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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07896/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7376-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 182/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla LIOMATIC S .

P .

A . alcuni avvisi di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2011, conseguenti a sovrafatturazione connessa alla partecipazione della società contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 380/2018, rigettò il ricorso; che la LIOMATIC S .

P .

A .propose, quindi appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 182/01/2019, depositata il 17/07/2019, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (1) alcuna decadenza dal potere impositivo fosse maturata nella specie, essendo “dirimente …l’aver raccolto informazioni che obbligano il verificatore a presentare la denuncia per un reato tributario prima che il termine di decadenza sia spirato” (cfr. p. 1 della motivazione, penultimo cpv.) e (2) sussistessero, “in relazione a fenomeni di falsa fatturazione totale o parziale” (cfr. ivi, ult. cpv.)gli estremi per procedere ad accertamento induttivo, con (3) onere della prova – circa l’effettiva sussistenza delle operazioni contestate – a carico della parte contribuente, (4) onere ritenuto non assolto nella specie, non potendo “tale prova consistere nella semplice esibizione delle fatture o nell’indicare una contabilità formalmente ineccepibile o nella dimostrazione del ricorso a mezzi di pagamento oggettivamente tracciabili” (cfr. p. 2 della motivazione, prime tre righe); che avverso tale decisione la LIOMATIC S .

P .

A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevata, in via del tutto preliminare, la superfluità dei quesiti di diritto articolati dalla difesa della parte ricorrente in calce a ciascun motivo di ricorso: ed infatti, l'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avversosentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall'art. 47 della l. n. 69 del 2009(Cass., Sez. 5, 19.11.2014, n. 24597 , Rv. 633409 - 01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza […] per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

Inoperatività dell’art. 43 DPR 600/73 per accertamento inerente il recupero IRAP” (cfr. ricorso p. 6); che il motivo è infondato; che la sentenza impugnata in realtà affronta il tema della sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento senza distinguere tra le diverse riprese oggetto di impugnazione: sicché deve dedursi che i giudici di appello si siano pronunziati (per disattenderla) anche in relazione alla dedotta inapplicabilità della disciplina in questione all’I.R.A.P.; che discende da quanto precede come non si versi, nella specie,in una ipotesi di un’omessa pronunzia quanto, al più, di violazione di legge, non oggetto, tuttavia, di specifica impugnazione nelpresente giudizio di legittimità; che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza […] per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

Inoperatività dell’art. 43 DPR 600/73 per accertamento inerente fattispecie non penalmente rilevante” (cfr. ricorso p. 11); che il motivo è inammissibile; che il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass., Sez. 5, n. 24576 del 09/08/2022 (Rv. 665797 -01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come il motivo non solo non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale affronta espressamente la tematica degli esborsi relativi alla locazione di unità immobiliari,concludendo nel senso che il relativo costo “era gonfiato rispetto ai tariffari di mercato” (cfr. p. 2 della sentenza impugnata, secondo cpv.) - riconoscendo, dunque, l’astratta rilevanza penale della fattispecie, in termini di sovrafatturazione cd.

“qualitativa”, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ma pecca, altresì, di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere parte ricorrente trascritto il contenuto, da un lato, delle fatture evocate dalla (C.T.P., prima e) dalla C.T.R. (poi) a fondamento della rilevanza penale della fattispecie in esame e, dall’altro, delle denunzie sporte dall’Ufficio, così precludendo al Collegio qualsivoglia valutazione circa il fatto che anche quelle fossero incluse nella denunzia presentata dall’Ufficio all’A.G.; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso, p. 17), per avere la C.T.R. – paradossalmente - confermato la legittimità dell’atto impositivo impugnato, sulla base “delle prove e delle motivazioni addotte dall’odierno ricorrente”, con la conseguenza che “la motivazione…è in palese contrasto con il dispositivo” (cfr. ivi, p. 18); che con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso, p. 23), per avere la C.T.R. – paradossalmente - c onfermato la legittimità dell’atto impositivo impugnato, sulla base “delle prove e delle motivazioni addotte dall’odierno ricorrente”, con la conseguenza che “la motivazione…è in palese contrasto con il dispositivo” (cfr. ivi, p. 23) che i motivi - suscett ibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono inammissibili; che, premesso che i motivi non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata, laddove la C.T.R. - contrariamente all’assunto della odierna ricorrente – fonda la legittimità dell’accertamento impugnato su un fenomeno di inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alla ripresa, anche sub specie di sovrafatturazione cd. qualitativa, rispetto alla quale i giudici di appello hanno ritenuto non assolto, da parte della contribuente, l’onere della prova sulla stessa gravante (“…la Liomatic si è difesa semplicemente affermando…in verità non è così…la Associazione di Pallavolo si era avvalsa della [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente per aggirare la legge sul trattamento fiscale degli enti sportivi mentre il costo per la locazione degli immobili era gonfiato…”), osserva in ogni caso il Collegio come le censure in esame in realtà veicolano innanzi a questa Corte un vizio di motivazione contraddittoria, non più denunziabile a cagione della data di deposito della sentenza impugnata (17.7.2019), per ciò stessa soggetta, ratione temporis, alla disciplina del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120- 01); Ritenuto, inconclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della LIOMATIC S .

P .

A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna la LIOMATIC S .

P .

A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 7.830,00 (settemilaottocentotrenta/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7376-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 182/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla LIOMATIC S . P . A . alcuni avvisi di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2011, conseguenti a sovrafatturazione connessa alla partecipazione della società contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 380/2018, rigettò il ricorso; che la LIOMATIC S . P . A .propose, quindi appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 182/01/2019, depositata il 17/07/2019, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (1) alcuna decadenza dal potere impositivo fosse maturata nella specie, essendo “dirimente …l’aver raccolto informazioni che obbligano il verificatore a presentare la denuncia per un reato tributario prima che il termine di decadenza sia spirato” (cfr. p. 1 della motivazione, penultimo cpv.) e (2) sussistessero, “in relazione a fenomeni di falsa fatturazione totale o parziale” (cfr. ivi, ult. cpv.)gli estremi per procedere ad accertamento induttivo, con (3) onere della prova – circa l’effettiva sussistenza delle operazioni contestate – a carico della parte contribuente, (4) onere ritenuto non assolto nella specie, non potendo “tale prova consistere nella semplice esibizione delle fatture o nell’indicare una contabilità formalmente ineccepibile o nella dimostrazione del ricorso a mezzi di pagamento oggettivamente tracciabili” (cfr. p. 2 della motivazione, prime tre righe); che avverso tale decisione la LIOMATIC S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevata, in via del tutto preliminare, la superfluità dei quesiti di diritto articolati dalla difesa della parte ricorrente in calce a ciascun motivo di ricorso: ed infatti, l'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avversosentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall'art. 47 della l. n. 69 del 2009(Cass., Sez. 5, 19.11.2014, n. 24597 , Rv. 633409 - 01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza […] per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Inoperatività dell’art. 43 DPR 600/73 per accertamento inerente il recupero IRAP” (cfr. ricorso p. 6); che il motivo è infondato; che la sentenza impugnata in realtà affronta il tema della sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento senza distinguere tra le diverse riprese oggetto di impugnazione: sicché deve dedursi che i giudici di appello si siano pronunziati (per disattenderla) anche in relazione alla dedotta inapplicabilità della disciplina in questione all’I.R.A.P.; che discende da quanto precede come non si versi, nella specie,in una ipotesi di un’omessa pronunzia quanto, al più, di violazione di legge, non oggetto, tuttavia, di specifica impugnazione nelpresente giudizio di legittimità; che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza […] per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Inoperatività dell’art. 43 DPR 600/73 per accertamento inerente fattispecie non penalmente rilevante” (cfr. ricorso p. 11); che il motivo è inammissibile; che il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass., Sez. 5, n. 24576 del 09/08/2022 (Rv. 665797 -01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come il motivo non solo non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale affronta espressamente la tematica degli esborsi relativi alla locazione di unità immobiliari,concludendo nel senso che il relativo costo “era gonfiato rispetto ai tariffari di mercato” (cfr. p. 2 della sentenza impugnata, secondo cpv.) - riconoscendo, dunque, l’astratta rilevanza penale della fattispecie, in termini di sovrafatturazione cd. “qualitativa”, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ma pecca, altresì, di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere parte ricorrente trascritto il contenuto, da un lato, delle fatture evocate dalla (C.T.P., prima e) dalla C.T.R. (poi) a fondamento della rilevanza penale della fattispecie in esame e, dall’altro, delle denunzie sporte dall’Ufficio, così precludendo al Collegio qualsivoglia valutazione circa il fatto che anche quelle fossero incluse nella denunzia presentata dall’Ufficio all’A.G.; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso, p. 17), per avere la C.T.R. – paradossalmente - confermato la legittimità dell’atto impositivo impugnato, sulla base “delle prove e delle motivazioni addotte dall’odierno ricorrente”, con la conseguenza che “la motivazione…è in palese contrasto con il dispositivo” (cfr. ivi, p. 18); che con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso, p. 23), per avere la C.T.R. – paradossalmente - c onfermato la legittimità dell’atto impositivo impugnato, sulla base “delle prove e delle motivazioni addotte dall’odierno ricorrente”, con la conseguenza che “la motivazione…è in palese contrasto con il dispositivo” (cfr. ivi, p. 23) che i motivi - suscett ibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono inammissibili; che, premesso che i motivi non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata, laddove la C.T.R. - contrariamente all’assunto della odierna ricorrente – fonda la legittimità dell’accertamento impugnato su un fenomeno di inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alla ripresa, anche sub specie di sovrafatturazione cd. qualitativa, rispetto alla quale i giudici di appello hanno ritenuto non assolto, da parte della contribuente, l’onere della prova sulla stessa gravante (“…la Liomatic si è difesa semplicemente affermando…in verità non è così…la Associazione di Pallavolo si era avvalsa della [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente per aggirare la legge sul trattamento fiscale degli enti sportivi mentre il costo per la locazione degli immobili era gonfiato…”), osserva in ogni caso il Collegio come le censure in esame in realtà veicolano innanzi a questa Corte un vizio di motivazione contraddittoria, non più denunziabile a cagione della data di deposito della sentenza impugnata (17.7.2019), per ciò stessa soggetta, ratione temporis, alla disciplina del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120- 01); Ritenuto, inconclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della LIOMATIC S . P . A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la LIOMATIC S . P . A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 7.830,00 (settemilaottocentotrenta/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 07896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris