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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09307/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32759/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della sentenza del Tribunale di Cremona che lo aveva condannato a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per il reato di furto.

Considerato che il motivo proposto, di denuncia del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (con particolare riferimento alla mancata identificazione dell'imputato sul luogo del delitto, nonché alla contraddittorietà delle sentenze di merito in relazione all'alimentazione dell'autovettura da questi condotta), non si confronta, se non con argomentazioni di puro merito, con la congrua risposta fornita dalla Corte territoriale in ordine: alla irrilevanza dell'omessa identificazione del prevenuto, avendo la persona offesa seguito l'auto dell'autore del furto segnalando il numero di targa alle forze dell'ordine, sì da risalire al responsabile dell'azione criminosa, bloccato poco dopo in zona dalle forze dell'ordine, all'irrilevanza scagionante di quale fosse il sistema di alimentazione dell'autovettura dell'imputato, essendo comunque significativo l'odore di gasolio che gli operanti avevano percepito all'atto del controllo; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32759/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della sentenza del Tribunale di Cremona che lo aveva condannato a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per il reato di furto. Considerato che il motivo proposto, di denuncia del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (con particolare riferimento alla mancata identificazione dell'imputato sul luogo del delitto, nonché alla contraddittorietà delle sentenze di merito in relazione all'alimentazione dell'autovettura da questi condotta), non si confronta, se non con argomentazioni di puro merito, con la congrua risposta fornita dalla Corte territoriale in ordine: alla irrilevanza dell'omessa identificazione del prevenuto, avendo la persona offesa seguito l'auto dell'autore del furto segnalando il numero di targa alle forze dell'ordine, sì da risalire al responsabile dell'azione criminosa, bloccato poco dopo in zona dalle forze dell'ordine, all'irrilevanza scagionante di quale fosse il sistema di alimentazione dell'autovettura dell'imputato, essendo comunque significativo l'odore di gasolio che gli operanti avevano percepito all'atto del controllo; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09307/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris