CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 45438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arco (Tn) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/5/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, in continuazione sulla pena inflitta con la sentenza emessa il 15/11/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, irrevocabile il 12/12/2019. 2. Propone ricorso per cassazione l'Azzolini, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, 444 e 448 cod. proc. pen. Il G.i.p. avrebbe ratificato il "patteggiamento" - proposto dall'imputato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con consenso del Pubblico Ministero in data 14/2/2022 - pur in presenza di una revoca della richiesta stessa, depositata dal ricorrente il 5/5/2022 alla luce di una sopravvenienza oggettiva, tale da alterare la precedente valutazione di convenienza dell'accordo; questo novum, in particolare, consisterebbe in un'ordinanza di sequestro preventivo emesso dallo stesso Ufficio, con riguardo a fatti "sostanzialmente" uguali a quelli qui contestati, anche se diversamente qualificati, e relativa ad un'indagine condotta dagli stessi operanti intervenuti nella vicenda qui in esame. Questa sopravvenienza, oggettiva e non preventivabile, avrebbe giustificato la revoca della richiesta di definizione ex art.444 cod. proc. pen., come da giurisprudenza di legittimità; - inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.81 cpv. cod. pen., 124, 444 e 445 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. Il G.i.p., senza argomentare affatto, avrebbe applicato le pene accessorie di cui all'art. 12, d. 1gs. n. 74 del 2000, con riguardo ad un reato (art. 5 citato) unito in continuazione ad una diversa fattispecie (bancarotta fraudolenta) che non prevede le stesse pene; sarebbe evidente, dunque, la violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il delitto di cui all'art. 5 - pur in continuazione con l'altro - dovrebbe considerarsi autonomo a tale riguardo, e la norma appena richiamata prevalente sull'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000. Del resto, diversamente si giungerebbe ad un risultato paradossale, per il quale chi chiedesse di "patteggiare" sul singolo reato tributario, con pena inferiore a due anni, non subirebbe pene accessorie, mentre chi invocasse la continuazione sui reati di cui ad altra condanna, se le vedrebbe applicate. Sotto altro profilo, peraltro, si precisa che le pene accessorie, in caso di continuazione, potrebbero esser irrogate soltanto con riguardo alla pena base per il reato più grave; ebbene, questa sarebbe pari a due anni di reclusione, cosicché le stesse pene - non irrogate dal G.i.p. di Milano - non avrebbero potuto esser applicate neppure con la sentenza qui impugnata; - inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 5, 12, d. 1gs. n. 74 del 2000. Il G.i.p. avrebbe disposto la confisca del profitto del reato, per l'ammontare di 120.020,00 euro, senza alcuna motivazione, anche con riguardo al computo della somma e alla mancata considerazione di oneri deducibili e detrazioni fiscali, e senza tener conto di quanto indicato con la memoria del 4/2/2022 (sostanziale sovrapponibilità dei fatti in oggetto con quelli di cui ad altra sentenza irrevocabile; imponibilità dei proventi illeciti); la stessa condotta di cui all'art. 5 in rubrica, peraltro, non sussisterebbe negli elementi oggettivi e psicologici, così ulteriormente imponendosi l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 4. Con riguardo al primo motivo, lo stesso non può essere accolto. 4.1. E' pacifico che l'imputato aveva avanzato una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che sulla stessa il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso. 4.2. Ebbene, costituisce costante indirizzo di legittimità, qui da ribadire, quello per cui l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo (tra le altre, Sez. 4, n. 25102 del 3/6/2021, Melileo, Rv. 281492; Sez. 5, n. 12195 del 19/2/2019, Locca, Rv. 276038). 4.3. Si osserva, peraltro, che un diverso e minoritario orientamento - che ammette la revoca del consenso prestato alla richiesta di patteggiamento (ipotesi, dunque, diversa da quella in esame) in presenza di "sopravvenienze" oggettive non preventivabili, che alterino la valutazione circa la convenienza dell'accordo (Sez. 4, n. 15231 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - anche qualora accolto, non potrebbe comunque essere applicato al caso in esame; nessuno di questi effettivi nova risulta esser stato prospettato al Giudice del merito, e del tutto generico risulta il richiamo ad un'ordinanza di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. con riferimento "sostanzialmente agli stessi fatti dell'odierna incolpazione." 5. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato. 5.1. Il G.i.p., nel ratificare l'accordo sanzionatorio, ha applicato le pene accessorie di cui all'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, sottolineando che la pena irrogata per il reato più grave (bancarotta fraudolenta, di cui al diverso procedimento), aumentata per la continuazione con quello in esame, superava complessivamente i due anni di reclusione; con tale statuizione, dunque, il Giudice ha fatto corretta applicazione proprio dell'art. 445, comma 1, cod. proc., in forza del cui primo periodo la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Con particolare riguardo all'ipotesi in cui il limite edittale sia superato soltanto con l'unificazione dei reati nel vincolo della continuazione, come nel caso di specie, questa Corte ha poi più volte affermato che lo stesso limite deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata (tra le altre, Sez. 1, n. 13754 del 21/1/2020, Fontana, Rv. 278958; successivamente, Sez. 2, n. 9537 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sakhi; Sez. 5, n. 8993 del 1°/2/2022, Salerno, non massimate). Il paradigma concettuale della "pena irrogata", infatti, corrisponde al dato conclusivo, ossia alla pena complessiva applicata che, come segno della gravità del fatto-reato, costituisce, per chiara e insindacabile scelta legislativa, il discrimen ai fini dell'applicazione degli effetti riconnessi alla sentenza di patteggiamento dall'art. 445 citato: in funzione della ratio di premialità che ispira il rito del patteggiamento e al fine di incentivarne l'opzione, il legislatore ha previsto che, fino ad un determinato limite di riferimento, discrezionalmente fissato in misura non superiore a due anni di pena detentiva, l'imputato patteggiante è esentato dall'obbligo del pagamento delle spese del procedimento, è interdetta l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e opera l'effetto estintivo del reato nel concorso delle altre condizioni di legge. E la pena complessivamente irrogata costituisce anche misura della gravità dei reati unificati dal vincolo della continuazione e detta gravità corrisponde alla ragione per cui l'art. 445 cod. proc. pen. stabilisce un diverso trattamento, riconnettendo determinati effetti alla entità della pena finale; pena unica finale complessivamente applicata che non è più scindibile in relazione alle singole componenti, salvo il caso in cui vengano meno, per effetto del successivo proscioglimento dell'imputato, da qualsiasi causa determinato, alcune delle fattispecie criminose che costituiscono il reato continuato, il cui effetto qualificante resta pur sempre quello di accorpare distinte entità giuridiche espressione di una medesima risoluzione criminosa, trattate unitariamente ai fini del regime sanzionatorio. E senza che, pertanto, possa esser riconosciuto quell'effetto paradossale che il ricorso prospetta, sul presupposto che - ragionando come il G.i.p. - sarebbe più conveniente definire ex art. 444 cod. proc. pen. i singoli reali, anziché unificarli in continuazione; la questione, infatti, è posta con carattere meramente ipotetico ed astratto, che, peraltro, non considera il profilo più rilavante - per l'imputato - derivante dal riconoscimento del vincolo, ossia l'evidente abbattimento sanzionatorio rispetto al cumulo materiale delle pene. 6. Con riguardo, infine, alla misura della confisca, il terzo motivo di ricorso risulta invece fondato. Premesso che la misura di sicurezza è estranea all'accordo sanzionatorio, e necessita dunque di una adeguata motivazione, la Corte osserva che il ricorrente - proprio sul punto - aveva depositato una memoria a data 4/2/2022, poi ripresa con note scritte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali aveva contestato con diffusi argomenti sia l'an che il quantum del profitto illecito contestato; questi stessi argomenti, dunque, avrebbero dovuto esser esaminati dal G.i.p. in sede di applicazione della confisca, e di ciò la sentenza avrebbe dovuto dar conto. Nel testo, tuttavia, non si riscontra alcuna valutazione al riguardo, così dovendosi annullare la stessa decisione proprio quanto alla statuizione in punto di misura ablatoria, con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuiz