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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23483/2026

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to il 18/09/1984 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale ogic_ .G p la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'ar ,commi 1 e 6, D.P.R. 309/90,per aver trasportato e detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina paria circa 1075 dosi medie singole.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309/1990.

Con il secondo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La prima censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di 340 grammi circa di cocaina, pari a circa 1.075 dosi medie singole, contenuta in ovuli detenuti da ciascun imputato in quantità diverse, che veniva detenuta all'interno della propria abitazione.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Quanto al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che non si sono ravvisati elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze, tenendo conto anche del comportamento non collaborativo dell'imputato nei confronti degli operanti.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 18/09/1984 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale ogic_ .G p la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'ar ,commi 1 e 6, D.P.R. 309/90,per aver trasportato e detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina paria circa 1075 dosi medie singole. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309/1990. Con il secondo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di 340 grammi circa di cocaina, pari a circa 1.075 dosi medie singole, contenuta in ovuli detenuti da ciascun imputato in quantità diverse, che veniva detenuta all'interno della propria abitazione. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Quanto al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che non si sono ravvisati elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze, tenendo conto anche del comportamento non collaborativo dell'imputato nei confronti degli operanti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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