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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48120/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1960; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 giugno 1979; avverso l'ordinanza del 20 marzo 2023, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 31 luglio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i relativi allegati, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata il 7 gennaio 2020, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (in cui era stato originariamente disposto il sequestro), disponeva la confisca delle quote, ritenute nella disponibilità di quest'ultimo, della società [OSCURATO:PERSONA].

Investito dell'opposizione proposta dai titolari formali delle quote della detta società ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale confermava il provvedimento ablatorio, ma l'ordinanza reiettiva veniva annullata da questa Corte (con sentenza n 5704 del 2023), sul rlievo per cui la motivazione a sostegno della ritenuta disponibilità delle quote oggetto di confisca si risolveva "nella sola frase sub 1), ovvero che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Cali.

Per riempire di contenuto questa affermazione il giudice dell'opposizione fa riferimento alla pagina 3 della ordinanza di confisca del 7 gennaio 2020, che, però, come rileva il ricorso, non cita mai la [OSCURATO:PERSONA] srl, che è menzionata soltanto direttamente nel dispositivo.

In particolare, la pag. 3 della ordinanza di confisca è mirata sulla posizione di tale [OSCURATO:PERSONA], e sulla circostanza che sia stato provato che la stessa fosse una mera prestanome.

L'ordinanza non menziona, invece, espressamente Zuppante e Fazio come "testa di legno" di Calì.

È ben possibile che la natura di "testa di legno" di Cardarelli sia rilevante anche per individuare il reale assetto proprietario della [OSCURATO:PERSONA] srl, ma quale sia il collegamento tra l'una e l'altra non è esplicitato nel provvedimento impugnato".

Celebrato il giudizio di rinvio, il Gip confermava la misura disposta, rilevando, quali elementi probanti l'interposizione fittizia: le intercettazioni (dalle quali emergerebbe una certa superiorità gerarchica del Cali nei confronti della Zuppante); i pregressi rapporti di natura illecita tra i due (arrestati congiuntamente); la disponibilità di locali da parte del Cali all'interno della sede della SGR; le dichiarazioni del teste Marcaccini; gli esiti della perquisizione effettuata a carico del Calì e la conseguente disponibilità accertata da parte di quest'ultimo di documentazione riferibile alla SGR.

Avverso tale provvedimento ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, a mezzo di un unico articolato motivo, la sostanziale inesistenza della motivazione avendo il Tribunale posto a sostegno dei provvedimento impugnato le medesime argomentazioni che lo stesso Gip, nel disporre la restituzione delle quote originariamente sequestrate, aveva originariamente ritenuto insufficienti per ricondurre al Cali l'effettiva disponibilità della società.

D'altronde, continua la difesa, anche a prescindere dalla rilevata contraddizione, le dichiarazioni rese dal teste Marcaccini sarebbero radicalmente assertive, la Zuppante si occupava di intermediazione immobiliare anche prima di conoscere il Cali e le vicende illecite si riferivano ad un arresto avvenuto nel 2007, il cui procedimento si è definito con l'assoluzione degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] Va premesso che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies

I. 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata.

In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

Il giudice, a sua volta, ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Rv. 269711).

Ciò considerato, il ricorrente deduce la sostanziale inesistenza della motivazione avendo il Tribunale posto a sostegno del provvedimento impugnato le stesse argomentazioni che lo stesso Gip, nel disporre la restituzione delle quote originariamente sequestrate, aveva ritenuto insufficienti per ricondurre al Calì l'effettiva disponibilità della società.

L'assunto è infondato.

Effettivamente, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228).

Ciononostante, tale preclusione - preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento - concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte ed opera, conseguentemente, "allo stato degli atti", con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555).

Ebbene il provvedimento richiamato dalla difesa, del 27 giugno 2018, ha disposto la restituzione dei beni confiscati alla luce della ritenuta assenza di elementi sufficienti a ricondurre all'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'effettiva e indiretta disponibilità della predetta società; elementi evidenziati nei rapporti economici emersi tra l'imputato e il legale rappresentante della società e nella parallela disponibilità di un locale all'interno della sede della società.R7 Per come si è detto, invece, il provvedimento impugnato fonda la decisione evidenziando: le intercettazioni (dalle quali emergerebbe una certa superiorità gerarchica del Calì nei confronti della Zuppante); i pregressi rapporti di natura illecita tra i due (arrestati congiuntamente); la disponibilità di locali da parte del Calì all'interno della sede della SGR; le dichiarazioni del teste Marcaccini; gli esiti della perquisizione effettuata a carico del Calì e la conseguente disponibilità accertata da parte del Calì di documentazione riferibile alla SGR.

Elementi oggettivamente diversi e ulteriori rispetto a quanto rilevato nel provvedimento richiamato dalla difesa che, in quanto tali, legittimano autonomamente il provvedimento ablatorio.

Ciò considerato, le ulteriori censure sono inammissibili sia perché versate integralmente in fatto (in quanto dirette a contestare la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Marcaccini o dei rapporti tra la Zuppante e il Calì), sia perché, comunque, volte a far valere un asserito vizio di motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1960; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 giugno 1979; avverso l'ordinanza del 20 marzo 2023, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 31 luglio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i relativi allegati, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata il 7 gennaio 2020, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (in cui era stato originariamente disposto il sequestro), disponeva la confisca delle quote, ritenute nella disponibilità di quest'ultimo, della società [OSCURATO:PERSONA]. Investito dell'opposizione proposta dai titolari formali delle quote della detta società ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale confermava il provvedimento ablatorio, ma l'ordinanza reiettiva veniva annullata da questa Corte (con sentenza n 5704 del 2023), sul rlievo per cui la motivazione a sostegno della ritenuta disponibilità delle quote oggetto di confisca si risolveva "nella sola frase sub 1), ovvero che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Cali. Per riempire di contenuto questa affermazione il giudice dell'opposizione fa riferimento alla pagina 3 della ordinanza di confisca del 7 gennaio 2020, che, però, come rileva il ricorso, non cita mai la [OSCURATO:PERSONA] srl, che è menzionata soltanto direttamente nel dispositivo. In particolare, la pag. 3 della ordinanza di confisca è mirata sulla posizione di tale [OSCURATO:PERSONA], e sulla circostanza che sia stato provato che la stessa fosse una mera prestanome. L'ordinanza non menziona, invece, espressamente Zuppante e Fazio come "testa di legno" di Calì. È ben possibile che la natura di "testa di legno" di Cardarelli sia rilevante anche per individuare il reale assetto proprietario della [OSCURATO:PERSONA] srl, ma quale sia il collegamento tra l'una e l'altra non è esplicitato nel provvedimento impugnato". Celebrato il giudizio di rinvio, il Gip confermava la misura disposta, rilevando, quali elementi probanti l'interposizione fittizia: le intercettazioni (dalle quali emergerebbe una certa superiorità gerarchica del Cali nei confronti della Zuppante); i pregressi rapporti di natura illecita tra i due (arrestati congiuntamente); la disponibilità di locali da parte del Cali all'interno della sede della SGR; le dichiarazioni del teste Marcaccini; gli esiti della perquisizione effettuata a carico del Calì e la conseguente disponibilità accertata da parte di quest'ultimo di documentazione riferibile alla SGR. Avverso tale provvedimento ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, a mezzo di un unico articolato motivo, la sostanziale inesistenza della motivazione avendo il Tribunale posto a sostegno dei provvedimento impugnato le medesime argomentazioni che lo stesso Gip, nel disporre la restituzione delle quote originariamente sequestrate, aveva originariamente ritenuto insufficienti per ricondurre al Cali l'effettiva disponibilità della società. D'altronde, continua la difesa, anche a prescindere dalla rilevata contraddizione, le dichiarazioni rese dal teste Marcaccini sarebbero radicalmente assertive, la Zuppante si occupava di intermediazione immobiliare anche prima di conoscere il Cali e le vicende illecite si riferivano ad un arresto avvenuto nel 2007, il cui procedimento si è definito con l'assoluzione degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] Va premesso che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice, a sua volta, ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Rv. 269711). Ciò considerato, il ricorrente deduce la sostanziale inesistenza della motivazione avendo il Tribunale posto a sostegno del provvedimento impugnato le stesse argomentazioni che lo stesso Gip, nel disporre la restituzione delle quote originariamente sequestrate, aveva ritenuto insufficienti per ricondurre al Calì l'effettiva disponibilità della società. L'assunto è infondato. Effettivamente, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228). Ciononostante, tale preclusione - preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento - concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte ed opera, conseguentemente, "allo stato degli atti", con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555). Ebbene il provvedimento richiamato dalla difesa, del 27 giugno 2018, ha disposto la restituzione dei beni confiscati alla luce della ritenuta assenza di elementi sufficienti a ricondurre all'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'effettiva e indiretta disponibilità della predetta società; elementi evidenziati nei rapporti economici emersi tra l'imputato e il legale rappresentante della società e nella parallela disponibilità di un locale all'interno della sede della società.R7 Per come si è detto, invece, il provvedimento impugnato fonda la decisione evidenziando: le intercettazioni (dalle quali emergerebbe una certa superiorità gerarchica del Calì nei confronti della Zuppante); i pregressi rapporti di natura illecita tra i due (arrestati congiuntamente); la disponibilità di locali da parte del Calì all'interno della sede della SGR; le dichiarazioni del teste Marcaccini; gli esiti della perquisizione effettuata a carico del Calì e la conseguente disponibilità accertata da parte del Calì di documentazione riferibile alla SGR. Elementi oggettivamente diversi e ulteriori rispetto a quanto rilevato nel provvedimento richiamato dalla difesa che, in quanto tali, legittimano autonomamente il provvedimento ablatorio. Ciò considerato, le ulteriori censure sono inammissibili sia perché versate integralmente in fatto (in quanto dirette a contestare la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Marcaccini o dei rapporti tra la Zuppante e il Calì), sia perché, comunque, volte a far valere un asserito vizio di motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della