CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riatica s.p.a., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella dedotta qualità di titolare dell’omonima impresaindividuale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.688/2023 depositatail 19/04/2023;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la pressoché contestualeaccettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte del controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026 [OSCURATO:PERSONA]