CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2013
Cassazione n. 04100/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.767/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 267, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 70/2013 depositata il14/05/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR Lombardia, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 79/1/12 della CTP di Pavia di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento T901E901782/2010 emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2006 recante maggiori imposte per complessivi euro 275.292,75 oltre sanzioni. Contro questa sentenza , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more, il Fallimento ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. con legge n.136 del 2018, depositando copia della domanda e ricevuta di avvenuto pagamento in unica rata degli importi dovuti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] resistente ha dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando copia della apposita domanda, presentata il 24 maggio 2019, relativa all'avviso di accertamento n. T901E901782/2010, nonché del versamento, effettuato il 21 maggio 2019, della somma di euro 18.932,60; 2. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha depositato provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’avviso di accertamento in oggetto, così dimostrando che la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 è andata a buon fine. 3. Il giudizio, quindi, deve essere dichiarato estinto. 4. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, le spese restano a carico di chile ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio