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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17016/2026

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vocata [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 523/2025 depositata il 27/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (hinc: CGT2),con la sentenza n. 523/2025 depositata in data 27/01/2025, ha respintoNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026proposto dalla Regione Lazio contro la sentenza n. 4610/2023 con la qualela Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la contribuente o la societàcontribuente) contro il silenzio rifiuto opposto dalla Regione Lazio all'istanzadi rimborso per un ammontare di € 511.545,74 dell'[OSCURATO:PERSONA] sullaBenzina per Autotrazione (IRBA) per l'anno 2020.2.

La CGT2 ha richiamato la pronuncia della CGUE (causa C-255/20), nellaquale è stato stabilito che: «L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regimegenerale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essereinterpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale cheistituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dalmomento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalitàspecifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso so/o acontribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.»Alla luce di tale decisione e del principio del primato del diritto dell'Unione,s'impone, dunque, la disapplicazione della normativa interna (art. 1, comma628, legge n. 178/20 nonché art. 3, comma 6, [OSCURATO:PERSONA] 25/20)che, nell'abrogare l'imposta in questione, ha fatto salvi "gli effetti delleobbligazioni tributarie già insorte", con il conseguente annullamento degli3.

Contro la sentenza della CGT2 la Regione Lazio ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.4.

La società contribuente ha resistito con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione deiprincipi giurisprudenziali in tema di rilevabilità d'ufficio del difetto diNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026legittimazione passiva e per violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.1.1.

Con tale motivo la ricorrente – richiamando Cass., Sez.

U, n.2951/2016 - ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della RegioneLazio, quale eccezione rilevabile d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio,in ordine all’istanza di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina perautotrazione azionata nel giudizio di merito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sulla eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 2697 c.c. - sull’incidenzafinanziaria del tributo sul consumatore finale - violazione dell’art. 112 c.p.c.e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4. c.p.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata pernon aver affrontato, in alcun modo, il motivo di appello relativo allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. su cui, peraltro,anche controparte aveva preso precipua posizione.

La CGT2, infatti, non hapreso in considerazione, né ha motivato in ordine alle prospettazionidifensive e agli elementi istruttori forniti dall'amministrazione regionale.

Haomesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto e le fonti del suoconvincimento in merito alla questione relativa all’ingiustificatoarricchimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla mancata prova di avereconcretamente subito e mantenuto nella propria sfera patrimoniale l’onereeconomico della imposta, senza che vi fosse la traslazione dell'imposta sulconsumatore finale.3.

Con il terzo motivo, in via subordinata, è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.3.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per nonaver riconosciuto la violazione degli articoli 2697 e 2041 c.c.: il tributoriscosso (IRBA 2020) non può essere, infatti, restituito alla societàNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026resistente poiché vi sarebbe un arricchimento senza causa, e quindi unaplusvalenza non soggetta a tassazione, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.provato di aver effettivamente pagato la somma in discussione.

Difatti, laprova di non aver traslato la tassa in discussione sul consumatore finaledoveva essere fornita dalla società, essendo ormai acquisito ingiurisprudenza il principio in base al quale, ove la controversia abbia adoggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso (ovvero delsilenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, come nella presente fattispecie), ilcontribuente è attore sostanziale, con la conseguenza che grava suquest’ultimo l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato.4.

Il primo motivo è fondato.4.1.

L’IRBA è stata istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, inal dichiarato fine di «attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampiaautonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo commadell’art. 119 della Costituzione.»4.2.

Successivamente, l’art. 3, della legge n. 549 del 1995, al comma14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del d.lgs.n. 398 del 1990.

Proprio l’art. 3 cit., al comma 13, prevede che: «Gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell’impostaregionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalitàstabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzinaerogata nei rispettivi territori.

Per la riscossione coattiva, gli interessi dimora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente.»Numero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/20264.3.

A seguito della pronuncia della CGUE (sentenza 09/11/2021, C-255/20) - che ha escluso la compatibilità della disciplina nazionale con l’art.1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre2008 - questa Corte ha concluso per la disapplicazione delle disposizionicontenute nelle leggi regionali che destinino il gettito dell’IRBA a generichefinalità di bilancio (Cass., 12/03/2025, n. 6616), restando aperta laquestione di natura processuale relativa alle istanze di rimborso presentatedai contribuenti, con particolare riferimento alla cd. legitimatio ad causam.A tal fine è dirimente la configurazione assunta nella regolazione del tributoad opera dell’art. 3 d.lgs. n. 549 del 1995, che vede le procedure e gli attinecessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo,canali telematici di trasmissione, ecc.) unilateralmente definiti dall’[OSCURATO:PERSONA], che è rimasta, inoltre, titolare delle funzioni di accertamentoe riscossione coattiva del tributo.

Nessuna competenza è, dunque, residuataalle Regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributoregolato, da ultimo, dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995.5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, occorre dare continuità allagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale sussiste la legittimazionepassiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalleRegioni, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore stataleal solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali (Cass.n. 3098 del 2025; v. anche Cass. n. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del 2025).6.

Il difetto di legitimatio ad causam – pur non rilevato nei precedentigradi di giudizio – può essere rilevato anche ex officio da questa Corte – e,dunque, a maggior ragione su ricorso della parte -, rientrando tra i vizi cd.qualificati, poiché afferenti ai presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sotto il profilo della potestas iudicandi (Cass.,Sez.

U, 29/08/2025, n. 24172), che possono essere rilevati, per la primaNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026volta, anche nel giudizio di legittimità, considerato che la mancatastatuizione espressa nei precedenti gradi di giudizio è insuscettibile dideterminare il giudicato implicito sulle questioni indicate dalle Sezioni Unitecit.6.1.

Proprio perché la legitimatio ad causam integra un presuppostoprocessuale, i.e. un requisito che condiziona il dovere del giudice di deciderela causa nel merito, consegue la cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata, la quale, come condivisibilmente osservato, è sostitutiva, nelsenso che non si pronuncia solo sulla domanda di cassazione, ma hacontenuto di declaratoria di puro rito o sulla domanda di prime cure.7.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dellerestanti doglianze.7.1.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata deveessere cassata in quanto la domanda di rimborso e l’impugnazione delrelativo diniego non avrebbero dovuto essere proposte contro la RegioneLazio, sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso.8.

Considerata l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenzialisuccessivi all’instaurazione del giudizio davanti al giudice di prime cure, lespese dell’intero giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.Mla Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dellacontribuente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocata [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 523/2025 depositata il 27/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (hinc: CGT2),con la sentenza n. 523/2025 depositata in data 27/01/2025, ha respintoNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026proposto dalla Regione Lazio contro la sentenza n. 4610/2023 con la qualela Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la contribuente o la societàcontribuente) contro il silenzio rifiuto opposto dalla Regione Lazio all'istanzadi rimborso per un ammontare di € 511.545,74 dell'[OSCURATO:PERSONA] sullaBenzina per Autotrazione (IRBA) per l'anno 2020.2. La CGT2 ha richiamato la pronuncia della CGUE (causa C-255/20), nellaquale è stato stabilito che: «L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regimegenerale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essereinterpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale cheistituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dalmomento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalitàspecifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso so/o acontribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.»Alla luce di tale decisione e del principio del primato del diritto dell'Unione,s'impone, dunque, la disapplicazione della normativa interna (art. 1, comma628, legge n. 178/20 nonché art. 3, comma 6, [OSCURATO:PERSONA] 25/20)che, nell'abrogare l'imposta in questione, ha fatto salvi "gli effetti delleobbligazioni tributarie già insorte", con il conseguente annullamento degli3. Contro la sentenza della CGT2 la Regione Lazio ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.4. La società contribuente ha resistito con controricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione deiprincipi giurisprudenziali in tema di rilevabilità d'ufficio del difetto diNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026legittimazione passiva e per violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente – richiamando Cass., Sez. U, n.2951/2016 - ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della RegioneLazio, quale eccezione rilevabile d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio,in ordine all’istanza di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina perautotrazione azionata nel giudizio di merito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sulla eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 2697 c.c. - sull’incidenzafinanziaria del tributo sul consumatore finale - violazione dell’art. 112 c.p.c.e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4. c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata pernon aver affrontato, in alcun modo, il motivo di appello relativo allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. su cui, peraltro,anche controparte aveva preso precipua posizione. La CGT2, infatti, non hapreso in considerazione, né ha motivato in ordine alle prospettazionidifensive e agli elementi istruttori forniti dall'amministrazione regionale. Haomesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto e le fonti del suoconvincimento in merito alla questione relativa all’ingiustificatoarricchimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla mancata prova di avereconcretamente subito e mantenuto nella propria sfera patrimoniale l’onereeconomico della imposta, senza che vi fosse la traslazione dell'imposta sulconsumatore finale.3. Con il terzo motivo, in via subordinata, è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per nonaver riconosciuto la violazione degli articoli 2697 e 2041 c.c.: il tributoriscosso (IRBA 2020) non può essere, infatti, restituito alla societàNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026resistente poiché vi sarebbe un arricchimento senza causa, e quindi unaplusvalenza non soggetta a tassazione, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.provato di aver effettivamente pagato la somma in discussione. Difatti, laprova di non aver traslato la tassa in discussione sul consumatore finaledoveva essere fornita dalla società, essendo ormai acquisito ingiurisprudenza il principio in base al quale, ove la controversia abbia adoggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso (ovvero delsilenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, come nella presente fattispecie), ilcontribuente è attore sostanziale, con la conseguenza che grava suquest’ultimo l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato.4. Il primo motivo è fondato.4.1. L’IRBA è stata istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, inal dichiarato fine di «attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampiaautonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo commadell’art. 119 della Costituzione.»4.2. Successivamente, l’art. 3, della legge n. 549 del 1995, al comma14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del d.lgs.n. 398 del 1990. Proprio l’art. 3 cit., al comma 13, prevede che: «Gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell’impostaregionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalitàstabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzinaerogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi dimora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente.»Numero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/20264.3. A seguito della pronuncia della CGUE (sentenza 09/11/2021, C-255/20) - che ha escluso la compatibilità della disciplina nazionale con l’art.1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre2008 - questa Corte ha concluso per la disapplicazione delle disposizionicontenute nelle leggi regionali che destinino il gettito dell’IRBA a generichefinalità di bilancio (Cass., 12/03/2025, n. 6616), restando aperta laquestione di natura processuale relativa alle istanze di rimborso presentatedai contribuenti, con particolare riferimento alla cd. legitimatio ad causam.A tal fine è dirimente la configurazione assunta nella regolazione del tributoad opera dell’art. 3 d.lgs. n. 549 del 1995, che vede le procedure e gli attinecessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo,canali telematici di trasmissione, ecc.) unilateralmente definiti dall’[OSCURATO:PERSONA], che è rimasta, inoltre, titolare delle funzioni di accertamentoe riscossione coattiva del tributo. Nessuna competenza è, dunque, residuataalle Regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributoregolato, da ultimo, dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, occorre dare continuità allagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale sussiste la legittimazionepassiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalleRegioni, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore stataleal solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali (Cass.n. 3098 del 2025; v. anche Cass. n. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del 2025).6. Il difetto di legitimatio ad causam – pur non rilevato nei precedentigradi di giudizio – può essere rilevato anche ex officio da questa Corte – e,dunque, a maggior ragione su ricorso della parte -, rientrando tra i vizi cd.qualificati, poiché afferenti ai presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sotto il profilo della potestas iudicandi (Cass.,Sez. U, 29/08/2025, n. 24172), che possono essere rilevati, per la primaNumero registro generale 4951/2025Numero sezionale 3621/2026Numero di raccolta generale 17016/2026Data pubblicazione 30/05/2026volta, anche nel giudizio di legittimità, considerato che la mancatastatuizione espressa nei precedenti gradi di giudizio è insuscettibile dideterminare il giudicato implicito sulle questioni indicate dalle Sezioni Unitecit.6.1. Proprio perché la legitimatio ad causam integra un presuppostoprocessuale, i.e. un requisito che condiziona il dovere del giudice di deciderela causa nel merito, consegue la cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata, la quale, come condivisibilmente osservato, è sostitutiva, nelsenso che non si pronuncia solo sulla domanda di cassazione, ma hacontenuto di declaratoria di puro rito o sulla domanda di prime cure.7. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dellerestanti doglianze.7.1. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata deveessere cassata in quanto la domanda di rimborso e l’impugnazione delrelativo diniego non avrebbero dovuto essere proposte contro la RegioneLazio, sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso.8. Considerata l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenzialisuccessivi all’instaurazione del giudizio davanti al giudice di prime cure, lespese dell’intero giudizio devono essere compensate tra le parti. P.Q.Mla Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dellacontribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris