CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25962/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto 'Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione esterna, con rigetto dell'impugnazione nel resto; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per quanto di ulteriore rilievo in questa sede, ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (classe '77) e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rispettivamente contestato ai capi 1) e 1-ter) della rubrica. La Corte di appello rideterminava le pene principali, nella misura rispettiva di quattordici anni e dodici anni di reclusione, negando rispetto ad Alvaro la richiesta continuazione esterna. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del reato quale esponente di vertice, dal febbraio 2003 e con condotta perdurante, dell'omonima cosca 'ndranghetista radicata in Sinopoli, con compiti di pianificazione e decisione delle azioni delittuose da compiere con particolare riferimento al territorio di Chívasso, ove domiciliava e operava. In tale veste l'imputato aveva preso parte, secondo quanto giudizialmente ritenuto, al summit di 'ndrangheta svoltosi il 5 giugno 2014 a Sinopoli, presso il casolare di contrada Scifà, oggetto di intercettazione ambientale. L'esistenza storica della cosca risultava dalla sentenza della medesima Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato nel 2003 (c.d. processo Prima), che aveva già dichiarato Alvaro colpevole di partecipazione associativa e aveva ricostruito la struttura del sodalizio e le sue diverse ramificazioni. La perdurante operatività di esso era conclamata da ulteriori decisioni, talune già irrevocabili, dell'Autorità giudiziaria reggina (operazioni Xenopolis, Meta e, più di recente, Sansone). I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur appartenenti a differenti organizzazioni criminali, avevano dato atto della persistente intraneità di Alvaro alla cosca, anche in costanza dei periodi di detenzione sofferti durante le carcerazioni pregresse (tra cui quella conseguente alla condanna per il processo Prima), e dell'acquisito ruolo apicale. La menzionata intercettazione ambientale del 5 giugno 2014 riscontrava il pieno coinvolgimento dell'imputato nelle dinamiche associative. Nei dialoghi captati egli si era autodefinito capo del locale di Chivasso e il suo interlocutore, [OSCURATO:PERSONA] (classe '61), soggetto già definitivamente condannato nel processo Prima, aveva riconosciuto e confermato siffatta posizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del reato quale associato, con ruolo di promotore ed organizzatore, dal 2014 e con condotta perdurante, al locale di Orti, federato alla cosca ‘ndranghetista Condello-Imerti, operante in [OSCURATO:PERSONA] in stabile rapporto di collegamento e alleanza con la cosca Alvaro di Sinopoli; cosca, quest'ultima, i cui esponenti l'imputato aveva ripetutamente incontrato, nell'agosto 2014, presso il casolare di contrada Scifà, per trattare questioni criminali. L'oggetto e i contenuti delle conversazioni, ivi intercettate, rivestivano, per la Corte di appello, rilievo e significato probatorio concludente in rapporto al reato contestato. Su tale quadro probatorio, ritenuto in sé già eloquente, si innestavano le dichiarazioni, con esso coerenti, dei collaboratori di giustizia, e di [OSCURATO:PERSONA] in particolare. 4. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia. Ai ricorsi originari ha fatto seguito la presentazione, per ciascuno di essi, di motivi aggiunti. 5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno articolato sei motivi di ricorso, tre motivi aggiunti e un motivo aggiunto ulteriore, di seguito enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Primo motivo. Violazione dell'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. L'imputato, seppur consapevole di operare in un contesto deviante, non avrebbe avuto coscienza del ruolo apicale a lui intestato, né avrebbe svolto oggettivamente tali compiti. Non sarebbe affatto dimostrato che a Chivasso esistesse un locale di ‘ndrangheta, né sarebbe dimostrato sul piano oggettivo-funzionale che Alvaro vi svolgesse funzioni direttive. La conversazione tra l'imputato e il parente [OSCURATO:PERSONA] era una soltanto. Essa non si riferirebbe ad attività comunemente condotte, o ad attività criminali specificamente espressive del preteso ruolo apicale. L'imputato avrebbe esagerato nel vantare le sue capacità, l'interlocutore gli avrebbe tuttavia dato credito e perciò si sarebbe «messo a disposizione» del conversante. Tali elementi sarebbero significativi di partecipazione associativa, ma non di partecipazione apicale. L'imputato, in quel colloquio, non si sarebbe dimostrato dotato di alcuna capacità organizzativa autonoma e l'esistenza di un gruppo di persone, criminalmente a lui legate, sarebbe frutto di un'errata interpretazione del dialogo. 5.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione. Il narrato dei collaboratori di giustizia, per la sua genericità, e per la mancanza di capacità individualizzante, sarebbe inidoneo a dimostrare tanto la perdurante operatività della cosa Alvaro, quanto l'inserimento in essa del ricorrente. Il collaboratore ,[OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata neppure avrebbe citato, nessuna menzione avrebbe fatto della pretesa collocazione del ricorrente al vertice della cellula 'ndranghetista in tesi operante in Chivasso. La conversazione del 5 giugno 2014, intercettata in ambientale, sarebbe inaffidabile per due ragioni: la consapevolezza, in capo ai collocutori, che il sito fosse sottoposto ad intercettazione; la millanteria dell'imputato nelle sue affermazioni. Tali ragioni sarebbero state svalutate dalla Corte territoriale, i cui argomenti sarebbero tuttavia congetturali e inconsistenti. Da un lato, i conversanti avevano fatto esplicito riferimento all'esistenza di microspie; dall'altro, la stessa Corte aveva riconosciuto che le parole dell'imputato erano frutto di esagerazione e andavano ridimensionate. Altri riferimenti, rilevabili dal dialogo, avevano carattere neutro (come quello alla necessità dell'imputato di rientrare a Sinopoli, se il padre fosse stato dimesso dagli arresti domiciliari, in quanto l'allusione era ai problemi di salute del genitore, e non ad altri affari criminali). Nessuna delle attività delittuose, emergenti dal dialogo, erano mai state oggetto di separata verifica, eccetto il bagarinaggio dei biglietti di calcio della Juventus, di cui però l'imputato si sarebbe occupato uti singulus e non come affiliato alla consorteria. 5.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione. I collaboratori non avevano indicato l'imputato come capo, e la spiegazione non poteva essere quella addotta dalla sentenza impugnata (l'essere la collaborazione antecedente il trasferimento di Alvaro in Piemonte, essendo vero il contrario). [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca, radicato a Biella, aveva iniziato a collaborare nel 2018 e non aveva mai parlato del locale di Chivasso, né di Alvaro; e non ne aveva mai parlato neppure [OSCURATO:PERSONA], radicato a [OSCURATO:PERSONA], il quale pure aveva iniziato a collaborare ampiamente dopo il 2014. Il ruolo di capo rimarrebbe così ancorato alla sola parola del ricorrente, che millantava (come era suo costume, anche durante la detenzione). I suoi congiunti lo disprezzavano, come emergeva dalle intercettazioni fatte in carcere, proprio perché era un «buono a nulla», tutt'altro che un capo. Gli esponenti apicali della cosca risiedevano a Sinopoli, come emergerebbe proprio dall'intercettazione del 5 giugno 2014. Il rilievo del carattere armato dell'associazione di tipo mafioso risulterebbe, infine, immotivato. 5.4. Quarto e quinto motivo, passibili di illustrazione congiunta. Violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione al diniego della continuazione esterna rispetto alla precedente condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata darebbe atto di una continuità di affiliazione, nonostante la detenzione, che non sarebbe dunque idonea ad escludere l'unitaria anticipata risoluzione criminosa. Né poteva ostare il fatto che, in precedenza, l'imputato fosse stato condannato quale semplice partecipe, o il diverso contesto territoriale. 5.5. Sesto motivo. Vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, almeno con carattere di equivalenza, e alla dosimetria della pena. 5.6. Primo motivo aggiunto, ripreso e sviluppato dal motivo aggiunto ulteriore. Violazione di legge penale. Il ruolo di capo sarebbe astrattamente previsto da fattispecie ai limiti della legalità costituzionale quanto al rispetto del principio di tassatività, e non sarebbe postulabile sulla base di unilaterali dichiarazioni confessorie. In queste ultime l'imputato si sarebbe comunque descritto come elemento di spicco, attivo, ma non anche dotato di poteri decisori, in alcuna maniera. L'affermata disponibilità, da parte sua, di un «gruppo di persone» non avrebbe trovato alcun riscontro investigativo. L'imputato sarebbe dunque partecipe del clan Alvaro, ma senza qualifica apicale. Dalla menzionata conversazione intercettata si desumerebbe che, in realtà, ad [OSCURATO:PERSONA], e non a Domenico, erano demandate le decisioni operative e organizzatorie (mentre al padre Carmine erano riservate quelle direttive apicali). L'imputato figurerebbe, nella conversazione, come mero esecutore di direttive. Il locale di Chivasso sussisterebbe, ma non sarebbe riconducibile al clan Alvaro, e non sarebbe stato il ricorrente a dirigerlo. A provare il contrario non basterebbe una sola intercettazione, né la qualità di soggetto pregiudicato per appartenenza mafiosa. L'attività di bagarinaggio sarebbe stata da lui svolta in proprio. La «fotografia» del caso sarebbe quella di un soggetto «pronto alla crescita», ma non ancora «cresciuto», quella di un partecipe di spicco, senza attribuzione di dote e funzioni qualificate inquadrabili nell'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. 5.7. Secondo motivo aggiunto. Violazione di legge penale. L'intercettazione chiave risaliva al 5 giugno 2014, ma le chiamate in correità davano atto di condotte partecipative antecedenti, e tale dato andava valutato, a fini sanzionatori, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. Le condotte partecipative risalirebbero al febbraio 2003 e si porrebbero in ideale continuità con quelle già giudicate. L'unicità di disegno criminoso sarebbe direttamente derivante dal carattere storico del clan, l'adesione al quale si caratterizzerebbe come stabile scelta di vita, risolubile (secondo comune massima di esperienza) solo con la morte o la collaborazione con la giustizia. Il differente ruolo associativo, i differenti compiti (guardiania campestre in Aspromonte, militanza cittadina a Chivasso) e la differente localizzazione geografia non farebbero venire meno la predetta unicità di disegno. Vi sarebbe un'unica programmazione iniziale, giacché il trasferimento in Piemonte sarebbe stato già preventivato al tempo della vicenda processuale regolata con la sentenza Prima. La permanenza naturalistica del reato associativo imporrebbe, per la condotta successiva all'irrevocabilità della prima condanna, il riconoscimento della continuazione. 5.8. Terzo motivo aggiunto. Violazione di legge penale. La condotta partecipativa si arresterebbe al 5 giugno 2014, e quindi avrebbe dovuto applicarsi, quoad poenam, la disciplina pro-tempore vigente (antecedente l'inasprimento sanzionatorio operato con la legge 27 maggio 2015, n. 69). 6. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno articolato cinque motivi di ricorso, due motivi aggiunti e un motivo aggiunto ulteriore, di seguito enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 6.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Sarebbe deficitario il giudizio di credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, e di Chindemi in particolare. Non sarebbe stata esaminata la loro personalità, né sarebbero state prese in considerazione le loro condizioni socio- economiche e familiari e le ragioni della scelta collaborativa. La Corte di appello avrebbe fatto riferimento alle valutazioni sul punto del primo giudice, tuttavia inadeguate. Il collaboratore Iannò avrebbe riferito di una partecipazione associativa datata (precedente il 2003), coincidente temporalmente con la contestazione dalla quale l'imputato era già stato assolto. Non si poteva far capo a tale dichiarante, per una condotta partecipativa asseritamente sviluppatasi a partire dall'anno 2014. 6.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Le conversazioni intercettate sarebbero inidonee a provare la partecipazione associativa, che non si esaurirebbe in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in una mera affermazione di status. Sarebbe necessario un quid pluris, lo svolgimento di un'«attività fattiva», un apporto concreto fornito alla consorteria, dalla sentenza impugnata non rilevati. Il ricorrente sarebbe, tra l'altro, intervenuto per perorare l'assunzione di due giovani, senza imporre alcunché, in modo del tutto lecito. Non vi sarebbe alcuna prova di avvenuta estrinsecazione della forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo. Il ricorrente sarebbe poi intervenuto per dirimere una controversia insorta tra altri due giovani, ma non vi sarebbe spiegazione in ordine al tipo di contributo a tal fine prestato, né ai suoi effetti, e in definitiva alla sua rilevanza in chiave dimostrativa della partecipazione associativa. Sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], in realtà, a parlare a Callea della vicenda, e Giuseppe sarebbe stato illogicamente ritenuto estraneo. Anche a voler attribuire a Callea il ruolo di paciere, questo ruolo non sarebbe penalmente rilevante. 6.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Il ruolo verticistico ascritto, che dà vita ad ipotesi autonoma di reato, sarebbe indimostrato, e con esso l'effettivo esercizio del potere di sovrintendere alla complessiva gestione del sodalizio e/o l'assunzione di compiti decisionali. La mancata conoscenza, ad opera dell'imputato, di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe a tal fine emblematica. 6.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al carattere armato dell'associazione, non desumibile dalle mere risultanze di sentenze concernenti episodi risalenti nel tempo. Né vi sarebbe prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'eventuale disponibilità di armi da parte dell'associazione. 6.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 6.6. Primo motivo aggiunto. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto all'ascritto ruolo direttivo e organizzativo, non ricavabile con la necessaria chiarezza dalle conversazioni intercettate. Non vi sarebbe prova di una pregressa carriera criminale, tale da giustificare la posizione di comando, essendo l'imputato stato assolto per la condotta partecipativa perdurante sino al 2009. Il ruolo di capo-promotore non sarebbe desumibile dalla mera partecipazione alle tre riunioni in contrada Scifà, l'ultima delle quali non sarebbe stata neppure una riunione di 'ndrangheta (come confermato dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], classe '77). Non sarebbe specificata la qualità degli affari trattati nelle riunioni. Non rivestirebbero rilievo criminale né l'assunzione dei due giovani, né la lite tra gli altri due. Per la qualità di capo, non basterebbe l'autoproclamazione; occorrerebbe individuare le concrete occasioni, in cui l'interessato possa aver svolto autonome attività decisorie ed esercitato la posizione verticistica; ciò non sarebbe avvenuto. Il collaboratore Iannò avrebbe parlato del lontano passato, come pure Chinderni. Quest'ultimo inquadrerebbe Callea come affiliato alla cosca Gallico, e non già a quella Condello-Imerti, cui si sarebbe anzi contrapposto con l'appoggio degli Alvaro. Gli assetti criminali sarebbero ben diversi da quelli presupposti dalla sentenza impugnata. La mancata conoscenza di Pelle sarebbe argomento forte a sostegno della mancata intraneità associativa dell'imputato. La mera cultura mafiosa sarebbe stata scambiata per affiliazione.6.7. Secondo motivo aggiunto. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al carattere armato dell'associazione, ricavato da sentenze imprecisate, facenti riferimento ad un'appartenenza associativa non dimostrata. 6.8. Motivo aggiunto ulteriore. Violazione di legge e vizio di motivazione. Anche a voler ammettere l'operatività della consorteria mafiosa di causa, non sarebbe dimostrato l'inserimento attivo del ricorrente in essa con i dovuti caratteri di stabilità e consapevolezza oggettiva. [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto parte della cosca Condello-Imerti, non avrebbe avuto bisogno dell'appoggio della cosca Alvaro per evitare le ingerenze delle consorterie criminali rivali. Le propalazioni di Chindemi sarebbero dunque contraddittorie. Le trasferte del ricorrente in contrada Scifà non sarebbero affatto sintomatiche e rappresentative di agire mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è sviluppato in motivi plurimi, parzialmente sovrapposti tra loro per temi e corrispondenti argomentazioni. 2. Il tema logicamente pregiudiziale investe il giudizio stesso di responsabilità per il delitto associativo, oggetto principalmente delle censure sviluppate nel secondo motivo, che appare tuttavia infondato. L'intraneità perdurante del ricorrente al sodalizio mafioso omonimo, perfettamente attivo nell'ambito della criminalità reggina, e ormai ramificato in parti anche lontane del territorio nazionale, è saldamente ancorata, nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, agli esiti delle intercettazioni di conversazioni e alle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, gli uni e le altre estesamente riportati e dall'efficacia dimostrativa adeguatamente concludente. Questa Corte ha ripetutamente affermato che i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni, relativi a fatti direttamente attinenti alla vita di un'associazione criminale, sono direttamente utilizzabili a carico dei conversanti, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso, derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-02), mentre la reinterpretazione dei dialoghi non può avvenire nel giudizio di legittimità, a meno che il ricorrente realmente evidenzi travisamenti di lettura che possano rivestire carattere decisivo (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), come qui non avvenuto.Quanto ai collaboratori, la Corte di appello non ha mancato di saggiarne e attestarne la credibilità soggettiva, l'attendibilità dei narrati da loro provenienti e la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest'ultima, del resto, postula (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, Sentenza n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134-01) la convergenza delle chiamate in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, la loro autonomia genetica (vale a dire la derivazione da fonti di informazione diverse) e la loro indipendenza (nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente); elementi che, nella specie, non sono neppure in discussione. Intercettazioni e dichiarazioni, dalla Corte territoriale non illogicamente apprezzate, colgono non già un ruolo di statica affiliazione dell'imputato, ma il suo coinvolgimento diretto nelle strategie associative, e quindi l'esplicazione di quel ruolo dinamico e funzionale preteso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064-01). 3. Tanto ciò è vero che, a ben guardare, l'impostazione fondamentale del ricorso è diretta - anziché a negare -la partecipazione associativa di Alvaro posteriore all'anno 2002, o l'esistenza in sé del clan malavitoso identificato come locale di Chivasso - piuttosto a contrastare la tesi che quest'ultimo -fosse diretta emanazione della casa madre e che comunque l'imputato ne fosse a capo. I motivi primo e terzo, il primo motivo aggiunto e il motivo aggiunto ulteriore si spendono quindi, diffusamente, sulla critica della motivazione, nella parte in cui in essa è illustrata la prova del ruolo apicale. Detti motivi sono però infondati. E' certo che un ruolo apicale i collaboratori intestino all'imputato, con riferimento alle attività svolte in territorio di Chivasso. Le confutazioni del ricorrente al riguardo sono generiche e s'infrangono con le argomentate risultanze della sentenza impugnata in punto di esposizione e valutazione degli esiti della prova dichiarativa. La sentenza in discorso ha buon gioco nell'evidenziare che la definitiva conferma della posizione eminente di Alvaro si ritrae dai contenuti della famosa intercettazione ambientale del 5 giugno 2014, di cui è parte una precisa conversazione in cui l'imputato si arroga espressamente una tale posizione con riferimento al suo operato in locale, mostra di disporre dei mezzi e degli uomini per poterla esercitare, nonché se la vede riconoscere dal suo interlocutore. Ed è bene ricordare che, in seno ad un'associazione per delinquere, capo non è solo il vertice assoluto dell'organizzazione, quando anche questo esista, ma chiunque abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati o da realizzare (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890-01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). In tal senso intesa, la posizione apicale (contrariamente all'assunto del ricorrente) risulta anche sufficiente determinata nei suoi elementi costitutivi, a livello di fattispecie autonoma di reato (sul punto, tra le molte, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444-01) e di sua descrizione. L'interpretazione del dialogo intercettato e del suo contenuto, non manifestamente illogica, rimane per l'effetto incensurabile in questa sede, secondo quanto già evidenziato. Le obiezioni dal ricorrente al riguardo mosse, ossia il fatto che i conversanti fossero indotti a mentire perché a preventiva conoscenza delle microspie, o che l'imputato possa aver parlato per pura millanteria, reiterano profili puntualmente esaminati dalla Corte territoriale e da essa già validamente confutati. Il relativo logico ragionamento supera ampiamente il vaglio di legittimità, che non è destinato a ripetere direttamente, nell'apprezzamento dell'esito probatorio, l'esperienza conoscitiva del giudice di merito. Quanto all'aggravante del carattere armato dell'associazione, 'le censure - poste in coda al terzo motivo - appaiono generiche, e come tali non idonee a contrastare, anche sul punto, l'apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata, che non solo si fa forte dell'autorità dei giudicati già formati, ma ulteriormente, e appropriatamente, richiama le inferenze implicitamente ricavabili dalla conversazione intercettata, osservando che l'imputato si dice in essa pronto a scontrarsi con i clan rivali, dovendo quindi il sodalizio da lui diretto disporre di mezzi di fuoco a tal fine adeguati. 4. I motivi quarto e quinto di ricorso, e il secondo motivo aggiunto, concernono il diniego della continuazione. Neppure questi motivi sono fondati. La tenuta logica della motivazione al riguardo è innegabile, nella parte in cui la discontinuità di programmazione criminosa è dal giudice di merito ravvisata nella dislocazione al Nord della cellula criminale che Alvaro sarebbe andato a dirigere, e nella stessa progressione di ruolo criminale, che rappresentavano, ragionevolmente, fattori imprevedibili al tempo della originaria affiliazione malavitosa. Non è neppure esatto che non sarebbe configurabile alcuna soluzione di continuità di condotta partecipativa, risalendo la contestazione odierna all'anno 2003, mentre la cessazione giuridica della permanenza, riferita al reato associativo già giudicato, deve attestarsi alla data della relativa sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788-01), e quindi ad epoca assai più risalente. 5. Il sesto motivo di ricorso, e il terzo motivo aggiunto, sono inammissibili. In materia di attenuanti generiche, anzitutto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). In proposito la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo allo specifico indice ostativo di natura soggettiva, rappresentato dall'esistenza del precedente specifico, al cui cospetto appare senz'altro recessivo ogni altro pur prospettato elemento. In ordine alla pena, essa è stata ridotta in appello e fatta coincidere, quale pena base, con il minimo edittale di quindici anni di reclusione. Quanto al fatto che la condotta associativa si sarebbe arrestata anteriormente all'anno 2015, con effetti sulla cornice edittale pro-tempore rilevante, si tratta di deduzione nuova, non proposta con i motivi di appello. Né il tema può essere scrutinato ex officio, in quanto attinente alla legalità della pena. Per giurisprudenza consolidata, ricorre un'ipotesi di illegalità della pena solo quando la sua misura conclusiva eccede i limiti edittali generali, oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01); è, in altre parole, illegale la sola sanzione radicalmente contraria all'assetto normativo vigente, perché di genere o specie diversa da quelli previsti per legge o irrogata in misura finale ssuperiore (o inferiore) al limite edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01). E la pena base irrogata non eccede i limiti edittali, ancorché li si volesse identificare con quelli antecedenti l'inasprimento sanzionatorio deciso con la legge n. 69 del 2015. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si passa ora ad esaminare, tocca i medesimi profili già scrutinati; investiti, anche in questo caso, da censure largamente sovrabbondanti e ripetitive. Esse saranno, nuovamente, esaminate per temi, nel quadro dei principi legali e giurisprudenziali già passati in rassegna. 8. In ordine anzitutto alla penale responsabilità, la motivazione della sentenza impugnata coglie con estremo rigore, e valuta appropriatamente, precise e inequivocabili condotte - scolpite da un significa t`G patrimonio intercettativo e dal narrato del collaboratore Chindemi - che rappresentano altrettanti validi indici di partecipazione associativa, superando al riguardo ogni perplessità. Quanto alle intercettazioni, la sentenza stessa opera un'attenta e approfondita ricognizione dei loro contenuti, da cui emerge l'ingerenza costante dell'imputato nelle attività riconducibili al sodalizio, il clima di piena condivisione di tattiche e strategie criminali, la solidarietà con gli altri sodali. La contestazione della lettura dei dialoghi, così come giudizialmente operata, ha contenuto di mero fatto e Agge conseguentemente al sindacato di questa Corte. Il ruolo dinamico risulta dall'oggetto delle conversazioni e il tentativo di ricondurre i relativi contenuti a liceità appare velleitario. Non si è a cospetto di mera adesione psicologica dell'imputato all'altrui illecita condotta, né di statica e inerte affiliazione, ma di una sinergia di azione e collaborazione, dotata di sicura efficienza causale ai fini del perseguimento degli scopi del sodalizio. La valutazione di credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia è effettuata dal giudice di appello in modo complessivamente adeguato, si salda con le convergenti argomentazioni del primo giudice ed è implicitamente rafforzata dagli esistenti riscontri. La sentenza impugnata spiega inappuntabilmente, altresì, come la passata assoluzione dell'imputato dal reato associativo, decretata nel 1997, non fosse dovuta all'inattendibilità dei collaboratori medesimi (di [OSCURATO:PERSONA], nello specifico), ma alla mancata emersione, in allora, dei riscontri esterni ora viceversa risultanti. Anche per Callea vale conclusivamente la notazione, secondo cui le obiezioni difensive ulteriori, come quelle sui rapporti di conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], o sulle alleanze e le contrapposizioni tra le cosche del reggino, reiterano profili esaustivamente vagliati e logicamente confutati dalla Corte territoriale, e dunque non utilmente riproponibili in questa sede di pura legittimità. Sono infondati, alla luce delle considerazioni che precedono, il primo e il secondo motivo di ricorso e il motivo aggiunto ulteriore.9. La prova della posizione di vertice, nel ruolo di capo-famiglia, si ricava essa stessa, non implausibilmente, dalle intercettazioni e dalle accuse dei collaboratori di giustizia, così come impeccabilmente valutate, anche nella loro reciproca integrazione, dalla sentenza impugnata. Una specifica conversazione captata, precisamente individuata dalla sentenza stessa, prova il possesso in capo all'imputato della c.d. dote di 'ndrangheta e la ricordata posizione apicale (che non necessariamente si assume per scalata da ruoli inferiori), l'una e l'altra riconosciute e confermate dagli interlocutori. Se è vero che il ruolo direttivo, nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, è penalmente attribuibile solo al soggetto che in concreto lo eserciti o lo abbia esercitato (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482-01; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487- 01; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132-01), la sentenza impugnata riflette, ancorché implicitamente, la relativa verifica, allorché collega strettamente la posizione di vertice e decisionale rivestita da Callea al livello delle relazioni da lui personalmente intrattenute con la cosca Alvaro e alla sua capacità di tessere accordi tra le diverse consorterie per la spartizione degli affari e di gestire i relativi equilibri e rapporti di forza. Si è, in definitiva, in presenza di un apparato motivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, anche sul punto, alle prospettate doglianze, nella rimanente parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. Risultano conseguentemente infondati il terzo motivo e il primo motivo aggiunto. 10. Il quarto motivo di ricorso, ripreso dal secondo motivo aggiunto, è infondato, posto che, rispetto alle associazioni per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante del carattere armato della consorteria, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico dell'affiliato che sia consapevole della disponibilità di armi da parte dell'organizzazione, o anche solo la ignori per colpa, per il cui accertamento assume rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Tana, Rv. 265254-01). Tale notorio la sentenza impugnata correttamente evoca, allorché richiama i pregressi giudicati già formatisi a proposito della natura armata delle cosche [OSCURATO:PERSONA]Condello. 11. Il quinto motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.In relazione alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordine al dirimente indice sfavorevole, individuato nell'assoluta entità e gravità della condotta, e tale rilievo sfugge a qualunque censura in sede di legittimità. Quanto alla pena, nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura non superiore alla media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice di merito (da ultimo, a contrario, Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01), il quale, con l'avvenuta evidenziazione dei profili oggettivi di gravità