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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 07930/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5485/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via B. Oriani, 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via Pacuvio, 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocataAugusta Ciminelli -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA], 4B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] c he lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , v ia Germanico 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.E. [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, elettivamente domiciliata in Roma , v ia Emilia,86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il terzo anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -resistente- nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4662/2019 depositata il3.7.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 21.10.2011 il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Este, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (rispettivamente amministratori, sindaci e società di revisione contabile) per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni provocati alla procedura, quantificati nella somma di € 58.026.292,00 o nella somma veriore accertata in corso di causa.

A tal fine l’attore ha imputato a [OSCURATO:SOCIETA] di aver abusato del suo potere di direzione e coordinamento, attraverso una gestione contraria ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, funzionale al perseguimento di un interesse proprio in danno delle controllate.

Nel giudizio sono intervenuti sia il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, che ha proposto domanda risarcitoria per l’importo di € 184.848.118,25, sia il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che ha proposto domanda risarcitoria per l’importo di € 38.578,803,00.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, salvo [OSCURATO:PERSONA]Este, rimasto contumace, e sono state coinvolte le compagnie assicuratrici [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Roma con sentenza del 22.1.2014 ha rigettato le domande delle tre procedure fallimentari, attrice e intervenut e , ritenendo insussistente l’attività di eterodirezione abusiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] e rilevando che dal contratto di fornitura non emergevano specifiche disposizioni contrattuali idonee a generare una situazione di controllo esterno ex art.2359, comma 1, n.3, cod.civ. ovvero tali da attribuire a [OSCURATO:PERSONA] il potere di influire sulle attività delle società del gruppo e indirizzarne le scelte strategiche exart.2497 cod.civ.

2. Hanno proposto appello, in via principale, il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e in via incidentale gli intervenuti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, nonché, sempre in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno proposto appello incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Hanno invece resistito al gravame [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e AIG Europe. [OSCURATO:PERSONA]Este è rimasto contumace.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 3.7.2019 ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso la pronuncia sulla domanda avanzata ai sensi dell’art.2394 cod.civ. da parte del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e tuttavia, esaminata tale domanda, l’ha respinta nel merito; ha rigettato per il resto l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e gli appelli incidentali del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assorbito.

La Corte di appello ha posto a carico dei tre Fallimenti, attore e intervenuti, il 50% delle spese processuali delle altre parti, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese a [OSCURATO:PERSONA] e AIG [OSCURATO:PERSONA].

3. Secondo la Corte romana: a) era infondata l’eccezione di nullità degli atti introduttivi di primo e di secondo grado sufficientemente determinati quanto a petitum e causa petendi; b) sussisteva la legittimazione attiva del curatore fallimentare con riferimento ai crediti risarcitori di natura extracontrattuale perché essi non si sarebbero formati successivamente allo stato di insolvenza; c) l’ammissibilità dell’intervento dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. era stata criticata in modo inammissibile ex art.342 cod.proc.civ.; d) l’appello principale e quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano sufficientemente specifici ex art.342 cod.proc.civ.; e) il Tribunale era incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione ex art.2394 cod.civ. f) che tale domanda era tuttavia infondata nel merito , alla stregua del criterio della ragion più liquida, per la mancata prova di un danno risarcibile; g) che la situazione di controllo esterno doveva essere verificata con riferimento alla norma dell’art.2359, comma 1, n.3, cod.civ. e il vincolo contrattuale doveva essere rapporto al concreto rapporto negoziale, che doveva essere caratterizzato da un quid pluris sotto il profilo della particolarità, mentre la mono-committenza e la dipendenza tecnologica non dovevano essere imposte da circostanze oggettive; h) che negli accordi contrattuali mancava una clausola impositiva dell’obbligo di proseguire la fornitura, continuando a ricevere le prestazioni e aggravando l’esposizione debitoria; i) che la [OSCURATO:SOCIETA],ex monopolista, dopo la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, deteneva una oggettiva competenza tecnologica e la rete nazionale di telecomunicazioni, ed era obbligata alla stipulazione con gli operatori provati dei contratti di interconnessione; l) nessuno degli elementi addotti, sia presi singolarmente, sia considerati nel loro complesso , configurava una fattispecie di controllo esterno rilevante ex art. 2359, comma 1, n.3, e 2497, comma 1, cod.civ. m) la richiesta di consulenza tecnica aveva valenza esplorativa.

4. Avverso la predetta sentenza, non notificata, hanno proposto unitario ricorso per cassazione con atto notificato il 30.1.2020 il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, svolgendo tre motivi.

Hanno proposto controricorso [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato i sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di quattro motivi, perla cassazione della sentenza di secondo grado, quanto: a) alla nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.164, comma 4, e 163, n.3 e 4, cod.proc.civ.; b) alla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt.2043, 2395, cod.civ., 100 cod.proc.civ. e 31 l.fall.; c) alla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli art.105,112 e 342 cod.proc.civ.; d) alla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.112 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a depositare procura speciale alle litisenza svolgere attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]Este, [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sono rimasti intimati.

Hanno presentato memoria illustrativa i Fallimenti ricorrenti, e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Bonzi, [OSCURATO:PERSONA], Marmiroli. [OSCURATO:PERSONA]

5. In via preliminare il Collegio deve procedere all’esame delle numerose eccezioni preliminari di rito sollevate in generale dalle parti ricorrenti.

Altre eccezioni, relative a specifici motivi verranno invece esaminate in quella sede.

6. Non è fondata l’eccezione preliminare di violazione del principio di autosufficienza sollevata da alcuni controricorrenti per l’asserita omessa specificazione, individuazione ed allegazione dei documenti.

I documenti su cui si fonda il ricorso (tratti dalle produzioni dei precedenti gradi di giudizio) risultano tutti indicati nei relativi foliari (da cui emerge il fascicolo in cui ciascuno di essi è allegato e con quale indicizzazione) e sono acclusi nelle produzioni di primo e secondo grado depositate in originale cartaceo.

È il caso di rammentare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod.proc.civ., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, se, in ossequio al criterio di proporzionalità, non si traduca in un eccessivo formalismo.

Il principio di conseguenza, è rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Sez. 1, n. 12481 del 19.4.2022).

7. Non può essere accolta neppure l’eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n.12271/2012 resa in causa promossa da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] in bonis e proseguita dai relativi Fallim enti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per denunciare comportamenti concorrenziali sleali, abusi antitrust e abuso di dipendenza economica.

La stessa controricorrente chiarisce che in tale controversia non era mai stata dedotta l’eterodirezione su cui si fonda la presente azione, sicché non è dato vedere come si possa essere formato un giudicato ostativo, stante la pacifica diversità delle causae petendi delle azioni proposte nei due giudizi, che , come è noto , costituiscono uno degli elementi di identificazione delle azioni giudiziali, unitamente al petitum e alle personae.

8. La controcorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per il conflitto di interessi ravvisabile fra le due parti ricorrenti assistite da unico difensore, scaturente dalla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (holding capogruppo) nei confronti della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. per abuso di direzione e coordinamento della controllante nei confronti della controllata, descritto nello stesso atto introduttivo del [OSCURATO:PERSONA] ma sorprendentemente non fatto valere in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] fa presente di aver reagito a tale scelta, ritenuta sorprendente, del Fallimento attore, chiedendo e ottenendo la chiamata in causa del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ex art.106 e 269 cod.proc.civ., indicandola come l’effettiva responsabile del pregiudizio lamentato da parte attrice.

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] invoca a fondamento di tutto la propria argomentazione il principio giurisprudenziale dell’estensione automatica della domanda risarcitoria dell’attore nei confronti del terzo che sia stato chiamato in causa dal convenuto, che lo ha indicato come l’effettivo responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, senza bisogno che l’attore proponga alcuna istanza espressa.

Aggiunge ancora la controricorrente che alla stregua del rammentato principio l’accoglimento della domanda risarcitoria per effetto della propria chiamata di terzo responsabile avrebbe potuto condurre all’accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza si era prodotto, automaticamente, l’effetto processuale della presenza di una domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente conflitto di interessi fra le parti attualmente ricorrenti, rappresentate entrambe dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], che invece, invalidamente, aveva assunto con il ricorso per cassazione la difesa delle due parti in conflitto.

9. Secondo un ampio orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto didifesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 22772 del 25.9.2018; Sez. 1, n. 7363 del 23.3.2018; Sez. 6- 3, n. 1143 del 20.1.2020; Sez. 6 - 2, n. 17456 del 30.5.2022; Sez. 1, n. 8463 del 15.3.2022,).

È stato tuttavia precisato che nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro (Sez. 2, n. 24839 del 17.8.2022;Sez. 3, n. 15183 del 19.7.2005).

10. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario; diversamente nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Sez. 3, n. 516 del 15.1.2020; Sez.6 - 3, n. 15232 del 1.6.2021; Sez. 3 , n. 30601 del 27.11.2018, Rv. 651852 – 01; Sez. 1, n. 5580 del 8.3.2018; Sez. 1, n. 24294 del 29.11.2016; Sez. 3, n. 5400 del 5.3.2013; Sez. 3, n. 20610 del 7.10.2011).

11. La prima circostanza prospettata dalla controricorrente, ossia la potenziale suscettibilità della proposizione di una domanda risarcitoria da parte del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA] è ininfluente poiché tale domanda, per le più svariate ragioni che non compete alle controparti sindacare, non è stata proposta direttamente in giudizio da parte del [OSCURATO:PERSONA].

12. Con riferimento alla chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] come terzo responsabile da parte di [OSCURATO:PERSONA], la situazione si atteggia differentemente perché la domanda risarcitoria non è più solamente astratta e potenziale, in termini, cioè, di teorica proponibilità di una domanda, ma ha assunto una sua concretezza e attualità nel processo per effetto dell’iniziativa del convenuto chiamante.

Tuttavia, se è vero che la chiamata di terzo responsabile genera automaticamente una domanda risarcitoria dell’attore originario nei confronti del terzo, senza bisogno di espressa istanza, non si può negare all’attore il diritto di rifiutare il contraddittorio sul punto.

È opinione del Collegio che una parte non possa essere costretta, contro la sua volontà, a proporre una domanda contro un altro soggetto nei cui confronti non intende agire per le più svariate ragioni (familiari, morali, contrattuali, transattive, di opportunità) perché altrimenti si verrebbe a determinare un inaccettabile vulnus al diritto di azione costituzionalmente tutelato, anche nella libertà negativa di non esercitarlo.

Ovviamente –ça va sans dire – in questo caso si verifica comunque l’effetto liberatorio per il chiamante che abbia dimostrato la responsabilità del terzo verso cui l’attore originario si è rifiutato di estendere la domanda.

In altri termini, l’estensione della domanda attorea al terzo chiamato non concretizza una domanda nuova, ma nulla impedisce all’originario attore di omettere o rifiutarsi di estendere la propria domanda al terzo.

13. I Fallimenti ricorrenti, nel rispondere con la loro memoria alla avversaria eccezione, hanno riportato le conclusioni tratte dall’uno e dall’altro ricorrente, in tutto il corso del processo, per evidenziare che essi non avevano mai proposto, né recepito domande, nei reciproci confronti.

In tal modo gli attuali ricorrenti hanno mostrato chiaramente di non voler agire l’uno verso l’altro: a) non modificando mai le loro iniziali conclusioni, che non includevano domande reciproche (e in particolare, per quanto rileva domande del Fallimento della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione verso il Fallimento della controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione), b) agendo deliberatamente in appello con il ministero dello stesso difensore, sia pure con atti diversi (senza che sia stato eccepito o rilevato alcun conflitto), c) ricorrendo congiuntamente per la cassazione della sentenza impugnata con il ministero dello stesso difensore ed unico atto, senza recepire in alcun modo la possibilità di estensione automatica del contraddittorio; d) infine, ribadendo tale ferma volontà con la memoria illustrativa di replica all’eccezione di [OSCURATO:PERSONA].

14. V’è ancora da aggiungere sul punto che i due Fallimenti sono rappresentati da diversi Curatori e sono stati autorizzati a proporre ricorso per cassazione con lo stesso difensore dai rispettivi Giudici delegati, con implicita valutazione in concreto dell’assenza di un reale conflitto fra gli interessi delle due procedure.

15. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., i due Fallimenti ricorrenti ([OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquidazione) denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1176, 2392, 2394, 2403, 2407, 2409 e 2697 cod.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, con riferimento alla decisione della Corte di appello circa la responsabilità ex art.2394 degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione per il ritenuto mancato raggiungimento della prova del danno conseguente al comportamento addebitati.

16. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il danno imputato agli amministratori derivasse solo dai mancati pagamenti dell’i.v.a., senza tener conto degli altri comportamenti evidenziati nell’atto di citazione e in atto di appello, che sfociavano in una più ampia condotta di aggravamento del dissesto delle società; altrettanto erroneamente la Corte romanda aveva ritenuto che tale danno dovesse quantificarsi nella misura dell’ammissione al passivo dell’agente per la riscossione e che, infine, non fossero stati provati danno e nesso causale.

Dall’atto di citazione invece, secondo i ricorrenti, emergeva la contestazione agli amministratori di addebiti autonomi e indipendenti rispetto alle attività riconducibili alla eterodirezione delle società, che vengono elencati nelle pagine 16-18 del ricorso.

Il danno prodotto era stato indicato con riferimento alla differenza fra il valore dello stato passivo e il valore complessivo del compendio inventariato.

Di qui era scaturita la specificazione e quantificazione del petitum, basata sull’intero deficit patrimo niale, com’era possibile a fronte di violazioni del dovere di diligenza che siano così generalizzate da far pensare che l’erosione dell’intero patrimonio si fosse determinata a causa di esse.

Infine – aggiungono i ricorrenti - l’Agente per la riscossione, Equitalia, era stato ammesso al passivo per € 81.000,00 come si evinceva dal doc.25, seconda pagina.

16. La Corte di appello ha evidenziato a pagina 15 della sentenza impugnata che se era pur vero che ai componenti dell’organo gestorio erano state attribuite violazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle riconducibili alla eterodirezione della società, queste tuttavia riguardavano solamente una serie di violazioni della normativa relativa all’imposta sul valore aggiunto, oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate [ vale a dire: mancata applicazione del regime monofase ex art.74, comma 1, lettera d), d.p.r. 633/1972; omesso assoggettamento ad i.v.a. dei ricavi 2005-2007; errata applicazione dell’aliquota i.v.a. al 10% e non al 20% sul traffico prepagato ceduto ai phone centers nel periodo 2005-2006; mancata applicazione dell’i.v.a. sulle operazioni di code sharing e sulle schede telefoniche internazionali nel periodo 2005-2007].

17. Innanzitutto il motivo è inammissibile, come eccepiscono vari controricorrenti, e cioè Marmiroli, Pignanelli, Cuda, Bonzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che non aveva impugnato la sentenza di primo grado sul punto e non aveva perciò beneficiato del riesame della decisione sui capi a) e b) della sentenza impugnata che riguardavano solo il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

18. Il motivo è comunque inammissibile anche in quanto proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, per la contaminazione che presenta di mezzi eterogenei di ricorso.

Un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez.3, 23.6.2017, n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011, n.19443; Sez.5,29.2.2008 n.5471).

Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.09.2011).

Inoltre la ravvisata inammissibilità della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3 e 5, non può essere superata perché la formulazione del motivo non permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez.6, 9.8.2017 n. 19893; Sez.Un. 6.5.2015, n.9100; Sez.Un. 24.7.2013 n.17931).

19. In secondo luogo, i ricorrenti contestano l’interpretazione della domanda giudiziale formulata dal giudice del merito, nella specie volta ad accertare la non mera consequenzialità della domanda risarcitoria, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte la rilevazione e l’ interpretazione del contenuto della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito.

Essa è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.p roc.civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (Sez. 3, n. 11103 del 10.6.2020;Sez. 1, n. 29609 del 16.11.2018).

Il giudice in tal caso deve procedere, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Sez.

L, n. 27428 del 13.12.2005), soccorrendo a tal fine esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testo dell'atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 10840 del 10.7.2003; Sez.

U, n. 3041 del 13.2.2007), restando esclusi, evidentemente, i criteri ermeneutici soggettivi e oggettivi previsti per gli atti negoziali, che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (Sez. 3, n. 4754 del 9.3.2004; Sez. 1, n. 24847 del 24.11.2011; Sez. 3, n. 25853 del 9.12.2014; Sez. 3, n. 24480 del 4.11.2020 ).

La più recente giurisprudenza di questa Corte esclude che ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali siano utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. cod.civ. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa (Sez. 3, n. 24480 del 4.11.2020; Sez.3, n.25853 del 9.12.2014).

20. A fronte della ricordata specifica affermazione della sentenza impugnata, le ricorrenti riportano una serie di brani dell’atto di citazione, del tutto inidonei a dar conto del loro assunto, perché innanzitutto non riferibili soggettivamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione; in secondo luogo, affatto generici (pag.8 e pag.13 di atto di citazione di primo grado, citati al primo alinea di pag.16 e terzo alinea di pag.17 del ricorso), oppure relativi a violazioni i.v.a. (pag.8, pag.9, pag.10-11, pag.12, di atto di citazione di primo grado citati al secondo e terzo alinea di pag.16 e al primo esecondo alinea di pag.17 del ricorso).

In tutti questi passaggi non si rinviene alcun altro addebito agli amministratori e consequenzialmente ai sindaci e alla società di revisione (a cui per vero le responsabilità vengono estese molto genericamente) diverso rispetto a quelli, relativi alle violazioni i.v.a., esaminati e valutati dalla Corte capitolina.

Né a diverse conclusioni può indurre la richiesta finale di pag.42 dell’atto di citazione (pag.18 del ricorso) che, nell'addebitare gli atti di mala gestio, non contiene alcuna allegazione, precisa e specifica, di fatti e violazioni.

21. Le indicazioni relative al danno appaiono ancora una volta generiche e riferite al solo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre che affette da una apparente, o almeno non spiegata, incongruenza nella sommatoria eseguita (pag.19); esse, poi, non si confrontano – tantomeno con la necessaria attitudine confutatoria – con la ratio decidendi della mancata prova del danno.

22. L’assunto del primo paragrafo di pag. 21 del ricorso circa l’ammissione al passivo di Equitalia per oltre € 81.000,00 (importo, per vero, assai modesto rispetto alla posta in gioco) non è specifico e autosufficiente.

I ricorrenti non indicano in che cosa consista il doc.25, quando e come sia stato prodotto in giudizioe non lo localizzano debitamente negli atti di causa, come era loro onere ex art.366, n.6, cod.proc.civ.

23. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2395 e 2497 sexies cod.civ.

In subordine, ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, quanto al fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto che gli elementi di fatto dedotti non fossero tali da provare la sussistenza di una fattispecie di controllo di fatto rilevante ai sensi degli artt.2359 e 2497 sexies cod.civ. perché essi dovevano risultare dal contratto.

Secondo i ricorrenti, la prospettiva normativa era incentrata sul dato sostanziale e non formale, dovendosi individuare l’effettivo esercizio di funzioni di direzione e coordinamento e non già nella sola sussistenza di una situazione di astratta preminenza- soggezione.

24. L’art.2359 c.c. , in tema di società controllate e società collegate, considera società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L’articolo 2497 sexies cod.civ. detta una presunzione semplice, affermando che i fini di quanto previsto nel presente capo (Capo IX, del Titolo V del Libero V del codice civile, dedicato alla direzione e coordinamento delle società), si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

25. La Corte di appello ha affermato che le sole di pendenze economica e tecnologica, dedotte da parte attrice, erano inidonee a configurare la fattispecie del controllo esterno, che presupponeva la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2359, comma 1, n.3 (influenza dominante per particolari vincoli contrattuali), essendo pacificamente esclusa nella fattispecie la sussistenza dei diversi elementi previsti ai n.1 e 2 (maggioranza di voti o influenza dominante in sede assembleare).

A tal proposito la Corte romana ha osservato che la mono- committenza e la dipendenza tecnologica non erano né imposte, né giustificate nel caso concreto da circostanze oggettive e che mancava negli accordi inter partes una clausola impositiva che vincolasse [OSCURATO:SOCIETA] alla prosecuzione di un rapporto di fornitura che non poteva onorare, sicché la decisione di continuare a ricevere le prestazioni erogate da [OSCURATO:SOCIETA], senza riuscire a pagarne il prezzo e aumentando l’esposizione debitoria, era stato solo il frutto di una scelta volontaria dell’organo amministrativo.

26. In tal modo la Corte distrettuale, secondo i ricorrenti, avrebbe adottato una interpretazione formalistica delle norme sopra citate, mentre si sarebbe dovuto aver riguardo all’effettivo esercizio di funzioni di direzione e coordinamento e non già alla sola sussistenza di una situazione di astratta preminenza o soggezione.

Rileverebbe quindi non solo il controllo di diritto, ma anche quello di fatto, e non solo il controllo interno, ma anche quello esterno, e così la dipendenza economica di talune imprese da altre, desumibile da dati esteriori oggettivamente rilevabili.

Si lamentano ancora i ricorrenti che la Corte di appello si sia fossilizzata sul solo contratto inter partes e non abbia indagato sulla sussistenza di tali vincoli: vale a dire, il controllo di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:SOCIETA], il credito concesso ad [OSCURATO:SOCIETA], l’interlocking directorate (legame personale che si instaura tra due imprese nel momento in cui l’amministratore di una sieda anche nel consiglio di amministrazione dell’altra), riscontrabile per la presenza nel consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] di svariate persone vicine a [OSCURATO:SOCIETA], la concessione abusiva del credito a [OSCURATO:SOCIETA].

27. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] resiste solo relativamente al secondo e al terzo motivo di ricorso, non essendo il primo rivolto nei suoi confronti. [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il motivo sarebbe inammissibile per effetto della mancata impugnazione della sentenza di appello ad opera del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che componeva con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]. il [OSCURATO:PERSONA], asseritamente eterodiretto da [OSCURATO:SOCIETA].

Tenuto conto dell’identità delle doglianze sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] e disattese dal giudice di appello, per effetto della mancata impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, sarebbe divenuto definitivo l’accertamento dell’assenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA] di responsabilità da direzione e coordinamento nei confronti dell’intero [OSCURATO:PERSONA].

Analoga eccezione è sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con il suo controricorso.

28. L’eccezione è infondata, dal momento che i due Fallimenti ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello anche nel debito contraddittorio del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non possono certo subire conseguenze negative per effetto della mancata impugnazione da parte di questo.

Il litisconsorzio fra i tre Fallimenti era meramente facoltativo, le cause erano scindibili e i ricorrenti hanno debitamente coinvolto nel giudizio di legittimità ex art.332 cod.proc.civ. anche il [OSCURATO:PERSONA].

Anche a prescindere dal fatto che i fatti costitutivi delle azioni esercitate dai tre Fallimenti sono solo in parte comuni e anche a voler concedere alla controricorrente l’esistenza di un solo fatto lesivo unitario – il che, ovviamente, non è – , la situaz ione che si determina è la stessa in cui più danneggiati agiscano verso il preteso responsabile, ciascuno per veder risarcito il proprio danno, e uno di essi desista dal coltivare l’impugnazione.

Se poi, paradossalmente, il litisconsorzio fosse necessario o le cause inscindibili – il che, come si è detto, non è - l’unico effetto sarebbe l’estensione del giudicato anche nei riguardi del litisconsorte non impugnante perciò necessariamente coinvolto nel giudizio di impugnazione exart.331 cod.proc.civ.

29. La denunciata violazione o falsa applicazione di legge non sussiste.

L’azione di responsabilità prevista dall’art.2497 cod.civ., esercitabile nel caso di fallimento dal curatore può essere rivolta nei confronti delle società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime.

Exart.2497 sexies cod.civ. si presu me, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 cod.civ.

Quest’ultima norma considera società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ed infine quelle che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

30. La Corte romana non ha errato nell’applicare le norme indicate, laddove ha escluso che ricorressero nella fattispecie le condizioni per applicare le presunzioni scaturenti dal combinato disposto degli artt. 2497 sexiese 2359, comma 1, n.3, cod.civ.

Quest’ultima disposizione esige infatti inequivocabilmente un vincolo contrattuale, che nel caso concreto neppure i ricorrenti assumono esistesse, riconoscendo chiaramente nelle loro argomentazioni di aver dedotto un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall’erogazione del credito a lungo termine a loro favore,con affrancamento dalla necessità del ricorso al finanziamento bancario.

31. Orbene le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019;Sez.3, n.7187 del 4.3.2022; Sez.3, n.18782 del 26.9.2005; Sez.1, n.24155 del 13.10.2017).

32. [OSCURATO:PERSONA] non esclude che l’attività di direzione e coordinamento, esercitata attraverso un controllo esterno potrebbe sussistere di fatto, anche in casi non riconducibili alle presunzioni di cui al citato combinato disposto ex art.2497sexies e 2395 cod.civ.

Le norme citate lo consentono e del resto questa Corte, recentemente, ha avuto modo di precisare che in tema di azione risarcitoria del curatore nei confronti della società controllante di quella fallita, nel contesto precedente all'introduzione dell'art. 2497 cod.civ., ad opera del d.lgs. 17.1.2003, n. 6, la tutela del ceto creditorio della società eterodiretta, che abbia patito la diminuzione del patrimonio a causa dell'attività di abuso di direzione e coordinamento della capogruppo, poteva passare dall'art. 2043 cod.civ. e dalla clausola generale del neminem laedere (Sez. 1, n. 14876 del 11.5.2022).

Ed ancora con la sentenza del 7.10.2019 n. 24943 questa Corte ha riconosciuto che gli artt. 2497 e seguenti del codice civile sono norme ispirate al principio di effettività, nel senso che disciplinano la dinamica di un fatto, e precisamente il fatto dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente influenza sulle società assoggettate.

Non diversamente ha opinato il supremo giudice amministrativo allorché ha affermato che l'influenza dominante consiste nella concreta capacità di determinare gli esiti assembleari mediante la concomitanza di una serie di elementi fattuali (Consiglio di Stato, sez.

VI, 14.12.2020, n. 7972).

33. Tuttavia l’accertamento di questo fatto è devoluto al giudice del merito, che nella specie vi ha provveduto con ampia motivazione, spiegando analiticamente, nelle pagine da 32 a 34 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali i vari elementi prospettati dai Fallimenti appellanti non giustificavano tali conclusioni.

La Corte capitolina ha espresso tale valutazione considerando tutta una serie di elementi: clausole contrattuali, contesto della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, rispetto puntuale delle obbligazioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA], accordi di ripianamento, rateazione concessa alle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] a fronte di ulteriori garanzie, tentativi di recuperare la perdita, pregressi ruoli in [OSCURATO:PERSONA] di taluni amministratori di [OSCURATO:SOCIETA], informazioni sui potenziali clienti fornite da [OSCURATO:PERSONA], giustificato rifiuto della creditrice di accedere ad ulteriori dilazioni, difficoltà incontrate dal gruppo e comuni a diversi altri imprenditori privati.

Tutto ciò ha indotto la Corte di appello a concludere affermando inequivocabilmente che «nessuno degli elementi addotti e tutti nel loro complesso assumono valore probatorio in ordine alla sussistenza di una fattispecie di controllo esterno rilevante ai sensi degli artt.2359, comma 1, e 2497, comma 1, cod.civ.».

34. Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto, scaturito dalla valutazione delle prove, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale nei ristretti limiti attualmente consentiti del c.d.

« minimo costituzionale » ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., ossia per omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti.

35. Tale mezzo nella fattispecie è precluso dalla presenza di una doppia decisione conforme ex art.348 ter, comma 5, cod.proc.civ., per le stesse ragioni inerenti le questioni di fatto, perlomeno relativamente alla questione della responsabilità per eterodirezione.

Non può essere condivisa al proposito l’obiezione sollevata dalla difesa dei ricorrenti in memoria, per escludere l’applicabilità della restrizione ai mezzi di ricorso scaturente dalla norma citata.

I Fallimenti ricorrenti sostengono che tale ipotesi non si configurerebbe quando l’informazione probatoria sia del tutto mancata ovvero la stessa sia stata travisata e osservano che nel caso di specie la Corte non aveva neanche preso in esame e valutato gli elementi di prova documentale forniti dagli attori a riprova dell’esercizio di un’attività di eterodirezione abusiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulle società poi fallite, né le ricostruzioni economiche e finanziarie (espresse anche a mezzo di grafici) inserite nell’atto di citazione, ritenendo che ciò fosse in radice superfluo poiché non probante rispetto alla sussistenza, nella fattispecie in esame, del fenomeno del controllo contrattuale.

36. Tale assunto non può certamente essere condiviso.

Stando alla chiara lettera della legge, la preclusione scatta se il rigetto è stato disposto dai giudici di primo e secondo grado per le stesse ragioni inerenti alle stesse questioni di fatto e non rileva affatto se i giudici del merito abbiano ritenuto rilevanti o meno le «informazioni probatorie», ossia le prove offerte dalle parti, se i fatti presi in considerazione sono gli stessi e così pure le ragioni della decisione.

Non appare convincente, quindi , il principio richiamato dai ricorrenti secondo cui la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di cosiddetta «doppia conforme», presuppone che nei due gradi di merito le «questioni di fatto» siano state decise in base alle «stesse ragioni», sicché la preclusione non opererebbe nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (Sez. 2, n. 29222 del 12.11.2019; Sez.6-5, n.28174 del 5.11.2018).

A ben vedere, peraltro, la sintesi operata dalle massime non fotografa esattamente le rationes decidendi delle due pronunce.

Nel primo caso (29222/2019) non erano state ammesse le prove dedotte da una parte in relazione a fatti storici decisivi (la presenza nel passato di una porta che si affacciava su di un piazzale) e la Corte ha ricondotto al mezzo di cui all’art.360, comma 1, n.5, l’ipotesi in cui il giudice addossa a una parte un onere probatorio e d'altro lato le precluda la possibilità di assolvervi sulla base di motivazioni apparenti o perplesse.

Nel secondo caso (29174/2018) l’inapplicabilità della preclusione di cui all’art.348 ter cod.proc.civ. è stata fatta discendere dal ricorrere di una ipotesi di travisamento della prova.

37. Comunque , nella fattispecie, l’istruzione probatoria non è affatto mancata, come sostengono i ricorrenti, ma semplicemente i giudici del merito hanno ritenuto che le prove offerte e acquisite agli atti non suffragassero le tesi svolte in giudizio.

Inoltre non vi è stato alcun omesso esame perché, come sopra ricordato, le circostanze indicate dalle parti ricorrenti sono state oggetto di valutazione specifica e approfondita da parte della Corte di appello.

38. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4 e 5, cod.proc.civ., i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp.att. cod.proc.civ. nonché, in subordine, dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

39. La censura di nullità per carenza o apparenza di motivazione è palesemente infondata, perché la Corte di appello alle pagine 34 e 35 dell’impugnata sentenza ha ampiamente motivato in ordine al diniego di ammissione della consulenza tecnica sia perché esplorativa, sia perché basata su quesiti finalizzati alla ricostruzione del debito fra le due società e la [OSCURATO:SOCIETA] per verificare il momento di percepibilità dello stato di insolvenza e la responsabilità di amministratori, sindaci e società di revisione, ossia su temi non pertinenti alla problematica del controllo esterno e della direzione e coordinamento; in più la Corte di appello ha aggiunto che non era agli atti la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incombente.

Motivazione questa, particolarmente ampia e circostanziata, e non certo inesistente o meramente apparente.

Quindi non v’è inadempimento del debito motivazionale, né, tantomeno omesso esame di fatti decisivi, neppure individuati.

In estrema sintesi, tutto il resto è merito.

40. Inoltre, secondo radicata giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con la conseguenza che quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo. (Sez. 3, n. 20814 del 27.10.2004; Sez. 2, n. 72 del 3.1.2011; Sez.1, n.17399 del 1.9.2015; cfr anche Sez. 1, n. 7472 del 23.3.2017).

Nella specie la Corte di appello ha chiarito bene le ragioni per cui la richiesta consulenza non serviva: e cioè perché non avrebbe avuto alcuna utilità ai fini dell’accertamento del controllo esterno esercitato da [OSCURATO:PERSONA], perché non era controverso in causa altro che la responsabilità di amministratori, sindaci e società di revisione per le violazioni in materia di i.v.a. (oltre, beninteso, al tema della eterodirezione) e perché comunque non vi era in atti la documentazione sufficiente.

41. Per le ragioni esposte, il ricorso principale va dichiarato inammissibile Il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resta, ovviamente, assorbito.

42. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi tre unitariamente), [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle difese svolte, tenuto conto del deposito anche di memoria illustrativa per alcuni controricorrenti.

Nulla sulle spese quanto a AIG Europe, limitatasi a depositare una procura speciale in difetto di controricorso e di attività difensiva (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019; Sez.

U, n. 10019 del 10.4.2019; Sez. 6- 3, n. 24835 del 20.10.2017; Sez. 6- 3, n. 16921 del 7.7.2017).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i Fallimenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 20.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 2 5.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5485/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via B. Oriani, 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via Pacuvio, 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocataAugusta Ciminelli -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA], 4B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] c he lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , v ia Germanico 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.E. [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, elettivamente domiciliata in Roma , v ia Emilia,86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il terzo anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -resistente- nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4662/2019 depositata il3.7.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 21.10.2011 il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Este, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (rispettivamente amministratori, sindaci e società di revisione contabile) per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni provocati alla procedura, quantificati nella somma di € 58.026.292,00 o nella somma veriore accertata in corso di causa. A tal fine l’attore ha imputato a [OSCURATO:SOCIETA] di aver abusato del suo potere di direzione e coordinamento, attraverso una gestione contraria ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, funzionale al perseguimento di un interesse proprio in danno delle controllate. Nel giudizio sono intervenuti sia il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, che ha proposto domanda risarcitoria per l’importo di € 184.848.118,25, sia il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che ha proposto domanda risarcitoria per l’importo di € 38.578,803,00. I convenuti si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, salvo [OSCURATO:PERSONA]Este, rimasto contumace, e sono state coinvolte le compagnie assicuratrici [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma con sentenza del 22.1.2014 ha rigettato le domande delle tre procedure fallimentari, attrice e intervenut e , ritenendo insussistente l’attività di eterodirezione abusiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] e rilevando che dal contratto di fornitura non emergevano specifiche disposizioni contrattuali idonee a generare una situazione di controllo esterno ex art.2359, comma 1, n.3, cod.civ. ovvero tali da attribuire a [OSCURATO:PERSONA] il potere di influire sulle attività delle società del gruppo e indirizzarne le scelte strategiche exart.2497 cod.civ. 2. Hanno proposto appello, in via principale, il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e in via incidentale gli intervenuti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, nonché, sempre in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno proposto appello incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Hanno invece resistito al gravame [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e AIG Europe. [OSCURATO:PERSONA]Este è rimasto contumace. La Corte di appello di Roma con sentenza del 3.7.2019 ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso la pronuncia sulla domanda avanzata ai sensi dell’art.2394 cod.civ. da parte del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e tuttavia, esaminata tale domanda, l’ha respinta nel merito; ha rigettato per il resto l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e gli appelli incidentali del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assorbito. La Corte di appello ha posto a carico dei tre Fallimenti, attore e intervenuti, il 50% delle spese processuali delle altre parti, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese a [OSCURATO:PERSONA] e AIG [OSCURATO:PERSONA]. 3. Secondo la Corte romana: a) era infondata l’eccezione di nullità degli atti introduttivi di primo e di secondo grado sufficientemente determinati quanto a petitum e causa petendi; b) sussisteva la legittimazione attiva del curatore fallimentare con riferimento ai crediti risarcitori di natura extracontrattuale perché essi non si sarebbero formati successivamente allo stato di insolvenza; c) l’ammissibilità dell’intervento dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. era stata criticata in modo inammissibile ex art.342 cod.proc.civ.; d) l’appello principale e quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano sufficientemente specifici ex art.342 cod.proc.civ.; e) il Tribunale era incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione ex art.2394 cod.civ. f) che tale domanda era tuttavia infondata nel merito , alla stregua del criterio della ragion più liquida, per la mancata prova di un danno risarcibile; g) che la situazione di controllo esterno doveva essere verificata con riferimento alla norma dell’art.2359, comma 1, n.3, cod.civ. e il vincolo contrattuale doveva essere rapporto al concreto rapporto negoziale, che doveva essere caratterizzato da un quid pluris sotto il profilo della particolarità, mentre la mono-committenza e la dipendenza tecnologica non dovevano essere imposte da circostanze oggettive; h) che negli accordi contrattuali mancava una clausola impositiva dell’obbligo di proseguire la fornitura, continuando a ricevere le prestazioni e aggravando l’esposizione debitoria; i) che la [OSCURATO:SOCIETA],ex monopolista, dopo la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, deteneva una oggettiva competenza tecnologica e la rete nazionale di telecomunicazioni, ed era obbligata alla stipulazione con gli operatori provati dei contratti di interconnessione; l) nessuno degli elementi addotti, sia presi singolarmente, sia considerati nel loro complesso , configurava una fattispecie di controllo esterno rilevante ex art. 2359, comma 1, n.3, e 2497, comma 1, cod.civ. m) la richiesta di consulenza tecnica aveva valenza esplorativa. 4. Avverso la predetta sentenza, non notificata, hanno proposto unitario ricorso per cassazione con atto notificato il 30.1.2020 il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, svolgendo tre motivi. Hanno proposto controricorso [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato i sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di quattro motivi, perla cassazione della sentenza di secondo grado, quanto: a) alla nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.164, comma 4, e 163, n.3 e 4, cod.proc.civ.; b) alla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt.2043, 2395, cod.civ., 100 cod.proc.civ. e 31 l.fall.; c) alla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli art.105,112 e 342 cod.proc.civ.; d) alla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.112 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a depositare procura speciale alle litisenza svolgere attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]Este, [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sono rimasti intimati. Hanno presentato memoria illustrativa i Fallimenti ricorrenti, e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Bonzi, [OSCURATO:PERSONA], Marmiroli. [OSCURATO:PERSONA] 5. In via preliminare il Collegio deve procedere all’esame delle numerose eccezioni preliminari di rito sollevate in generale dalle parti ricorrenti. Altre eccezioni, relative a specifici motivi verranno invece esaminate in quella sede. 6. Non è fondata l’eccezione preliminare di violazione del principio di autosufficienza sollevata da alcuni controricorrenti per l’asserita omessa specificazione, individuazione ed allegazione dei documenti. I documenti su cui si fonda il ricorso (tratti dalle produzioni dei precedenti gradi di giudizio) risultano tutti indicati nei relativi foliari (da cui emerge il fascicolo in cui ciascuno di essi è allegato e con quale indicizzazione) e sono acclusi nelle produzioni di primo e secondo grado depositate in originale cartaceo. È il caso di rammentare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod.proc.civ., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, se, in ossequio al criterio di proporzionalità, non si traduca in un eccessivo formalismo. Il principio di conseguenza, è rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Sez. 1, n. 12481 del 19.4.2022). 7. Non può essere accolta neppure l’eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n.12271/2012 resa in causa promossa da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] in bonis e proseguita dai relativi Fallim enti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per denunciare comportamenti concorrenziali sleali, abusi antitrust e abuso di dipendenza economica. La stessa controricorrente chiarisce che in tale controversia non era mai stata dedotta l’eterodirezione su cui si fonda la presente azione, sicché non è dato vedere come si possa essere formato un giudicato ostativo, stante la pacifica diversità delle causae petendi delle azioni proposte nei due giudizi, che , come è noto , costituiscono uno degli elementi di identificazione delle azioni giudiziali, unitamente al petitum e alle personae. 8. La controcorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per il conflitto di interessi ravvisabile fra le due parti ricorrenti assistite da unico difensore, scaturente dalla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (holding capogruppo) nei confronti della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. per abuso di direzione e coordinamento della controllante nei confronti della controllata, descritto nello stesso atto introduttivo del [OSCURATO:PERSONA] ma sorprendentemente non fatto valere in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] fa presente di aver reagito a tale scelta, ritenuta sorprendente, del Fallimento attore, chiedendo e ottenendo la chiamata in causa del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ex art.106 e 269 cod.proc.civ., indicandola come l’effettiva responsabile del pregiudizio lamentato da parte attrice. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] invoca a fondamento di tutto la propria argomentazione il principio giurisprudenziale dell’estensione automatica della domanda risarcitoria dell’attore nei confronti del terzo che sia stato chiamato in causa dal convenuto, che lo ha indicato come l’effettivo responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, senza bisogno che l’attore proponga alcuna istanza espressa. Aggiunge ancora la controricorrente che alla stregua del rammentato principio l’accoglimento della domanda risarcitoria per effetto della propria chiamata di terzo responsabile avrebbe potuto condurre all’accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza si era prodotto, automaticamente, l’effetto processuale della presenza di una domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente conflitto di interessi fra le parti attualmente ricorrenti, rappresentate entrambe dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], che invece, invalidamente, aveva assunto con il ricorso per cassazione la difesa delle due parti in conflitto. 9. Secondo un ampio orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto didifesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 22772 del 25.9.2018; Sez. 1, n. 7363 del 23.3.2018; Sez. 6- 3, n. 1143 del 20.1.2020; Sez. 6 - 2, n. 17456 del 30.5.2022; Sez. 1, n. 8463 del 15.3.2022,). È stato tuttavia precisato che nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro (Sez. 2, n. 24839 del 17.8.2022;Sez. 3, n. 15183 del 19.7.2005). 10. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario; diversamente nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Sez. 3, n. 516 del 15.1.2020; Sez.6 - 3, n. 15232 del 1.6.2021; Sez. 3 , n. 30601 del 27.11.2018, Rv. 651852 – 01; Sez. 1, n. 5580 del 8.3.2018; Sez. 1, n. 24294 del 29.11.2016; Sez. 3, n. 5400 del 5.3.2013; Sez. 3, n. 20610 del 7.10.2011). 11. La prima circostanza prospettata dalla controricorrente, ossia la potenziale suscettibilità della proposizione di una domanda risarcitoria da parte del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA] è ininfluente poiché tale domanda, per le più svariate ragioni che non compete alle controparti sindacare, non è stata proposta direttamente in giudizio da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 12. Con riferimento alla chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] come terzo responsabile da parte di [OSCURATO:PERSONA], la situazione si atteggia differentemente perché la domanda risarcitoria non è più solamente astratta e potenziale, in termini, cioè, di teorica proponibilità di una domanda, ma ha assunto una sua concretezza e attualità nel processo per effetto dell’iniziativa del convenuto chiamante. Tuttavia, se è vero che la chiamata di terzo responsabile genera automaticamente una domanda risarcitoria dell’attore originario nei confronti del terzo, senza bisogno di espressa istanza, non si può negare all’attore il diritto di rifiutare il contraddittorio sul punto. È opinione del Collegio che una parte non possa essere costretta, contro la sua volontà, a proporre una domanda contro un altro soggetto nei cui confronti non intende agire per le più svariate ragioni (familiari, morali, contrattuali, transattive, di opportunità) perché altrimenti si verrebbe a determinare un inaccettabile vulnus al diritto di azione costituzionalmente tutelato, anche nella libertà negativa di non esercitarlo. Ovviamente –ça va sans dire – in questo caso si verifica comunque l’effetto liberatorio per il chiamante che abbia dimostrato la responsabilità del terzo verso cui l’attore originario si è rifiutato di estendere la domanda. In altri termini, l’estensione della domanda attorea al terzo chiamato non concretizza una domanda nuova, ma nulla impedisce all’originario attore di omettere o rifiutarsi di estendere la propria domanda al terzo. 13. I Fallimenti ricorrenti, nel rispondere con la loro memoria alla avversaria eccezione, hanno riportato le conclusioni tratte dall’uno e dall’altro ricorrente, in tutto il corso del processo, per evidenziare che essi non avevano mai proposto, né recepito domande, nei reciproci confronti. In tal modo gli attuali ricorrenti hanno mostrato chiaramente di non voler agire l’uno verso l’altro: a) non modificando mai le loro iniziali conclusioni, che non includevano domande reciproche (e in particolare, per quanto rileva domande del Fallimento della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione verso il Fallimento della controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione), b) agendo deliberatamente in appello con il ministero dello stesso difensore, sia pure con atti diversi (senza che sia stato eccepito o rilevato alcun conflitto), c) ricorrendo congiuntamente per la cassazione della sentenza impugnata con il ministero dello stesso difensore ed unico atto, senza recepire in alcun modo la possibilità di estensione automatica del contraddittorio; d) infine, ribadendo tale ferma volontà con la memoria illustrativa di replica all’eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. 14. V’è ancora da aggiungere sul punto che i due Fallimenti sono rappresentati da diversi Curatori e sono stati autorizzati a proporre ricorso per cassazione con lo stesso difensore dai rispettivi Giudici delegati, con implicita valutazione in concreto dell’assenza di un reale conflitto fra gli interessi delle due procedure. 15. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., i due Fallimenti ricorrenti ([OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquidazione) denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1176, 2392, 2394, 2403, 2407, 2409 e 2697 cod.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, con riferimento alla decisione della Corte di appello circa la responsabilità ex art.2394 degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione per il ritenuto mancato raggiungimento della prova del danno conseguente al comportamento addebitati. 16. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il danno imputato agli amministratori derivasse solo dai mancati pagamenti dell’i.v.a., senza tener conto degli altri comportamenti evidenziati nell’atto di citazione e in atto di appello, che sfociavano in una più ampia condotta di aggravamento del dissesto delle società; altrettanto erroneamente la Corte romanda aveva ritenuto che tale danno dovesse quantificarsi nella misura dell’ammissione al passivo dell’agente per la riscossione e che, infine, non fossero stati provati danno e nesso causale. Dall’atto di citazione invece, secondo i ricorrenti, emergeva la contestazione agli amministratori di addebiti autonomi e indipendenti rispetto alle attività riconducibili alla eterodirezione delle società, che vengono elencati nelle pagine 16-18 del ricorso. Il danno prodotto era stato indicato con riferimento alla differenza fra il valore dello stato passivo e il valore complessivo del compendio inventariato. Di qui era scaturita la specificazione e quantificazione del petitum, basata sull’intero deficit patrimo niale, com’era possibile a fronte di violazioni del dovere di diligenza che siano così generalizzate da far pensare che l’erosione dell’intero patrimonio si fosse determinata a causa di esse. Infine – aggiungono i ricorrenti - l’Agente per la riscossione, Equitalia, era stato ammesso al passivo per € 81.000,00 come si evinceva dal doc.25, seconda pagina. 16. La Corte di appello ha evidenziato a pagina 15 della sentenza impugnata che se era pur vero che ai componenti dell’organo gestorio erano state attribuite violazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle riconducibili alla eterodirezione della società, queste tuttavia riguardavano solamente una serie di violazioni della normativa relativa all’imposta sul valore aggiunto, oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate [ vale a dire: mancata applicazione del regime monofase ex art.74, comma 1, lettera d), d.p.r. 633/1972; omesso assoggettamento ad i.v.a. dei ricavi 2005-2007; errata applicazione dell’aliquota i.v.a. al 10% e non al 20% sul traffico prepagato ceduto ai phone centers nel periodo 2005-2006; mancata applicazione dell’i.v.a. sulle operazioni di code sharing e sulle schede telefoniche internazionali nel periodo 2005-2007]. 17. Innanzitutto il motivo è inammissibile, come eccepiscono vari controricorrenti, e cioè Marmiroli, Pignanelli, Cuda, Bonzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che non aveva impugnato la sentenza di primo grado sul punto e non aveva perciò beneficiato del riesame della decisione sui capi a) e b) della sentenza impugnata che riguardavano solo il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 18. Il motivo è comunque inammissibile anche in quanto proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, per la contaminazione che presenta di mezzi eterogenei di ricorso. Un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez.3, 23.6.2017, n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011, n.19443; Sez.5,29.2.2008 n.5471). Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.09.2011). Inoltre la ravvisata inammissibilità della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3 e 5, non può essere superata perché la formulazione del motivo non permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez.6, 9.8.2017 n. 19893; Sez.Un. 6.5.2015, n.9100; Sez.Un. 24.7.2013 n.17931). 19. In secondo luogo, i ricorrenti contestano l’interpretazione della domanda giudiziale formulata dal giudice del merito, nella specie volta ad accertare la non mera consequenzialità della domanda risarcitoria, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte la rilevazione e l’ interpretazione del contenuto della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito. Essa è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.p roc.civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (Sez. 3, n. 11103 del 10.6.2020;Sez. 1, n. 29609 del 16.11.2018). Il giudice in tal caso deve procedere, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Sez. L, n. 27428 del 13.12.2005), soccorrendo a tal fine esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testo dell'atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 10840 del 10.7.2003; Sez. U, n. 3041 del 13.2.2007), restando esclusi, evidentemente, i criteri ermeneutici soggettivi e oggettivi previsti per gli atti negoziali, che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (Sez. 3, n. 4754 del 9.3.2004; Sez. 1, n. 24847 del 24.11.2011; Sez. 3, n. 25853 del 9.12.2014; Sez. 3, n. 24480 del 4.11.2020 ). La più recente giurisprudenza di questa Corte esclude che ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali siano utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. cod.civ. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa (Sez. 3, n. 24480 del 4.11.2020; Sez.3, n.25853 del 9.12.2014). 20. A fronte della ricordata specifica affermazione della sentenza impugnata, le ricorrenti riportano una serie di brani dell’atto di citazione, del tutto inidonei a dar conto del loro assunto, perché innanzitutto non riferibili soggettivamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione; in secondo luogo, affatto generici (pag.8 e pag.13 di atto di citazione di primo grado, citati al primo alinea di pag.16 e terzo alinea di pag.17 del ricorso), oppure relativi a violazioni i.v.a. (pag.8, pag.9, pag.10-11, pag.12, di atto di citazione di primo grado citati al secondo e terzo alinea di pag.16 e al primo esecondo alinea di pag.17 del ricorso). In tutti questi passaggi non si rinviene alcun altro addebito agli amministratori e consequenzialmente ai sindaci e alla società di revisione (a cui per vero le responsabilità vengono estese molto genericamente) diverso rispetto a quelli, relativi alle violazioni i.v.a., esaminati e valutati dalla Corte capitolina. Né a diverse conclusioni può indurre la richiesta finale di pag.42 dell’atto di citazione (pag.18 del ricorso) che, nell'addebitare gli atti di mala gestio, non contiene alcuna allegazione, precisa e specifica, di fatti e violazioni. 21. Le indicazioni relative al danno appaiono ancora una volta generiche e riferite al solo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre che affette da una apparente, o almeno non spiegata, incongruenza nella sommatoria eseguita (pag.19); esse, poi, non si confrontano – tantomeno con la necessaria attitudine confutatoria – con la ratio decidendi della mancata prova del danno. 22. L’assunto del primo paragrafo di pag. 21 del ricorso circa l’ammissione al passivo di Equitalia per oltre € 81.000,00 (importo, per vero, assai modesto rispetto alla posta in gioco) non è specifico e autosufficiente. I ricorrenti non indicano in che cosa consista il doc.25, quando e come sia stato prodotto in giudizioe non lo localizzano debitamente negli atti di causa, come era loro onere ex art.366, n.6, cod.proc.civ. 23. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2395 e 2497 sexies cod.civ. In subordine, ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, quanto al fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto che gli elementi di fatto dedotti non fossero tali da provare la sussistenza di una fattispecie di controllo di fatto rilevante ai sensi degli artt.2359 e 2497 sexies cod.civ. perché essi dovevano risultare dal contratto. Secondo i ricorrenti, la prospettiva normativa era incentrata sul dato sostanziale e non formale, dovendosi individuare l’effettivo esercizio di funzioni di direzione e coordinamento e non già nella sola sussistenza di una situazione di astratta preminenza- soggezione. 24. L’art.2359 c.c. , in tema di società controllate e società collegate, considera società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. L’articolo 2497 sexies cod.civ. detta una presunzione semplice, affermando che i fini di quanto previsto nel presente capo (Capo IX, del Titolo V del Libero V del codice civile, dedicato alla direzione e coordinamento delle società), si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359. 25. La Corte di appello ha affermato che le sole di pendenze economica e tecnologica, dedotte da parte attrice, erano inidonee a configurare la fattispecie del controllo esterno, che presupponeva la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2359, comma 1, n.3 (influenza dominante per particolari vincoli contrattuali), essendo pacificamente esclusa nella fattispecie la sussistenza dei diversi elementi previsti ai n.1 e 2 (maggioranza di voti o influenza dominante in sede assembleare). A tal proposito la Corte romana ha osservato che la mono- committenza e la dipendenza tecnologica non erano né imposte, né giustificate nel caso concreto da circostanze oggettive e che mancava negli accordi inter partes una clausola impositiva che vincolasse [OSCURATO:SOCIETA] alla prosecuzione di un rapporto di fornitura che non poteva onorare, sicché la decisione di continuare a ricevere le prestazioni erogate da [OSCURATO:SOCIETA], senza riuscire a pagarne il prezzo e aumentando l’esposizione debitoria, era stato solo il frutto di una scelta volontaria dell’organo amministrativo. 26. In tal modo la Corte distrettuale, secondo i ricorrenti, avrebbe adottato una interpretazione formalistica delle norme sopra citate, mentre si sarebbe dovuto aver riguardo all’effettivo esercizio di funzioni di direzione e coordinamento e non già alla sola sussistenza di una situazione di astratta preminenza o soggezione. Rileverebbe quindi non solo il controllo di diritto, ma anche quello di fatto, e non solo il controllo interno, ma anche quello esterno, e così la dipendenza economica di talune imprese da altre, desumibile da dati esteriori oggettivamente rilevabili. Si lamentano ancora i ricorrenti che la Corte di appello si sia fossilizzata sul solo contratto inter partes e non abbia indagato sulla sussistenza di tali vincoli: vale a dire, il controllo di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:SOCIETA], il credito concesso ad [OSCURATO:SOCIETA], l’interlocking directorate (legame personale che si instaura tra due imprese nel momento in cui l’amministratore di una sieda anche nel consiglio di amministrazione dell’altra), riscontrabile per la presenza nel consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] di svariate persone vicine a [OSCURATO:SOCIETA], la concessione abusiva del credito a [OSCURATO:SOCIETA]. 27. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] resiste solo relativamente al secondo e al terzo motivo di ricorso, non essendo il primo rivolto nei suoi confronti. [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il motivo sarebbe inammissibile per effetto della mancata impugnazione della sentenza di appello ad opera del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che componeva con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]. il [OSCURATO:PERSONA], asseritamente eterodiretto da [OSCURATO:SOCIETA]. Tenuto conto dell’identità delle doglianze sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] e disattese dal giudice di appello, per effetto della mancata impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, sarebbe divenuto definitivo l’accertamento dell’assenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA] di responsabilità da direzione e coordinamento nei confronti dell’intero [OSCURATO:PERSONA]. Analoga eccezione è sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con il suo controricorso. 28. L’eccezione è infondata, dal momento che i due Fallimenti ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello anche nel debito contraddittorio del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non possono certo subire conseguenze negative per effetto della mancata impugnazione da parte di questo. Il litisconsorzio fra i tre Fallimenti era meramente facoltativo, le cause erano scindibili e i ricorrenti hanno debitamente coinvolto nel giudizio di legittimità ex art.332 cod.proc.civ. anche il [OSCURATO:PERSONA]. Anche a prescindere dal fatto che i fatti costitutivi delle azioni esercitate dai tre Fallimenti sono solo in parte comuni e anche a voler concedere alla controricorrente l’esistenza di un solo fatto lesivo unitario – il che, ovviamente, non è – , la situaz ione che si determina è la stessa in cui più danneggiati agiscano verso il preteso responsabile, ciascuno per veder risarcito il proprio danno, e uno di essi desista dal coltivare l’impugnazione. Se poi, paradossalmente, il litisconsorzio fosse necessario o le cause inscindibili – il che, come si è detto, non è - l’unico effetto sarebbe l’estensione del giudicato anche nei riguardi del litisconsorte non impugnante perciò necessariamente coinvolto nel giudizio di impugnazione exart.331 cod.proc.civ. 29. La denunciata violazione o falsa applicazione di legge non sussiste. L’azione di responsabilità prevista dall’art.2497 cod.civ., esercitabile nel caso di fallimento dal curatore può essere rivolta nei confronti delle società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime. Exart.2497 sexies cod.civ. si presu me, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 cod.civ. Quest’ultima norma considera società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ed infine quelle che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 30. La Corte romana non ha errato nell’applicare le norme indicate, laddove ha escluso che ricorressero nella fattispecie le condizioni per applicare le presunzioni scaturenti dal combinato disposto degli artt. 2497 sexiese 2359, comma 1, n.3, cod.civ. Quest’ultima disposizione esige infatti inequivocabilmente un vincolo contrattuale, che nel caso concreto neppure i ricorrenti assumono esistesse, riconoscendo chiaramente nelle loro argomentazioni di aver dedotto un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall’erogazione del credito a lungo termine a loro favore,con affrancamento dalla necessità del ricorso al finanziamento bancario. 31. Orbene le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019;Sez.3, n.7187 del 4.3.2022; Sez.3, n.18782 del 26.9.2005; Sez.1, n.24155 del 13.10.2017). 32. [OSCURATO:PERSONA] non esclude che l’attività di direzione e coordinamento, esercitata attraverso un controllo esterno potrebbe sussistere di fatto, anche in casi non riconducibili alle presunzioni di cui al citato combinato disposto ex art.2497sexies e 2395 cod.civ. Le norme citate lo consentono e del resto questa Corte, recentemente, ha avuto modo di precisare che in tema di azione risarcitoria del curatore nei confronti della società controllante di quella fallita, nel contesto precedente all'introduzione dell'art. 2497 cod.civ., ad opera del d.lgs. 17.1.2003, n. 6, la tutela del ceto creditorio della società eterodiretta, che abbia patito la diminuzione del patrimonio a causa dell'attività di abuso di direzione e coordinamento della capogruppo, poteva passare dall'art. 2043 cod.civ. e dalla clausola generale del neminem laedere (Sez. 1, n. 14876 del 11.5.2022). Ed ancora con la sentenza del 7.10.2019 n. 24943 questa Corte ha riconosciuto che gli artt. 2497 e seguenti del codice civile sono norme ispirate al principio di effettività, nel senso che disciplinano la dinamica di un fatto, e precisamente il fatto dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente influenza sulle società assoggettate. Non diversamente ha opinato il supremo giudice amministrativo allorché ha affermato che l'influenza dominante consiste nella concreta capacità di determinare gli esiti assembleari mediante la concomitanza di una serie di elementi fattuali (Consiglio di Stato, sez. VI, 14.12.2020, n. 7972). 33. Tuttavia l’accertamento di questo fatto è devoluto al giudice del merito, che nella specie vi ha provveduto con ampia motivazione, spiegando analiticamente, nelle pagine da 32 a 34 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali i vari elementi prospettati dai Fallimenti appellanti non giustificavano tali conclusioni. La Corte capitolina ha espresso tale valutazione considerando tutta una serie di elementi: clausole contrattuali, contesto della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, rispetto puntuale delle obbligazioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA], accordi di ripianamento, rateazione concessa alle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] a fronte di ulteriori garanzie, tentativi di recuperare la perdita, pregressi ruoli in [OSCURATO:PERSONA] di taluni amministratori di [OSCURATO:SOCIETA], informazioni sui potenziali clienti fornite da [OSCURATO:PERSONA], giustificato rifiuto della creditrice di accedere ad ulteriori dilazioni, difficoltà incontrate dal gruppo e comuni a diversi altri imprenditori privati. Tutto ciò ha indotto la Corte di appello a concludere affermando inequivocabilmente che «nessuno degli elementi addotti e tutti nel loro complesso assumono valore probatorio in ordine alla sussistenza di una fattispecie di controllo esterno rilevante ai sensi degli artt.2359, comma 1, e 2497, comma 1, cod.civ.». 34. Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto, scaturito dalla valutazione delle prove, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale nei ristretti limiti attualmente consentiti del c.d. « minimo costituzionale » ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., ossia per omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti. 35. Tale mezzo nella fattispecie è precluso dalla presenza di una doppia decisione conforme ex art.348 ter, comma 5, cod.proc.civ., per le stesse ragioni inerenti le questioni di fatto, perlomeno relativamente alla questione della responsabilità per eterodirezione. Non può essere condivisa al proposito l’obiezione sollevata dalla difesa dei ricorrenti in memoria, per escludere l’applicabilità della restrizione ai mezzi di ricorso scaturente dalla norma citata. I Fallimenti ricorrenti sostengono che tale ipotesi non si configurerebbe quando l’informazione probatoria sia del tutto mancata ovvero la stessa sia stata travisata e osservano che nel caso di specie la Corte non aveva neanche preso in esame e valutato gli elementi di prova documentale forniti dagli attori a riprova dell’esercizio di un’attività di eterodirezione abusiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulle società poi fallite, né le ricostruzioni economiche e finanziarie (espresse anche a mezzo di grafici) inserite nell’atto di citazione, ritenendo che ciò fosse in radice superfluo poiché non probante rispetto alla sussistenza, nella fattispecie in esame, del fenomeno del controllo contrattuale. 36. Tale assunto non può certamente essere condiviso. Stando alla chiara lettera della legge, la preclusione scatta se il rigetto è stato disposto dai giudici di primo e secondo grado per le stesse ragioni inerenti alle stesse questioni di fatto e non rileva affatto se i giudici del merito abbiano ritenuto rilevanti o meno le «informazioni probatorie», ossia le prove offerte dalle parti, se i fatti presi in considerazione sono gli stessi e così pure le ragioni della decisione. Non appare convincente, quindi , il principio richiamato dai ricorrenti secondo cui la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di cosiddetta «doppia conforme», presuppone che nei due gradi di merito le «questioni di fatto» siano state decise in base alle «stesse ragioni», sicché la preclusione non opererebbe nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (Sez. 2, n. 29222 del 12.11.2019; Sez.6-5, n.28174 del 5.11.2018). A ben vedere, peraltro, la sintesi operata dalle massime non fotografa esattamente le rationes decidendi delle due pronunce. Nel primo caso (29222/2019) non erano state ammesse le prove dedotte da una parte in relazione a fatti storici decisivi (la presenza nel passato di una porta che si affacciava su di un piazzale) e la Corte ha ricondotto al mezzo di cui all’art.360, comma 1, n.5, l’ipotesi in cui il giudice addossa a una parte un onere probatorio e d'altro lato le precluda la possibilità di assolvervi sulla base di motivazioni apparenti o perplesse. Nel secondo caso (29174/2018) l’inapplicabilità della preclusione di cui all’art.348 ter cod.proc.civ. è stata fatta discendere dal ricorrere di una ipotesi di travisamento della prova. 37. Comunque , nella fattispecie, l’istruzione probatoria non è affatto mancata, come sostengono i ricorrenti, ma semplicemente i giudici del merito hanno ritenuto che le prove offerte e acquisite agli atti non suffragassero le tesi svolte in giudizio. Inoltre non vi è stato alcun omesso esame perché, come sopra ricordato, le circostanze indicate dalle parti ricorrenti sono state oggetto di valutazione specifica e approfondita da parte della Corte di appello. 38. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4 e 5, cod.proc.civ., i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp.att. cod.proc.civ. nonché, in subordine, dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. 39. La censura di nullità per carenza o apparenza di motivazione è palesemente infondata, perché la Corte di appello alle pagine 34 e 35 dell’impugnata sentenza ha ampiamente motivato in ordine al diniego di ammissione della consulenza tecnica sia perché esplorativa, sia perché basata su quesiti finalizzati alla ricostruzione del debito fra le due società e la [OSCURATO:SOCIETA] per verificare il momento di percepibilità dello stato di insolvenza e la responsabilità di amministratori, sindaci e società di revisione, ossia su temi non pertinenti alla problematica del controllo esterno e della direzione e coordinamento; in più la Corte di appello ha aggiunto che non era agli atti la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incombente. Motivazione questa, particolarmente ampia e circostanziata, e non certo inesistente o meramente apparente. Quindi non v’è inadempimento del debito motivazionale, né, tantomeno omesso esame di fatti decisivi, neppure individuati. In estrema sintesi, tutto il resto è merito. 40. Inoltre, secondo radicata giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con la conseguenza che quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo. (Sez. 3, n. 20814 del 27.10.2004; Sez. 2, n. 72 del 3.1.2011; Sez.1, n.17399 del 1.9.2015; cfr anche Sez. 1, n. 7472 del 23.3.2017). Nella specie la Corte di appello ha chiarito bene le ragioni per cui la richiesta consulenza non serviva: e cioè perché non avrebbe avuto alcuna utilità ai fini dell’accertamento del controllo esterno esercitato da [OSCURATO:PERSONA], perché non era controverso in causa altro che la responsabilità di amministratori, sindaci e società di revisione per le violazioni in materia di i.v.a. (oltre, beninteso, al tema della eterodirezione) e perché comunque non vi era in atti la documentazione sufficiente. 41. Per le ragioni esposte, il ricorso principale va dichiarato inammissibile Il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resta, ovviamente, assorbito. 42. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi tre unitariamente), [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle difese svolte, tenuto conto del deposito anche di memoria illustrativa per alcuni controricorrenti. Nulla sulle spese quanto a AIG Europe, limitatasi a depositare una procura speciale in difetto di controricorso e di attività difensiva (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019; Sez. U, n. 10019 del 10.4.2019; Sez. 6- 3, n. 24835 del 20.10.2017; Sez. 6- 3, n. 16921 del 7.7.2017). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i Fallimenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 20.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 2 5.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 1
Sentenza Cassazione n. 07930/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris