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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22522/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30518/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 8 (TEL E [OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E DE' CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 83 4/2021 depositata il27/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che – in fase di riassunzione, dopo la cassazione da parte di questa Suprema Corte (n. 24896/2018) -aveva disposto il trasferimento di un immobile in Comune di Varano de’ Melegari a favore di Sergio e [OSCURATO:PERSONA], così come a suo tempo già statuito del Tribunale di Lucca; che gli intimati hanno resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoriedifensive.; Considerato: che il ricorso è affidato a sei formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c., si invoca nullità della sentenza per violazione degli artt. 158 e 383 c.p.c., giacché la causa sarebbe stata decisa dalla stessa sezione che aveva già conosciuto e giudicato la sentenza poi cassata; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., giacché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto completa l’offerta avversaria di corresponsione del prezzo, che invece era parziale, perché non comprendeva anche il pagamento di lire 20.000.000, corrispondente all’acconto-caparra; che, col terzo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., posto che, in tal modo, la sentenza della Corte territoriale avrebbe statuito oltre la domanda proposta dagli attori; che con il quarto si allega l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla mancata corresponsione della caparra, per la quale, oltre tutto, neppure era stata fatta un’offerta formale o informale; che, col quinto, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché, disponendo che le controparti, in caso di rifiuto del pagamento, mettessero a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta, mediante deposito su un libretto postale, la Corte d’appello sarebbe incorsa in extrapetizione; che, attraverso il sesto, infine, (indicato col n. 5 per mero refus o del redattore)ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 385 c.p.c., in relazione agli artt. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., per aver i giudici del rinvio arbitrariamente regolato anche le spese del precedente giudizio d’appello e per av ere errato nella applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, entrato in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di appello; che il primo motivo è destituito di fondamento; che la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmentediverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dallasezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne trasezioni o le persone fisiche dei magistrati (Sez.2, n. 2114 del 29 ge nnaio 20 21 ); che, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di allegare e provare che la pronuncia dirinvio era stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata conrinvio (Sez. 3, n. 36629 del 25 novembre 2021); che il secondo, il terzo ed il quarto mezzo – suscettibili di una trattazione congiunta, per la loro connessione logica – non hanno ragion d’essere; che, infatti, in proposito la Corte d’appello aveva già delibato la questione del prezzo residuo, affermando “Né si può sostenere l’invalidità dell’offerta di pagamento di Sergio e [OSCURATO:PERSONA] sol perché riferita non all’intero prezzo di lire 250 milioni ma solo della minor somma di lire 230 milioni: difatti il pagamento della somma di lire 20.000.000 era già stato offerto (a titolo di acconto e di caparra) addirittura prima della proposizione della domanda giudiziale ed era stato ingiustificatamente rifiutato dal promittente venditore, il quale, rifiutando l’assegno, aveva certamente ostacolato l’adempimento di controparte (così incorrendo nella mora creditoris ai sensi dell’art. 1206 c.c.)”; che tale motivazione è conforme al diritto, né può fondatamente ipotizzarsi una pronunzia extra petitum; che il quinto motivo èugualmente infondato; che in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Sez. 3, n. 30607del 27 novembre 201 8 ) ; che la Corte d’appello si è pienamente mantenuta nei limiti di quanto consentitole dal predetto principio, giacché la disposizione censurata rientra all’interno del meccanismo previsto per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto; che anche l’ultimo motivo è infondatoperché il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3798 del 07/02/2022 Rv. 663935; Sez. 2 - , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 Rv. 649258); che pertanto la Corte d’appello non è incorsa in alcun vizio di ultrapetizione; che, quanto ai parametri applicati, la censura è inammissibile per difetto di interesse perché non indica – come invece avrebbe dovuto preliminarmente indicare - quale pregiudizio sia derivato : ciò rende superfluo delibare sulla applicabilità del DM n. 55/2014 al caso in esame; che la memoria depositata dai ricorrenti non offre elementi per la modifica del quadro testé esposto; che al rigetto del ricorso segue la condanna solidale de i ricorrent i alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che non vi sono le condizioni per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrent i al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 ( cinquemila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30518/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 8 (TEL E [OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E DE' CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 83 4/2021 depositata il27/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che – in fase di riassunzione, dopo la cassazione da parte di questa Suprema Corte (n. 24896/2018) -aveva disposto il trasferimento di un immobile in Comune di Varano de’ Melegari a favore di Sergio e [OSCURATO:PERSONA], così come a suo tempo già statuito del Tribunale di Lucca; che gli intimati hanno resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoriedifensive.; Considerato: che il ricorso è affidato a sei formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c., si invoca nullità della sentenza per violazione degli artt. 158 e 383 c.p.c., giacché la causa sarebbe stata decisa dalla stessa sezione che aveva già conosciuto e giudicato la sentenza poi cassata; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., giacché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto completa l’offerta avversaria di corresponsione del prezzo, che invece era parziale, perché non comprendeva anche il pagamento di lire 20.000.000, corrispondente all’acconto-caparra; che, col terzo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., posto che, in tal modo, la sentenza della Corte territoriale avrebbe statuito oltre la domanda proposta dagli attori; che con il quarto si allega l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla mancata corresponsione della caparra, per la quale, oltre tutto, neppure era stata fatta un’offerta formale o informale; che, col quinto, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché, disponendo che le controparti, in caso di rifiuto del pagamento, mettessero a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta, mediante deposito su un libretto postale, la Corte d’appello sarebbe incorsa in extrapetizione; che, attraverso il sesto, infine, (indicato col n. 5 per mero refus o del redattore)ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 385 c.p.c., in relazione agli artt. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., per aver i giudici del rinvio arbitrariamente regolato anche le spese del precedente giudizio d’appello e per av ere errato nella applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, entrato in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di appello; che il primo motivo è destituito di fondamento; che la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmentediverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dallasezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne trasezioni o le persone fisiche dei magistrati (Sez.2, n. 2114 del 29 ge nnaio 20 21 ); che, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di allegare e provare che la pronuncia dirinvio era stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata conrinvio (Sez. 3, n. 36629 del 25 novembre 2021); che il secondo, il terzo ed il quarto mezzo – suscettibili di una trattazione congiunta, per la loro connessione logica – non hanno ragion d’essere; che, infatti, in proposito la Corte d’appello aveva già delibato la questione del prezzo residuo, affermando “Né si può sostenere l’invalidità dell’offerta di pagamento di Sergio e [OSCURATO:PERSONA] sol perché riferita non all’intero prezzo di lire 250 milioni ma solo della minor somma di lire 230 milioni: difatti il pagamento della somma di lire 20.000.000 era già stato offerto (a titolo di acconto e di caparra) addirittura prima della proposizione della domanda giudiziale ed era stato ingiustificatamente rifiutato dal promittente venditore, il quale, rifiutando l’assegno, aveva certamente ostacolato l’adempimento di controparte (così incorrendo nella mora creditoris ai sensi dell’art. 1206 c.c.)”; che tale motivazione è conforme al diritto, né può fondatamente ipotizzarsi una pronunzia extra petitum; che il quinto motivo èugualmente infondato; che in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Sez. 3, n. 30607del 27 novembre 201 8 ) ; che la Corte d’appello si è pienamente mantenuta nei limiti di quanto consentitole dal predetto principio, giacché la disposizione censurata rientra all’interno del meccanismo previsto per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto; che anche l’ultimo motivo è infondatoperché il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3798 del 07/02/2022 Rv. 663935; Sez. 2 - , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 Rv. 649258); che pertanto la Corte d’appello non è incorsa in alcun vizio di ultrapetizione; che, quanto ai parametri applicati, la censura è inammissibile per difetto di interesse perché non indica – come invece avrebbe dovuto preliminarmente indicare - quale pregiudizio sia derivato : ciò rende superfluo delibare sulla applicabilità del DM n. 55/2014 al caso in esame; che la memoria depositata dai ricorrenti non offre elementi per la modifica del quadro testé esposto; che al rigetto del ricorso segue la condanna solidale de i ricorrent i alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che non vi sono le condizioni per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrent i al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 ( cinquemila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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