CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiori che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Lette le note conclusive dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lasentenza resa del 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Catania che, all'esito di giudizioabbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto ex art.73 quinto comma dPR. 309/90 per avere detenuto illecitamente sostanza stupefacentedel tipo cocaina, con l'aggravante della recidiva reiterata e specifica e della circostanzadi cui all'art. 61 n. 11 quater cod. pen..2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo due motivi:2.1. Vizio di motivazione poiché l'affermazione di illiceità della detenzione conconseguente rilevanza penale della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] si basa su una serie diconsiderazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, in quanto nel caso in esamela droga rinvenuta non era di notevole quantitativo e non è stato rinvenuto strumentarioper il confezionamento della stessa, né le modalità di detenzione della sostanza possonoin qualche modo palesare la sua destinazione al consumo e alla cessione a terzi.Allo stesso modo non sono emersi elementi per dimostrare che la somma di denarorinvenuta nella disponibilità dell'imputato fosse provento di reato, considerato cheperaltro dalla visione delle videoriprese dell'impianto di videosorveglianza, posteall'ingresso dell'abitazione, i militari hanno potuto accertare che non sono stati effettuatiscambi. Inoltre la Corte ha valorizzato il sensibile ritardo con cui è stato consentitol'accesso nell'immobile dei Carabinieri, ma si tratta di un ritardo ampiamente giustificatodalla necessità di mettersi in ordine; infine non vi è prova che altre bustine o altriquantitativi di sostanza, oltre a quelli sottoposti a sequestro e di infima quantità sianostati nelle more dispersi, poiché non sono stati effettuati i dovuti accertamenti alriguardo.Lamenta inoltre la illogicità della motivazione con cui è stata respinta la richiestadi riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. per l'elevato disvalorepenale dovuto al tipo di sostanza, argomentazione che si pone in contrasto con i principiaffermati in tema dalla Suprema Corte, che non ritiene elemento ostativo alriconoscimento della causa di non punibilità la natura e qualità della sostanzastupefacente detenuta.La Corte invece ha omesso di valutare la concreta entità del danno e del pericolocagionato dalla condotta illecita; altrettanto immotivate e manifestamente illogiche leargomentazioni poste a sostegno del riconoscimento della recidiva, valorizzando lapresunta gravità della fattispecie ascritta e il dato ponderale; criteri che non possonotrovare applicazione per giustificare il riconoscimento della recidiva.2.2. Violazione di legge poiché la Corte ha ritenuto il carattere illecito delladetenzione, ma non ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui non possasussistere nel caso di specie una detenzione d'uso esclusivamente personale,considerato che sono state rinvenute soltanto due dosi medie singole e quindi unquantitativo pari a circa la metà di quello consentito dalla legge per uso personale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico in quantoreitera le censure già formulate con l’atto di appello e non si confronta con lacomplessiva motivazione resa dalle due sentenze di merito che, ricorrendo un caso didoppia conforme affermazione di responsabilità, si integrano reciprocamente.Inoltre il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione ma nella sostanzainvoca una diversa valutazione delle emergenze processuali che le due sentenze invecesaldandosi tra loro formulano in modo corretto, desumendo da alcuni elementi obiettivila destinazione alla vendita della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilitàdell'imputato.E’ noto infatti che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione(ripetutamente evocato dalla ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza diappello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpounico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntualecon i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, nonmass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino,Rv. 209145 - 01).1.1.La prima articolata censura è manifestamente infondata poiché in tema distupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quelladella sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o datoindiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenzaesperienza. (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01)Nelle due sentenze di merito vengono valorizzati i plurimi elementi di fatto checoncorrono a palesare la destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta: ilconfezionamento in dosi commerciali dello stupefacente rinvenuto, il ritardo con cui erastato consentito l’accesso dei carabinieri; la presenza di videocamere che riprendevanoin tempo reale i movimenti sulla strada, collegate a schermi di grandi dimensionicollocati in varie stanze dell’abitazione, per consentire un controllo continuo delleadiacenze dell’abitazione; il rinvenimento delle dosi sequestrate in prossimità di luoghidove potevano apprezzarsi segni della dispersione di altri involucri; il bagno allagato econ un barattolo vuoto all'interno del bidet e il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che erastato visto lanciare qualcosa all’esterno; lo stato di agitazione dei soggetti presenti incasa; il possesso di consistenti somme di denaro, ingiustificate considerata la condizionedi arresti domiciliari del prevenuto, gravato da precedenti specifici.A fronte di questi molteplici elementi il ricorrente si concentra quasi esclusivamentesul dato ponderale della sostanza rinvenuta e sottoposta a sequestro, così incorrendoanche nel vizio di genericità estrinseca.La Corte ha reso succinta ma adeguata motivazione in ordine al rigetto dellarichiesta di riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sul rilievo cheavuto riguardo al tipo di sostanza detenuta, al comportamento assunto dall'imputato,che denota una significativa intensità del dolo, nonché ai suoi precedenti penali il fattopresenta un apprezzabile grado di offensività del bene tutelato e un elevato disvalorepenale.Anche in merito alla recidiva la Corte ha fornito motivazione immune dai vizi dedotti,evidenziando che la condotta dell'imputato risulta significativo indice di unaincrementata pericolosità, alla luce dei precedenti specifici dallo stesso vantati.1.2. La seconda censura reitera sotto il profilo della violazione di legge le critichealla affermazione di responsabilità penale dell'imputato e si appunta sulla quantità disostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, senza confrontarsi con la motivazionedella Corte, da cui emergono significativi elementi per ritenere che le bustine rinvenutefossero destinate allo spaccio e costituissero il residuo di un maggior quantitativo, di cuil'imputato era riuscito a disfarsi prima dell'accesso dei militari.2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 inragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]