinazione del reddito degli studi associati può avvenire solo altermine del periodo d’imposta e quindi solo riguardo agli associati cherivestono tale qualità al termine dell’anno. Del resto, nel corso del 2007 (annoa cui risale il recesso), l’appellante ha ricevuto da SLT la somma di euro52.760,00, corrispondente a tutti gli acconti maturati fino a quel momento,senza svolgere alcuna contestazione al riguardo, sicché non ricorrono lecondizioni per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturatinel 2007»; circa il quarto, che «le doglianze sono infondate, in quanto ladomanda riconvenzionale ha per oggetto pretese formulate in modo del tuttogenerico, attraverso il mero richiamo a comunicazioni intercorse tra le partiante causam, nell’ambito di trattative per il bonario componimento della lite,che non assumono il significato di riconoscimento di debito»; relativamenteal quinto, che, «dalla lettura dell’atto di citazione, ben si comprende chel’azione è stata svolta a titolo di restituzione di indebito, in relazione agli utiliassegnati agli associati in eccesso rispetto a quanto di loro spettanza»; conriguardo al sesto, infine, che «i patti associativi rinviano alla disciplinacodicistica delle associazioni e, segnatamente, all’art. 24 quarto comma c.c.,in base al quale “Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi oche comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possonoripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimoniodell'associazione”».3. Per la cassazione di questa sentenza il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato ad otto motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, l’associazione professionaleStudio [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt.23, 2377, 2251 e ss. e 1418 c.c., ed alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,con riferimento alle statuizioni secondo cui, non avendo il dottore [OSCURATO:PERSONA]“tempestivamente impugnato le delibere di approvazione del rendiconto degliutili conseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA]”, l'ammontare degli utili medesimi nonpotrebbe più essere posto in discussione». Esso contesta la ivi riportataaffermazione della corte territoriale ed assume, in sintesi, che nessun terminesarebbe stabilito per l’impugnazione delle delibere di approvazione delrendiconto dell’associazione odierna controricorrente.1.1. Tale doglianza non merita accoglimento.Infatti, ove pure volesse convenirsi con il [OSCURATO:PERSONA] circa l’inapplicabilità, inrelazione alle associazioni professionali costituite ai sensi della legge 23novembre 1939, n. 1815 (quale risulta essere lo [OSCURATO:PERSONA])dell’art. 23 cod. civ., e, in ogni caso, benché questa Corte sia assolutamenteconscia dell’indirizzo ermeneutico espresso da Cass. n. 1498 del 1978,successivamente ribadito da Cass. n. 8456 del 2014 – secondo cui, “Dalcombinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod.civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alleassociazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari,si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono esserefatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, daqualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo conriguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione delsingolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibileesclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dallaloro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione”– ciò che qui sirivela affatto dirimente è che, nella vicenda in esame, non risulta essere stataspecificamente dedotta, ancor prima che documentata, alcuna impugnativaNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026delle “delibere di approvazioni del rendiconto di utili conseguitidall’[OSCURATO:PERSONA]” di cui si discute.1.2. Né può assumersi, oggi, che ci si trovi al cospetto di deliberazioniinficiate da nullità, rilevabile di ufficio alla stregua dei principi sanciti da Cass.,SU, n. 26242 del 2014 in materia di nullità contrattuale e qui ritenutiparimenti applicabili invocandosi quanto si legge nella riportata motivazionedi Cass. n. 8795 del 2016 (cfr. amplius, pag. 18 del ricorso).Invero, premesso che non risulta che una tale questione sia stata postaespressamente, né che sia stato accertato alcunché al riguardo da entrambii giudici di merito, rileva il Collegio che è innegabile che la giurisprudenza dilegittimità affermi che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, ilgiudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullitàcontrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr. Cass.,SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono stati peraltro successivamenteribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019,Cass. nn. 20170 e 28377 del 2022). Questo principio, però, deve essereapplicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativatempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alleparti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi dellamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovutoessere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessariavalutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negozialenon risultino già tempestivamente allegati in toto dalla parte che la invocasuccessivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato egrado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilitàofficiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fattigià (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. n. 6508 del 2026; Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 5478del 2024; Cass. nn. 8668 e 12461 del 2025).Nell’odierna vicenda, dunque, sarebbe stato necessario, da parte delPolito, allegare tempestivamente (al più tardi con la prima memoria di cuiall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., – nel testo, applicabile rationeNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022 – giàinnanzi al tribunale), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di unasuccessiva rilevazione officiosa di quella stessa nullità da lui oggi invocata purnon essendo stata documentata una tempestiva domanda formulata in talsenso in primo grado. In altri termini, la quaestio nullitatis come da luisollevata con l’atto di appello (cfr. pag. 17 del ricorso), pur astrattamenteproponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligatoil giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguenteapplicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempreche, ed a condizione che, i fatti costitutivi del relativo vizio fossero stati giàtempestivamente allegati onde legittimare una decisione fondata su queglistessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice diappello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio delcontraddittorio. Una tale tempestiva allegazione, tuttavia, non risultadall’odierno motivo ricorso che, invece, si limita a riportare (cfr. la già citatapag. 17) soltanto alcuni stralci dell’atto di appello.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la «Nullità della sentenza, ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale con riferimento allestatuizioni che escludono la rilevanza di tutti gli elementi emersisuccessivamente alle approvazioni assembleari da tenere in considerazioneai fini della determinazione degli utili conseguiti da un’associazioneprofessionale». In estrema sintesi, si contesta alla corte territoriale di avere,da un lato, statuito che, per la determinazione dell’ammontare degli utiliconseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] si dovesse «tener conto dei fatti sopravvenutiall’approvazione assembleare» (così dovendo intendersi che andasseroconsiderati tutti gli elementi emersi successivamente all’approvazione e nonsolo taluni di essi), ma, dall’altro, di averne valutato solo uno, vale a direl’accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle Entrate nel 2008 conriguardo all’anno 2004.2.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.Invero, giova premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, daCass. n. 8374 del 2026, Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché daNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testodell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenzapubblicata il giorno 23 febbraio 2021, ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”. Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).Orbene, nella fattispecie in esame, la corte distrettuale, nel disattendereil secondo motivo del gravame principale ivi formulato dal [OSCURATO:PERSONA], haNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026confermato, in parte qua, la decisione di primo grado, evidenziando che «Lapronuncia impugnata merita conferma anche nella parte in cui il primoGiudice ha tenuto conto “del sopravvenuto (rispetto al recesso) accertamentofiscale operato dall’agenzia delle entrate nel 2008 con riguardo all’anno 2004,afferente la non inerenza di alcuni costi (per polizze assicurative e immobili)alla gestione dello studio associato” (così pag. 8 sentenza di primo grado),trattandosi di circostanze successive rispetto all’approvazione degli utili,estranee alla volontà espressa dagli associati nel momento in cui hannoapprovato, con delibere non impugnate, gli utili conseguiti dall’associazione»(cfr. pag. 9-10 della sentenza oggi impugnata). È innegabile, dunque, chequella corte ha specificato, affatto chiaramente, che i fatti sopravvenutiall’approvazione dei rendiconti di cui si poteva discutere erano quelli estraneialla volontà espressa dagli associati; né, peraltro, il ricorrente spiega oggi,adeguatamente, se e quali fossero gli altri fatti, oltre a quello indicato dallacorte predetta, di cui si sarebbe dovuti tenere conto.2.2. A tanto deve solo aggiungersi che, nella misura in cui la doglianza inesame, malgrado il suo riferimento al vizio di nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sembra lamentare un preteso omessoesame di (altri) fatti, non individuati, né, soprattutto, indicati come decisivi(spiegandone adeguatamente le ragioni), la stessa andrebbe ricondotta,correttamente al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qui,tuttavia, non invocabile essendosi al cospetto di una fattispecie di cd. doppiaconforme. Basta ricordare, allora, che, avuto riguardo alla regola di cui all’art.348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. eposto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente concitazione notificata il 13 luglio 2018, come affermato alla pagina 11 delricorso. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità diricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dellostesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechil’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”),questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità dellaNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2022ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensidell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondentea quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice»), sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitarel’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n.6512 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alleargomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua.3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la «Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per vizio motivazionale con riferimento allestatuizioni secondo cui “la determinazione del reddito degli studi associati puòavvenire solo al termine del periodo d’imposta e quindi solo riguardo agliassociati che rivestono tale qualità al termine dell’anno. Del resto, nel corsodel 2007 (anno cui risale il recesso) l’appellante ha ricevuto da SLT la sommadi euro 52.760,0 corrispondenti a tutti gli acconti maturati fino a quelmomento senza svolgere alcuna contestazione al riguardo». In sintesi, ildedotto vizio motivazionale ascritto alla corte distrettuale è l’avere ritenutoche non dovessero essere conguagliati gli acconti dell’anno 2007, in cui ilricorrente è receduto, guardando al reddito complessivo dell’anno.3.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.Invero, rileva il Collegio che, sullo specifico punto – «Con la pronunciaimpugnata, il Tribunale ha correttamente respinto la tesi di parte convenuta,richiamando una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la Risoluzione n.Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026127/E del Ministero delle Finanze) in base alla quale la determinazione delreddito degli studi associati può avvenire solo al termine del periodod’imposta e quindi solo riguardo agli associati che rivestono tale qualità altermine dell’anno. Del resto, nel corso del 2007 (anno a cui risale il recesso),l’appellante ha ricevuto da SLT la somma di euro 52.760,00, corrispondentea tutti gli acconti maturati fino a quel momento, senza svolgere alcunacontestazione al riguardo, sicché non ricorrono le condizioni per ilriconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturati nel 2007» – lasentenza impugnata reca chiaramente due autonome rationes decidendi: iltenore di una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (che, secondo la corteterritoriale, consentirebbe il conguaglio solo per i soci che fossero tali alladata del 31 dicembre dell’anno di imposta) e la condotta acquiescente delricorrente.La prima di esse è censurata con riguardo al contenuto stesso della citataRisoluzione e si risolve, in realtà (malgrado l’invocazione di un viziomotivazionale), nella contestazione dell’interpretazione ad essa fornita dallacorte territoriale, dunque, in un vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. Sennonché, come ricordato da Cass. n. 23524 del 2024 (cfr.in motivazione), «la violazione di circolari ministeriali non può costituiremotivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, inquanto esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzouniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Le cennatecaratteristiche ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi nonprovvedimentali» (a questa regola non si sottraggono le circolaridell’[OSCURATO:PERSONA], le quali non vincolano i contribuenti né igiudici, sicché agli atti in questione non si estende il controllo di legittimitàdevoluto alla Corte Suprema. Cfr., oltre all’appena citata Cass. n. 23524 del2024, le ulteriori Cass. n. 1335 del 2024, Cass. n. 5937 del 2017, Cass. n.16612 del 2008, Cass. n. 11449 del 2005).Pertanto, non risultando essere adeguatamente censurata tale (comedetto) ratio decidendi, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ovela corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità diNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, lacensura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., e multis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n.22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021).3.2. Tanto esime il Collegio dal precisare che la seconda delle suddetterationes si sottrae al sindacato per vizio di motivazione, stanti i richiamati iprincipi già riportati al precedente parag. 2.1. al fine di delimitare l’attualerilevanza di un preteso vizio motivazionale e considerato che la decisione, inparte qua, supera agevolmente la soglia del minimo costituzionale.