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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 1989

Cassazione n. 19671/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/2/1989 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/5/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/6/1994 avverso la sentenza dell'8/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi di Chiorean e Marku, e di rigettare quello di Lami [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8/10/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. — le pene cui al dispositivo in % i ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propongono distinto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza.

Marku e la Chiorean lamentano l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Lami, invece, contesta il vizio di motivazione con riguardo all'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, che sarebbe stata disposta senza un accertamento concreto della pericolosità sociale, peraltro esclusa da elementi che il Tribunale non avrebbe valutato (giovane età, incensuratezza, prima esperienza cautelare, attività lavorativa, buona condotta processuale). [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi di Marku e Chiorean risultano inammissibili, quello di Lami è infondato.

5. Con riguardo alle prime due impugnazioni, si osserva che la comune doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nei ricorsi in esame, che concernono soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, le impugnazioni neppure accennano quale ricorrerebbe nel caso di specie.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

7. In ordine, invece, al ricorso di Lami, il Collegio rileva che l'espulsione a pena espiata è stata disposta con motivazione sintetica ma adeguata: il Giudice ha infatti riscontrato la pericolosità sociale del ricorrente, desumendola dalla professionalità che lo stesso aveva mostrato nell'attività di spaccio (circa 150/160 dosi di cocaina cedute con cadenza mensile, per circa un anno), tanto da avvalersi di più collaboratori in successione tra loro, quali gli altri imputati.

Questi elementi, peraltro, non sono stati in sé contestati dal ricorrente, che - con argomento di puro merito, non ammissibile in questa sede - ha soltanto richiamato presunti indici di segno contrario, dai quali si sarebbe dovuta trarre l'assenza di ogni pericolosità sociale (età, incensuratezza, prima esperienza cautelare con buon comportamento, ravvedimento, attività lavorativa).

La motivazione stesa dal Giudice, dunque, non si pone in contrasto con la sentenza Corte cost n. 58 del 24 febbraio 1995, come invece lamentato, dato che la pericolosità sociale dell'imputato è stata accertata in concreto, motivata sufficientemente ed ancorata ad oggettivi criteri di fatto.

Il ricorso di Lami, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/2/1989 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/5/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/6/1994 avverso la sentenza dell'8/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi di Chiorean e Marku, e di rigettare quello di Lami [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8/10/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. — le pene cui al dispositivo in % i ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propongono distinto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza. Marku e la Chiorean lamentano l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Lami, invece, contesta il vizio di motivazione con riguardo all'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, che sarebbe stata disposta senza un accertamento concreto della pericolosità sociale, peraltro esclusa da elementi che il Tribunale non avrebbe valutato (giovane età, incensuratezza, prima esperienza cautelare, attività lavorativa, buona condotta processuale). [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi di Marku e Chiorean risultano inammissibili, quello di Lami è infondato. 5. Con riguardo alle prime due impugnazioni, si osserva che la comune doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nei ricorsi in esame, che concernono soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, le impugnazioni neppure accennano quale ricorrerebbe nel caso di specie. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 7. In ordine, invece, al ricorso di Lami, il Collegio rileva che l'espulsione a pena espiata è stata disposta con motivazione sintetica ma adeguata: il Giudice ha infatti riscontrato la pericolosità sociale del ricorrente, desumendola dalla professionalità che lo stesso aveva mostrato nell'attività di spaccio (circa 150/160 dosi di cocaina cedute con cadenza mensile, per circa un anno), tanto da avvalersi di più collaboratori in successione tra loro, quali gli altri imputati. Questi elementi, peraltro, non sono stati in sé contestati dal ricorrente, che - con argomento di puro merito, non ammissibile in questa sede - ha soltanto richiamato presunti indici di segno contrario, dai quali si sarebbe dovuta trarre l'assenza di ogni pericolosità sociale (età, incensuratezza, prima esperienza cautelare con buon comportamento, ravvedimento, attività lavorativa). La motivazione stesa dal Giudice, dunque, non si pone in contrasto con la sentenza Corte cost n. 58 del 24 febbraio 1995, come invece lamentato, dato che la pericolosità sociale dell'imputato è stata accertata in concreto, motivata sufficientemente ed ancorata ad oggettivi criteri di fatto. Il ricorso di Lami, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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