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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27733/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41551/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi enunciati sono privi della puntuale indicazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (motivo n. 2) e, in ogni caso, sono manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (sul motivo n. 1, con cui si contesta l'elemento oggettivo del reato, cfr. pag. 3 sentenza impugnata; sul motivo n. 3, cfr. pag. 5 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto e sulla inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen); quanto al trattamento sanzionatorio i motivi sono manifestamente infondati / in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 4).

In relazione al motivo n. 5, va rilevato che la sentenza impugnata h fatto corretta applicazione del principio di diritto precisato da Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413 - 01, secondo cui, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nei casi, come quello in esame, in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M, IN CANCELLrAgA 23 LU3 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa A.'a zente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41551/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi enunciati sono privi della puntuale indicazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (motivo n. 2) e, in ogni caso, sono manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (sul motivo n. 1, con cui si contesta l'elemento oggettivo del reato, cfr. pag. 3 sentenza impugnata; sul motivo n. 3, cfr. pag. 5 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto e sulla inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen); quanto al trattamento sanzionatorio i motivi sono manifestamente infondati / in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 4). In relazione al motivo n. 5, va rilevato che la sentenza impugnata h fatto corretta applicazione del principio di diritto precisato da Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413 - 01, secondo cui, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nei casi, come quello in esame, in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M, IN CANCELLrAgA 23 LU3 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa A.'a zente
Sentenza Cassazione n. 27733/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris