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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16435/2026

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ricorrente-nonché-intimati-avverso l’ORDINANZA della Corte Suprema di cassazione, Sez.

II, n.3371/2025 del 10 febbraio 2025.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato il 1° agosto 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha evocatoin giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Vicenza,proponendo domanda di regolamento del confine tra i fondi delle parti.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e chiedendo, in viariconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a proprio favore,del complesso immobiliare insistente sui mappali 603, 876, 875, 692, 1032,1016 e 1360, inclusi i fabbricati distinti dalle particelle 1363 e 1364, intestato inparte a [OSCURATO:SOCIETA]. e, in parte, a [OSCURATO:SOCIETA]In subordine, sempre in via riconvenzionale, il Danieli ha spiegato domandadi accessione invertita, ex art. 938 c.c., e, in ulteriore subordine, ha invocatol’applicazione dell’art. 936 c.c.Si è costituita in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria dei mappali 692 e 1032,chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale del Danieli,relativamente ai beni immobili indicati.Si è costituita anche [OSCURATO:PERSONA], eccependo la propria carenza dilegittimazione passiva, e confermando l’intervenuta maturazione, in capo alDanieli, dell’usucapione di tutto il compendio immobiliare di cui era causa.Con sentenza n. 1265/2022, il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domandariconvenzionale del Danieli, evidenziando la natura indeterminata del suooggetto e, comunque, il mancato conseguimento della prova della sussistenzadei requisiti previsti per il riconoscimento dell’invocata usucapione delcompendio immobiliare oggetto di causa; il difetto del presupposto perl’applicazione dell’art. 938 c.c., in assenza di occupazione parziale del fondouna piscina totalmente interrata, di alcune strutture per ricovero di attrezzi e diuna piccola tettoia; la mancanza della dimostrazione delle spese sostenute, inrelazione alla domanda ex art. 936 c.c.

Ha accolto, invece, la domandaprincipale, regolando il confine in coerenza con quanto proposto dal CTU.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Con sentenza n. 2160/2023, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato iData pubblicazione 27/05/2026gravami separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] la decisione di prime cure, che ha confermato, osservando che larelazione con la res vantata dal Danieli aveva avuto inizio in forza della tolleranzalegata ai rapporti societari e familiari esistenti tra le parti e, segnatamente, tral’attore in riconvenzionale e la società [OSCURATO:SOCIETA]Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a quattro motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. mentre gli altri intimati, [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva.A seguito della proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi di quantoprevisto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente, con istanza in data 2 maggio2024, corredata da nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositatomemoria.Questa sezione della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3371/2025 del 10febbraio 2025, ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato il secondo eil terzo motivo in parte assorbiti, affermandone l’inammissibilità o l’infondatezzaper il resto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] srl si è difesa con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto attività.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONEIl Collegio ritiene necessario, ai fini della definizione del ricorso, consultare ifascicoli dei gradi di merito.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Data pubblicazione 27/05/2026Pertanto, dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, in modo che laCancelleria possa procedere alla loro acquisizione.

P.Q.MLa Corte,- rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria provveda adacquisire i fascicoli del I e del II grado di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-nonché-intimati-avverso l’ORDINANZA della Corte Suprema di cassazione, Sez. II, n.3371/2025 del 10 febbraio 2025.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato il 1° agosto 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha evocatoin giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Vicenza,proponendo domanda di regolamento del confine tra i fondi delle parti.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e chiedendo, in viariconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a proprio favore,del complesso immobiliare insistente sui mappali 603, 876, 875, 692, 1032,1016 e 1360, inclusi i fabbricati distinti dalle particelle 1363 e 1364, intestato inparte a [OSCURATO:SOCIETA]. e, in parte, a [OSCURATO:SOCIETA]In subordine, sempre in via riconvenzionale, il Danieli ha spiegato domandadi accessione invertita, ex art. 938 c.c., e, in ulteriore subordine, ha invocatol’applicazione dell’art. 936 c.c.Si è costituita in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria dei mappali 692 e 1032,chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale del Danieli,relativamente ai beni immobili indicati.Si è costituita anche [OSCURATO:PERSONA], eccependo la propria carenza dilegittimazione passiva, e confermando l’intervenuta maturazione, in capo alDanieli, dell’usucapione di tutto il compendio immobiliare di cui era causa.Con sentenza n. 1265/2022, il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domandariconvenzionale del Danieli, evidenziando la natura indeterminata del suooggetto e, comunque, il mancato conseguimento della prova della sussistenzadei requisiti previsti per il riconoscimento dell’invocata usucapione delcompendio immobiliare oggetto di causa; il difetto del presupposto perl’applicazione dell’art. 938 c.c., in assenza di occupazione parziale del fondouna piscina totalmente interrata, di alcune strutture per ricovero di attrezzi e diuna piccola tettoia; la mancanza della dimostrazione delle spese sostenute, inrelazione alla domanda ex art. 936 c.c. Ha accolto, invece, la domandaprincipale, regolando il confine in coerenza con quanto proposto dal CTU.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Con sentenza n. 2160/2023, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato iData pubblicazione 27/05/2026gravami separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] la decisione di prime cure, che ha confermato, osservando che larelazione con la res vantata dal Danieli aveva avuto inizio in forza della tolleranzalegata ai rapporti societari e familiari esistenti tra le parti e, segnatamente, tral’attore in riconvenzionale e la società [OSCURATO:SOCIETA]Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a quattro motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. mentre gli altri intimati, [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva.A seguito della proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi di quantoprevisto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente, con istanza in data 2 maggio2024, corredata da nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositatomemoria.Questa sezione della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3371/2025 del 10febbraio 2025, ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato il secondo eil terzo motivo in parte assorbiti, affermandone l’inammissibilità o l’infondatezzaper il resto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] srl si è difesa con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto attività.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONEIl Collegio ritiene necessario, ai fini della definizione del ricorso, consultare ifascicoli dei gradi di merito.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Data pubblicazione 27/05/2026Pertanto, dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, in modo che laCancelleria possa procedere alla loro acquisizione. P.Q.MLa Corte,- rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria provveda adacquisire i fascicoli del I e del II grado di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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