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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1987

Cassazione n. 04394/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 2 e 4, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo A), 635, secondo comma, cod. pen. (capo B) e 612, secondo e terzo comma, cod. pen. (capo C), in continuazione; con i motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata eccependo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del delitto di cui al capo A) nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. (primo motivo) e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonché di dosimetria sanzionatoria con riferimento al minimo della pena ed al minimo aumento per la continuazione (secondo motivo); ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; invero, con riferimento al primo motivo, occorre ribadire che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, P.M. in proc.

Salvi, Rv. 280857); è stato affermato, inoltre, che in tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art. 678 cod. pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi a oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Lucenti, Rv. 208255; conforme, di recente, Sez. 1, n. 35603 del 21/10/2025, Baratto, Rv. 288775); di conseguenza, integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020, Morante, Rv. 279104; Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344); in ossequio a tali principi, la sentenza impugnata dà adeguato e specifico conto delle evidenze - il danneggiamento del muro adiacente al cancello di ingresso, della recinzione e dell'autovettura parcheggiata ad opera dell'ordigno esplosivo posto all'ingresso dell'abitazione, che ha generato la dispersione di detriti di cemento a distanza di diversi metri, nonché la capacità esplosiva dell'ordigno, evidenziata dai rilievi tecnici effettuati, idonea a determinare lesioni gravissime o il decesso di chi si fosse trovato nelle vicinanze - per le quali ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 4, legge n. 895 del 1967 e, dunque, che la condotta dell'imputato non possa integrare la diversa fattispecie contravvenzionale; nello specifico, la rilevanza dell'effetto distruttivo dei danni cagionati dall'esplosione - che, nella prospettazione difensiva, difetterebbe in ragione dell'ubicazione del muro dell'abitazione al di fuori del centro abitato e dell'orario notturno in cui è avvenuto il fatto - è stata esaustivamente ricostruita, con motivazione ancorata alle risultanze processuali, risolvendosi la censura in una doglianza di merito, per tale ragione inammissibile; analoga considerazione deve effettuarsi con riferimento al secondo motivo di ricorso - con il quale si censura il giudizio attinente alle circostanze attenuanti generiche perché ancorato ai soli precedenti penali dell'imputato e alla gravità dei fatti - che deve dirsi manifestamente infondato alla luce della valorizzazione, nella sentenza impugnata, dell'atteggiamento tenuto dall'imputato (il quale aveva mentito sulla natura dell'ordigno), dell'assenza di elementi positivamente valutabili, oltre che dei precedenti penali; l'immediata ammissione dei fatti, le modalità non allarmanti della condotta, le condizioni personali dell'imputato e il contegno processuale tenuto, di cui si lamenta l'omessa valutazione, non sono tuttavia elementi idonei a ravvisare le carenze motivazionali eccepite, posto che «al fine di ritenere o escludere le /L't-1 circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); in virtù dello stesso giudizio di disvalore, inoltre, è stato determinato il trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al reale disvalore del fatto e alla personalità dell'autore, dimostrandosi peraltro la censura, su tale punto, inammissibilmente generica; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 2 e 4, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo A), 635, secondo comma, cod. pen. (capo B) e 612, secondo e terzo comma, cod. pen. (capo C), in continuazione; con i motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata eccependo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del delitto di cui al capo A) nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. (primo motivo) e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonché di dosimetria sanzionatoria con riferimento al minimo della pena ed al minimo aumento per la continuazione (secondo motivo); ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; invero, con riferimento al primo motivo, occorre ribadire che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, P.M. in proc. Salvi, Rv. 280857); è stato affermato, inoltre, che in tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art. 678 cod. pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi a oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Lucenti, Rv. 208255; conforme, di recente, Sez. 1, n. 35603 del 21/10/2025, Baratto, Rv. 288775); di conseguenza, integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020, Morante, Rv. 279104; Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344); in ossequio a tali principi, la sentenza impugnata dà adeguato e specifico conto delle evidenze - il danneggiamento del muro adiacente al cancello di ingresso, della recinzione e dell'autovettura parcheggiata ad opera dell'ordigno esplosivo posto all'ingresso dell'abitazione, che ha generato la dispersione di detriti di cemento a distanza di diversi metri, nonché la capacità esplosiva dell'ordigno, evidenziata dai rilievi tecnici effettuati, idonea a determinare lesioni gravissime o il decesso di chi si fosse trovato nelle vicinanze - per le quali ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 4, legge n. 895 del 1967 e, dunque, che la condotta dell'imputato non possa integrare la diversa fattispecie contravvenzionale; nello specifico, la rilevanza dell'effetto distruttivo dei danni cagionati dall'esplosione - che, nella prospettazione difensiva, difetterebbe in ragione dell'ubicazione del muro dell'abitazione al di fuori del centro abitato e dell'orario notturno in cui è avvenuto il fatto - è stata esaustivamente ricostruita, con motivazione ancorata alle risultanze processuali, risolvendosi la censura in una doglianza di merito, per tale ragione inammissibile; analoga considerazione deve effettuarsi con riferimento al secondo motivo di ricorso - con il quale si censura il giudizio attinente alle circostanze attenuanti generiche perché ancorato ai soli precedenti penali dell'imputato e alla gravità dei fatti - che deve dirsi manifestamente infondato alla luce della valorizzazione, nella sentenza impugnata, dell'atteggiamento tenuto dall'imputato (il quale aveva mentito sulla natura dell'ordigno), dell'assenza di elementi positivamente valutabili, oltre che dei precedenti penali; l'immediata ammissione dei fatti, le modalità non allarmanti della condotta, le condizioni personali dell'imputato e il contegno processuale tenuto, di cui si lamenta l'omessa valutazione, non sono tuttavia elementi idonei a ravvisare le carenze motivazionali eccepite, posto che «al fine di ritenere o escludere le /L't-1 circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); in virtù dello stesso giudizio di disvalore, inoltre, è stato determinato il trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al reale disvalore del fatto e alla personalità dell'autore, dimostrandosi peraltro la censura, su tale punto, inammissibilmente generica; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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