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt.26 e 31 dei patti associativi, agli artt. 1372 e 1362 c.c. ed all’art. 5 delT.U.I.R., con riferimento alle statuizioni secondo cui “non ricorrono lecondizioni per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturatinel 2007”». Si ascrive alla corte di appello di avere posto a fondamento ditale sua erronea decisione solo la Risoluzione n. 127/E del Ministero delleRisoluzione, infatti, si limita a recepire il disposto dell'art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aisensi del quale i redditi delle società di persone, alle quali sono equiparabilile associazioni professionali, imputano pro quota il reddito ai soci al terminedel periodo di imposta; ma tale regime tributario non incide in alcun modosull'assetto dei rapporti obbligatori tra associazione e associati che trova lapropria fonte nei patti associativi. Questi ultimi, nel caso di specie, prevedonoespressamente il diritto dell’associato receduto in corso d'annoall’attribuzione del reddito in proporzione alla frazione d’anno in cui si è svoltoil rapporto associativo (cfr. artt. 31 e 36). Analoga violazione è rinvenibileNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026nella statuizione secondo cui, avendo il [OSCURATO:PERSONA] percepito acconti utili in corsod’anno, non avrebbe titolo a percepire alcunché, conclusione anch’essaconfliggente con il chiaro disposto dell’att. 31 dei patti associativi.4.1. Anche questa censura si rivela inammissibile, atteso quanto si è giàcomplessivamente riferito in relazione alla seconda delle rationes decidendidescritte scrutinandosi il precedente motivo. Essa, peraltro, benché formulatasotto il profilo di doglianza ermeneutica, si risolve, in realtà, in una censurain fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.5. Il quinto motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale con riferimento allestatuizioni secondo cui lo pretese svolte dal dottore [OSCURATO:PERSONA], affinché si tenesseconto delle posizioni debitorie maturate dall’associazione professionale neisuoi confronti e da quest'ultima riconosciute ante causam, sarebbero state“formulate in modo del tutto generico, nell’ambito di trattative por il bonariocomponimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento didebito». Si assume, in sintesi, che la corte distrettuale, nella stessa frase, hastabilito, da un lato, la genericità delle pretese oggetto delle domandericonvenzionali svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che esse si fondavano su«comunicazioni intercorse tra le parti ante causam» (cfr. pag. 11 dellasentenza impugnata). Queste due statuizioni, secondo il ricorrente sarebberoin contrasto l’una con l’altra, posto che non si può tacciare di genericità unapretesa e, al tempo stesso, dare atto che essa è stata svolta attraverso ilrichiamo a specifiche comunicazioni intercorse tra le parti prima dellainstaurazione del giudizio, depositate agli atti del giudizio medesimo.5.1. Questa censura risulta inammissibile per una duplice ragione.In primis, perché la statuizione della corte di appello secondo cui «ladomanda riconvenzionale ha per oggetto pretese formulate in modo del tuttogenerico, attraverso il mero richiamo a comunicazioni intercorse tra le partiante causam, nell’ambito di trattative per il bonario componimento della lite,che non assumono il significato di riconoscimento di debito» (cfr. pag. 11della decisione impugnata), equivale, nella sostanza, ad un rilievo diinammissibilità del corrispondente motivo di appello principale del [OSCURATO:PERSONA] aiNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., rimasto non adeguatamente impugnato,posto che l’error in procedendo ivi asseritamente rinvenibile non può esserecensurato con il vizio motivazionale (come, invece, qui accaduto) se solo siconsidera che, come sancito da Cass. n. 1669 del 2023, il principio dieconomia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giustoprocesso) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art.384, comma 4, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnataanche con riferimento all'error in procedendo, in particolare all'error iniudicando de modo procedendi (cioè all'errore di applicazione della normaprocessuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività),indipendentemente dalla circostanza che ciò dipenda dall'erronea soluzionedi una quaestio iuris o di una quaestio facti, trattandosi di fatto processualerispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.5.2. In secondo luogo, il motivo, per come concretamente argomentato,si rivela carente di specificità, atteso che la corte territoriale ha pronunciatosulla inammissibilità della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] come svolta inprimo grado, mentre il ricorrente argomenta la sua odierna doglianzariproducendo, nel ricorso, contenuti dell’atto di appello, in luogo di quelli cheinvece sarebbero stati necessari, relativi alla comparsa di costituzione innanzial tribunale recante la domanda riconvenzionale suddetta.Non resta che ricordare, allora, che, come sostanzialmente si desume daCass. n. 24550 del 2023, da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nonché daCass. n. 6508 del 2026, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a frontedella dichiarazione di sua inammissibilità da parte del giudice del gravame,procedendo in cui questi sarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in ritoche aveva impedito la valutazione nel merito della censura mosse con l'attodi appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da taleomissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità ed ilconseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede dilegittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, delladecisione impugnata.Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/20266. Il sesto motivo di ricorso prospetta la «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt.2697, 2735, 1988, 2727 e 2729 c.c., con riferimento alle statuizioni contenutenella sentenza medesima secondo cui la conferma della sussistenza diposizioni debitorie dell'associazione professionale nei confronti del dottorePolito sarebbero state effettuate “nell’ambito di trattative per ilcomponimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento didebito”». Si contesta alla corte territoriale di avere accolto la tesi di parequo […], è da escludere che i conteggi predisposti e proposti in sedetransattiva possano avere un qualsivoglia valore o costituiscanoriconoscimento alcuno da parte dello Studio» – nonostante i documenti aglitrattativa e lo Studio neppure aveva tentato di provare la sussistenza di unatrattativa volta al bonario componimento della lite.6.1. Questa doglianza si rivela inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, perché, in tema di ricorso per cassazione, sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrentesi limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione,al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne lacollocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019;Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023;Cass. n. 14107 del 2025).In secondo luogo, perché mostra di non considerare che un'autonomaquestione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si poneesclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma,Numero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., nn. 10231e 8351 del 2026; Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371,15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022;Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass.n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nonprospettato (e comunque da rapportarsi al già richiamato testo novellato dicui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), né, peraltro, concretamenteprospettabile essendosi al cospetto, come si è già riferito, di una fattispeciedi cd. doppia conforme.In terzo luogo, perché l'indagine volta a stabilire se una dichiarazionedella parte costituisca, o meno, confessione - e, cioè, ammissione di fattisfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in unapprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se non per viziomotivazionale (cfr. Cass. n. 3698 del 2020; Cass. n. 5330 del 2003; Cass. n.3524 del 1985), qui non prospettato (e comunque da rapportarsi al giàrichiamato testo novellato di cui alla citata norma), né, ancora una volta,concretamente prospettabile essendosi al cospetto, anche in questo caso, diuna fattispecie di cd. doppia conforme. Parimenti al giudice di merito èriservata l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni dellaparte al fine di stabilire se esse importino, o non, una ricognizione di debitoai sensi dell'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. n. 20422 del 2019; Cass. n. 5759del 1980; Cass. n. 1653 del 1975).Va considerato, infine, che, come condivisibilmente puntualizzato, nellerispettive motivazioni, da Cass. n. 9054 del 2022 e Cass. n. 16303 del 2023,la deduzione del vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729,comma 1, cod. civ., suppone un'attività argomentativa che si deveestrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che ilNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però,come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettosodel paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta,invece, o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciatodal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo(sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattualeerroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa daquella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrareperché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art.2729, comma 1, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basatasulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi, la critica sirisolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quellodel n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art.2729, comma 1, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sullamotivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terrenoche, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hannoavuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod.proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbiaomesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avutocarattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere delladetta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fattovenga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solonell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta la «Nullità della sentenza, ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale, avendo la Corte d'AppelloNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Milano rigettato il quinto motivo di impugnazione proposto dal dottore CarloPolito avverso la sentenza di primo grado senza nulla argomentare sul suonucleo essenziale che riguarda(va) l'erroneità della statuizione secondo cui,ai fini della determinazione della quota di utile spettante a ciascun associato,occorre tenere conto delle ritenute, come se queste ultime potessero essereconsiderate una componente del reddito conseguito dall’associatomedesimo». Si assume che, come ampiamente dedotto ed argomentatodall’odierno ricorrente sia nell’atto di appello sia nei successivi scritti difensivi,come, del resto, anche nel corso del giudizio di primo grado, le ritenutesuddette non possono essere considerate una componente del redditoconseguito dall’associato.7.1. Questa doglianza si rivela fondata nei sensi di cui appresso.Essa intende denunciare, nella sostanza (da valorizzarsi nell’esercizio delpotere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuito a questaCorte. Cfr., Cass., SU. 24/07/2013, n. 17931), un error in procedendo,essenzialmente sub specie di assenza di qualsivoglia motivazione, ad operadella corte distrettuale, sul nucleo essenziale di un motivo di gravame (ilquinto motivo di appello).È doveroso ricordare, allora, che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza del 22 maggio 2012, n. 8077, hanno affermato che, in tutti i casiaccomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dallasua interdipendenza con l'interpretazione da dare ad una domanda o adun'eccezione di parte, l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere ilgiudice di legittimità (a differenza di quel che accade con riferimento aglierrores in iudicando denunciati a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3], cod.proc. civ.) non è costituito dal contenuto della decisione formulata nellasentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre ilvizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto,ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato. Pertanto, èdel tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessacognizione di quei fatti, sempre però che la censura sia stata proposta dalricorrente in conformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabiliteNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del poterecognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., nello stesso senso, anche lapiù recente Cass. n. 16028 del 2023, la quale ha puntualizzato pure che nondiverso ragionamento debba condurre a ritenere ammissibile, nei sensi e neilimiti suddetti, la denuncia che lamenti l’erronea lettura, da parte del giudicedi merito, di un motivo di gravame, ove diretta a far valere altro tipo di errorin procedendo, quale quello per rappresentato dal fatto che, per effetto ditale erronea lettura, il giudice non si sia pronunciato sul motivo di appellorealmente veicolato nell’atto).processuale, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specificaindicazione del motivo di appello suddetto e delle argomentazioni in essoesposte, riproducendone il contenuto essenziale (cfr. pag. 33 e ss.)concernente l'asserita erroneità della statuizione del tribunale secondo cui, aifini della determinazione della quota di utile spettante a ciascun associato, sisarebbe dovuto tenere conto delle ritenute, come se queste ultime potesseroessere considerate una componente del reddito conseguito dall’associatomedesimo (cfr. pag. 26-27 dell’atto di appello con cui il dott. [OSCURATO:PERSONA], il dott.[OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], – questi ultimi due, successivamente,avevano transatto la lite con lo Studio – avevano lamentato «Controparte haaltresì aggiunto di non volere affatto ripetere “i crediti di imposta attribuiti aitre associati per trasparenza ex art. 5 T.U.I.R.”, giacché “lo Studio nonavrebbe avuto – e non ha – alcun interesse ad avanzare una simile illogica eassurda – oltre che insostenibile – pretesa […]. Analizzando, però, le tabelledi calcolo alla base della quantificazione degli importi erroneamentericonosciuti in favore di SLT e i conteggi di SLT stessa, si evince chiaramenteche il preteso sbilancio a favore dell’associazione professionale è dato proprioe unicamente dal valore delle ritenute, che, nei conteggi dare e avere, l’attriceappunto mette a debito degli esponenti. Insomma, sono proprio le ritenuteche creano lo sbilancio e che sono oggetto della condanna da parte del Giudicedi prime cure, che ha dunque palesemente errato, nel condannare gliNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026esponenti alla restituzione di qualcosa [le ritenute] che la stessa attrice haradicalmente escluso rientrare nella propria domanda. Del resto, nonpotrebbe essere altrimenti visto che, come ampiamente dedotto dagliesponenti nel corso del giudizio di primo grado [v., da ultimo, Memoria direplica a p. 12 e ss.], le ritenute non hanno alcun rapporto con l’utile di contoeconomico, sul quale non possono incidere. Se la loro attribuzione ai soci èdovuta per legge, nessuna norma ne impone la restituzione e controparte,non solo non l’ha richiesta, ma ha correttamente affermato che una talepretesa sarebbe stata giuridicamente inammissibile». Nella comparsaconclusionale, poi, l’odierno ricorrente aveva ulteriormente chiarito che «ladefinizione dei rapporti di debito/credito tra una associazione professionale eun proprio associato, in ragione della propria misura di partecipazione all’utilevalorizzato dall’associazione medesima, non può dipendere dalle ritenutesecondo la percentuale di partecipazione agli utili spettante a ciascunassociato, non ha nulla a che vedere con la quantificazione dell’utile diesercizio spettante all’associato medesimo e, dunque, si pone su tutt’altropano rispetto a tale qualificazione. Insomma, arriva a valle di quest’ultima enon a monte della stessa»).Posto, allora, che la sentenza oggi impugnata ha disatteso il quintomotivo di gravame affermando, soltanto, che lo stesso «appare infondato, inquanto, dalla lettura dell’atto di citazione, ben si comprende che l’azione èstata svolta a titolo di restituzione di indebito, in relazione agli utili assegnatiagli associati in eccesso rispetto a quanto di loro spettanza», risulta evidentel’assenza di qualsivoglia puntuale motivazione, da parte della corteterritoriale, relativamente allo specifico, riportato contenuto essenziale delladoglianza sottopostale.Il motivo in esame, dunque, va accolto e la suddetta sentenza va cassatacon rinvio. Benché, infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 cod. proc. civ., una volta verificata l'assenza di motivazione su un motivoNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026di appello, la Corte di cassazione possa evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito ove si tratti di questionedi diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 21968del 2015; Cass. n. 17416 del 2023), nell’odierna vicenda, tuttavia, proprio lanecessità di accertamenti (chiaramente fattuali) ulteriori finalizzati averificare le concrete modalità del conteggio operato dal tribunale perquantificare l’importo ritenuto dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] alla odierna partecontroricorrente, impedisce a questa Corte di poter sopperire all’assenza dimotivazione predetta.8. L’ottavo motivo di ricorso, infine, rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avutoriguardo all'art. 37 dei patti associativi ed agli artt. 24, comma 4, e 2289 c.c.in punto di liquidazione della quota», contesta gli assunti con cui la corteterritoriale ha confermato la decisione assunta dal giudice di prime cure circail non spettare alcunché al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di liquidazione della propria quota.8.1. Questa doglianza si rivela infondata per l’affatto dirimente ragioneche le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 1815 del1939 traggono la loro disciplina dalla volontà delle parti e, nella specie, sonostate proprio queste ultime a regolare il rapporto tra esse intercorso facendoespresso rinvio, tramite l’art. 37 dei patti associativi (a tenore del quale “Perquanto non espressamente contemplato in questi [OSCURATO:PERSONA], siapplicheranno le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni”) alladisciplina delle associazioni (non, dunque, come pretenderebbe il ricorrente,alla disciplina delle società semplici e, in particolare, all’art. 2289 cod. civ.)contenuta nel codice civile, il cui art. 24, ultimo comma, sancisce che “Gliassociati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbianocessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributiversati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.9. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] deveessere accolto limitatamente al suo settimo motivo, dichiarandoseneinammissibili il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto ed infondati gli altri. Lasentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivoNumero registro generale 24801/2021Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 15396/2026Data pubblicazione 20/05/2026accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversacomposizione, per il conseguente nuovo esame e per la regolamentazionedelle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al suosettimo motivo, dichiarandone inammissibili il terzo, il quarto, il quinto ed ilsesto ed infondati gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per ilconseguente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabella
Sentenza Cassazione n. 15396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris