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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:97
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62002CJ0406_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-406/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dal sig.

B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio , rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, non comunicando nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

C. Gulmann, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig.

J.-P.

Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 novembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non comunicandole nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles‑Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GU L 377, pag. 48), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

Contesto normativo

2. La direttiva 91/692 è volta alla standardizzazione e alla razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente.

Essa ha l’obiettivo di armonizzare e integrare le disposizioni concernenti le relazioni di cui alle suddette direttive per rendere tali disposizioni più coerenti e complete su base settoriale.

Essa prevede una relazione unica.

3. L’art. 2, n. 1, della direttiva 91/692 prevede che il testo delle disposizioni menzionate nell’allegato I è sostituito dal testo seguente: «Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti.

Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (…).

Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione.

La relazione è trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso. [OSCURATO:PERSONA] pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri».

4. Le direttive interessate da tali nuove disposizioni sono in particolare: – la direttiva 76/464; – la direttiva 78/659; – la direttiva 80/68.

5. I questionari in base ai quali dev’essere redatta la relazione sono stati elaborati dalla [OSCURATO:PERSONA] assistita da un comitato e sono stati comunicati agli Stati membri con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1992, 92/446/CEE, concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque» (GU L 247, pag. 10), sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla detta relazione.

Procedimento precontenzioso

6. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto al 30 settembre 1996, termine ultimo risultante dagli obblighi fissati, la relazione di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva 91/692 relativamente agli anni 1993‑1995 per la Regione di Bruxelles‑Capitale e per la Regione Vallona, ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio fosse venuto meno ai suoi obblighi.

7. Il 30 giugno 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha perciò inviato a quest’ultimo una lettera di diffida.

8. Con lettere 30 luglio e 11 settembre 1998 la rappresentanza permanente del Belgio ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le osservazioni della Regione Vallona e della Regione di Bruxelles‑Capitale.

9. Alla luce di tali osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato le sue censure solamente nei confronti di quest’ultima regione.

10. Il 22 dicembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 76/464, 78/659 e 80/68, come modificate dalla direttiva 91/692 (in prosieguo: la «direttiva 76/464», la «direttiva 78/659» e la «direttiva 80/68»), entro due mesi dalla notifica, e a comunicarle, al riguardo, le informazioni richieste dalle dette direttive per la regione di Bruxelles‑Capitale.

11. Con telefax 17 maggio 2000, confermato con lettera 13 giugno 2000, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una risposta al parere motivato, precisando che le misure volte ad assicurare la raccolta dei dati necessari alla compilazione della relazione da trasmettere avrebbero dovuto essere operative a partire dal 2001.

12. Con lettera 10 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale termine troppo lungo, ha chiesto alle autorità belghe di prendere tutte le misure adeguate per garantire la tempestiva realizzazione dell’infrastruttura necessaria alla raccolta dei dati richiesti.

13. Con telefax 19 giugno 2001, confermato con lettera 20 giugno 2001, le autorità belghe hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] osservazioni integrative in risposta al parere motivato.

14. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, considerando insoddisfacenti tali informazioni, ha deciso di adire la Corte. Sull’inadempimento

15. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla sua domanda per quanto riguarda le informazioni che dovevano essere comunicate ai sensi della direttiva 80/68.

Essa ha ammesso che, nonostante la trasmissione tardiva, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva fornito informazioni sufficienti.

16. Essa conferma tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha comunicato, nel termine assegnato, le informazioni richieste dalle direttive 76/464 e 78/659.

17. In sua difesa il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sostiene, da un lato, di aver proceduto all’attuazione, nel proprio ordinamento, di varie direttive che prescrivono le relazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, di aver consegnato alla [OSCURATO:PERSONA], il 17 gennaio 2003, le relazioni di cui alle direttive 76/464 e 78/659 per i periodi 1993‑1995, 1996‑1998 e 1999‑2001.

18. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la relazione elaborata per il periodo 1993‑1995, ossia quella la cui consegna tardiva è all’origine dell’inadempimento contestato, contiene informazioni precise per ogni anno considerato, conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/692.

19. Tale governo sostiene, inoltre, che la detta relazione presenta tutti i dati disponibili e che le domande cui non è stato risposto riguardo al 1993 non potevano ottenere risposta tenuto conto della novità del questionario.

Esso sottolinea, a questo proposito, che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1995, 95/337/CE, che modifica la decisione 92/446/CEE (GU L 200, pag. 1), prevede le eventuali impossibilità di risposta al questionario in materia di investimenti concernenti le infrastrutture di depurazione delle acque.

20. Tuttavia, la circostanza, ammesso che sia accertata, che la relazione comunicata debba essere ritenuta sufficiente è irrilevante ai fini dell’inadempimento, che riguarda unicamente il ritardo del governo belga nel comunicarla alla [OSCURATO:PERSONA].

21. Quest’ultimo non contesta di non aver effettuato tale comunicazione entro il 30 settembre 1996, termine ultimo rispetto alle prescrizioni contenute nella direttiva 91/692, e nemmeno entro il termine assegnato nel parere motivato.

22. Orbene, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 5 giugno 2003, causa C‑83/02, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag.

I‑5639, punto 10).

23. Pertanto, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles‑Capitale, la relazione di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva 91/692, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese

24. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles‑Capitale, la relazione di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002CJ0406_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-406/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio , rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, non comunicando nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU  L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 novembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non comunicandole nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles‑Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GU L 377, pag. 48), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive. Contesto normativo 2. La direttiva 91/692 è volta alla standardizzazione e alla razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente. Essa ha l’obiettivo di armonizzare e integrare le disposizioni concernenti le relazioni di cui alle suddette direttive per rendere tali disposizioni più coerenti e complete su base settoriale. Essa prevede una relazione unica. 3. L’art. 2, n. 1, della direttiva 91/692 prevede che il testo delle disposizioni menzionate nell’allegato I è sostituito dal testo seguente: «Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (…). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso. [OSCURATO:PERSONA] pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri». 4. Le direttive interessate da tali nuove disposizioni sono in particolare: – la direttiva 76/464; – la direttiva 78/659; – la direttiva 80/68. 5. I questionari in base ai quali dev’essere redatta la relazione sono stati elaborati dalla [OSCURATO:PERSONA] assistita da un comitato e sono stati comunicati agli Stati membri con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1992, 92/446/CEE, concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque» (GU L 247, pag. 10), sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla detta relazione. Procedimento precontenzioso 6. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto al 30 settembre 1996, termine ultimo risultante dagli obblighi fissati, la relazione di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva 91/692 relativamente agli anni 1993‑1995 per la Regione di Bruxelles‑Capitale e per la Regione Vallona, ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio fosse venuto meno ai suoi obblighi. 7. Il 30 giugno 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha perciò inviato a quest’ultimo una lettera di diffida. 8. Con lettere 30 luglio e 11 settembre 1998 la rappresentanza permanente del Belgio ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le osservazioni della Regione Vallona e della Regione di Bruxelles‑Capitale. 9. Alla luce di tali osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato le sue censure solamente nei confronti di quest’ultima regione. 10. Il 22 dicembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 76/464, 78/659 e 80/68, come modificate dalla direttiva 91/692 (in prosieguo: la «direttiva 76/464», la «direttiva 78/659» e la «direttiva 80/68»), entro due mesi dalla notifica, e a comunicarle, al riguardo, le informazioni richieste dalle dette direttive per la regione di Bruxelles‑Capitale. 11. Con telefax 17 maggio 2000, confermato con lettera 13 giugno 2000, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una risposta al parere motivato, precisando che le misure volte ad assicurare la raccolta dei dati necessari alla compilazione della relazione da trasmettere avrebbero dovuto essere operative a partire dal 2001. 12. Con lettera 10 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale termine troppo lungo, ha chiesto alle autorità belghe di prendere tutte le misure adeguate per garantire la tempestiva realizzazione dell’infrastruttura necessaria alla raccolta dei dati richiesti. 13. Con telefax 19 giugno 2001, confermato con lettera 20 giugno 2001, le autorità belghe hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] osservazioni integrative in risposta al parere motivato. 14. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, considerando insoddisfacenti tali informazioni, ha deciso di adire la Corte. Sull’inadempimento 15. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla sua domanda per quanto riguarda le informazioni che dovevano essere comunicate ai sensi della direttiva 80/68. Essa ha ammesso che, nonostante la trasmissione tardiva, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva fornito informazioni sufficienti. 16. Essa conferma tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha comunicato, nel termine assegnato, le informazioni richieste dalle direttive 76/464 e 78/659. 17. In sua difesa il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sostiene, da un lato, di aver proceduto all’attuazione, nel proprio ordinamento, di varie direttive che prescrivono le relazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, di aver consegnato alla [OSCURATO:PERSONA], il 17 gennaio 2003, le relazioni di cui alle direttive 76/464 e 78/659 per i periodi 1993‑1995, 1996‑1998 e 1999‑2001. 18. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la relazione elaborata per il periodo 1993‑1995, ossia quella la cui consegna tardiva è all’origine dell’inadempimento contestato, contiene informazioni precise per ogni anno considerato, conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/692. 19. Tale governo sostiene, inoltre, che la detta relazione presenta tutti i dati disponibili e che le domande cui non è stato risposto riguardo al 1993 non potevano ottenere risposta tenuto conto della novità del questionario. Esso sottolinea, a questo proposito, che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1995, 95/337/CE, che modifica la decisione 92/446/CEE (GU L 200, pag. 1), prevede le eventuali impossibilità di risposta al questionario in materia di investimenti concernenti le infrastrutture di depurazione delle acque. 20. Tuttavia, la circostanza, ammesso che sia accertata, che la relazione comunicata debba essere ritenuta sufficiente è irrilevante ai fini dell’inadempimento, che riguarda unicamente il ritardo del governo belga nel comunicarla alla [OSCURATO:PERSONA]. 21. Quest’ultimo non contesta di non aver effettuato tale comunicazione entro il 30 settembre 1996, termine ultimo rispetto alle prescrizioni contenute nella direttiva 91/692, e nemmeno entro il termine assegnato nel parere motivato. 22. Orbene, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 5 giugno 2003, causa C‑83/02, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I‑5639, punto 10). 23. Pertanto, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles‑Capitale, la relazione di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva 91/692, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 24. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles‑Capitale, la relazione di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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