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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11896/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione in equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate.

Il ricorso è inammissibile.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento alle precedenti condanne riportate dall'attuale ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] a ,ia Vessiuchelli [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione in equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate. Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento alle precedenti condanne riportate dall'attuale ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] a ,ia Vessiuchelli [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11896/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris