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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16620/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice ha argomentato la propria decisione cki fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ricorso al pronto soccorso in codice bianco in modo ritenuto strumentale per precostituirsi una scusa dopo due ore dal controllo del funzionario UEPE dal quale risultava che non era sul luogo di lavoro sicché il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la revoca della semilibertà, è immune dai vizi denunciati con un ricorso che a carattere meramente confutativo.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice ha argomentato la propria decisione cki fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ricorso al pronto soccorso in codice bianco in modo ritenuto strumentale per precostituirsi una scusa dopo due ore dal controllo del funzionario UEPE dal quale risultava che non era sul luogo di lavoro sicché il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la revoca della semilibertà, è immune dai vizi denunciati con un ricorso che a carattere meramente confutativo. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16620/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris