CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 06661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IRO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pelagio I Papa, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’AGRICOLTURA, della SOVRANITA’ ALIMENTAR E e delle FORESTE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore , COMMISSARIOad acta – GESTIONE ex ASMEZ, in persona del commissario pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 1771/2018 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 2/4.4.2005 [OSCURATO:PERSONA] citava i l Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali nonché il Commissario ad a cta della [OSCURATO:PERSONA] dell’exAgensud a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno (cfr. ricorso, pag. 3). Esponevache in data 10.1.2005 gli era stato notificato il d e creto n. 358 del 3.11.2004 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, [OSCURATO:PERSONA] -ex Agensud. Esponevache all’art. 1 del decreto n. 358/2004 era stata disposta la revoca : a) del decreto commissariale di concessione n . 1889 del 26 . 2 .1 987 , relativo al progetto “PS 33 /C/ 3226 / AG ”, concernente interventi da svolgersi da parte della“[OSCURATO:PERSONA]” s oc . c oop. a resp. lim . ; b) dei decreti commissariali di liquidazione n. 224 del 30 . 6 .1 998 e n . 305 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con i quali era stata approvata in favore della “ B ussento [OSCURATO:PERSONA]”soc. coop . a resp. lim. la liquidazione in conto capitale del contributodi complessive lire 889.363.200, pari ad euro 459 . 317,76 . Esponeva che all’art. 2 del decreto n. 358/2004 era stata disposta la ripetizione in favore del bilancio dello Stato delle somme già erogate alla “[OSCURATO:PERSONA]”. Chiedeva revocare e/o annullare il decreto n. 358 del 3.11.2004 e dichiarare non dovuta la restituzione della somma indicata nello stessodecreto, in quanto non riguardante egli attore bensì una società cooperativa (cfr. ricorso, pagg. 3 –4). 2. Resistevano il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali nonché il Commissarioad acta - Gestione ex A smez . 3. C on sentenza n. 2066/2012 il Tr ibunale di Salerno, ritenuta la propria giurisdizione, “dichiarava il difetto di legittimazione attiva d i [OSCURATO:PERSONA] (…), poiché il decreto di revoca (…) risultava emesso nei confronti della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], mentre la notifica del medesimo, nonché dell’istanza di rimborso (…),veniva effettuata ad un diverso soggetto, ovvero a [OSCURATO:PERSONA](…)” (così sentenza d’appello, pagg. 1 - 2 ) . 4.Proponevano appello il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali nonché il Commissarioad acta - Gestione ex Asmez. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 1771/2018 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente i l gravame e, per l’effetto, in riforma dell ’appella ta sentenza, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore degli appellanti delle somme quali indicate nel decreto n. 358 del 3.11.2004; condannava l’appellato alle spese del doppio grado. Evidenziava la Corte di Salerno, in punto di legittimazione dell’appellato, che la posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA] era sostanzialmente coincidente con quella della società “[OSCURATO:PERSONA]”, indicata come destinataria delle somme nel decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava segnatamente che dagli accertamenti eseguiti in sede penale era emerso che l’appellatoaveva preso parte alla commissione del reato contestato , quale asserito legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]”, società risultatatuttavia inesistente ed indi c ata al solo scopo d el subentr o nella procedura di finanziamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava segnatamente che,in ordine alla destinazione delle somme di cui ai decreti commissariali menzionati nel decreto di revoca,nulla [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto in comparsa di costituzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava dunqueche, alla stregua del comportamento processuale nonché degli esiti dell’accertamento operato in sede penale,l’appellato “ non [ poteva ] che ritenersi l’effettivo destinatario del finanziamento, quindi , il titolare della posizione giuridica per cui si richiedeva tutela in primo grado” (così sentenza d’appello, pag. 4), il che rendevaampiamente superabile il difetto formale circa l’indicazione del destinatario nel provvedimento di revoca. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di seimotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione . 7. Il ricorrente ha fatto luogo all a rinnovazione della notifica del ricorso conformemente all’ordinanza interlocutoria dei10.4/27.6.2024 di questa Corte. 8. Il Ministero dell ’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste nonché il Commissario ad acta – Gestione ex Asmez hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione ofalsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento o dell’impugnata sentenza per assenza dimotivazione e/o per motivazione apparente; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Deduce che la Corte di Salerno non ha per nulla esplicitato ovvero ha solo “apparentemente” esplicitato le ragioni per le quali ha reputato sussistente la sua legittimazione e ha identificato la sua posizione con quella della società “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pag. 7). 11.Il primo motivo di ricorso va respinto. 12.Alla stregua dell’enunciazione -dapprima operata e per quel che qui rileva - dei passaggi motivazionali dell’impugnato dictum la Corte di Salerno, in relazionealla legittimazione dell’appellato, ha evidentemente esplicitato le sue ragioni. Cosicché la motivazione vi è e non può dirsi “apparente” ( cfr. Cass.21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114). 13.In pari tempo, ad integrare il denunciato vizio non basta il rilievo per cui la corte d’appello ha –erroneamente - correlato i suoi ri scontri alla “ legitimatio ad causam” (cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132, secondo cui la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è propostae quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto) . Invero, nella specie è venuto in evidenza , propriamente, i l profilo della effettiva ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della posizione soggettiva passiva correlata ai decreti commissariali menzionati nel decreto n. 358 del 3.11.2004,profilo senza dubbio attinente al “merito” della lite (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondo cui non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Cfr. Cass. sez. un.16.2.2016, n. 2951,secondo cui (Rv. 638371 - 01) l a tito larità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; e secondo cui(Rv. 638373 - 01) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa). 14. I nvano , poi, il ricorrente adduce che la C orte d i Salerno ha apoditticamente affermato che la società “[OSCURATO:PERSONA]” è stata accertata come inesistente e che “ha omesso di considerare che nell’indicato decreto [n. 358 del 3.11.2004] si parla solo di società cooperativa e nondi ditta individuale” (così ricorso, pag. 10) . Difatti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).15.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ. Deduce che non aveva ragione alcuna per contestare di aver personalmente ricevuto i contributi (cfr. ricorso, pag. 12), siccome aveva impugnatoil decreto n. 358 del 3.11.2004, adducendo che non ne era il destinatario e quindi che gli era stato erroneamente notificato(cfr. ricorso, pag. 11). Deduce inoltre che la previsione di cui alla seconda parte del 1° co. dell’art.115cod. proc. civ. - aggiunta dall’art. 45 della legge n. 69/2009 - si applica , ai sensi dell’art. 58 della medesima legge,ai giudizi che hanno avuto inizio in primo grado in epoca successiva al 4.7.2009 e viceversa, nella specie, il giudizio è iniziatoin prime cure nel 2005 ( cfr. ricorso, pag. 12) . 16.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 17.Il presente giudizio ha avuto inizio in primo grado nel corso dell’anno 2005 (cfr. sentenza d’appello, pag. 1, ove si dà atto che il giudizio era stato iscritto in primo grado, innanzi al Tribunale di Salerno, al n. 2666/2005 r.g.). E senza dubbio la Corte di Salerno ha fatto esplicito riferimento al testo novellato dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 4), che, invece, si applica ai giudizi che in prim e cure hanno avuto inizio successivamente al 4.7.2009. D’altra parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, 1° co., e 167, 1° co., cod. proc. civ., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente “thema decidendum”e “thema probandum”, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello (cfr. Cass. (ord.) 4.11.2015, n. 22461). 18. Ciò nonostante, l’ “error ” in cui la corte distrettuale è incorsa, non è decisivo, non è rilevante, siccome il riscontro –attinente, si è detto, al “merito” della lite –per cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva “che ritenersi l’effettivo destinatario del finanziamento”, è stato dalla stessa corte territoriale ineccepibilmente e congruamente operato sulla scortadi una più ampia valutazione, ossia pur “alla luce dell’accertamento operato in sede penale” (così sentenza d’appello, pag. 4), accertamento mercé il quale si era acclarato, appunto, che la “[OSCURATO:PERSONA]” era inesistente. E, beninteso, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale (cfr. Cass. 2.7.2010, n. 15714). 19.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Premette che il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva ed in tal modoaveva accolto l’eccezione sollevata dalle P.A. convenute di difetto di interesse ad agire (cfr. ricorso, pag. 13). Premette che nell’atto di appello le P.A. hanno concluso perché fosse dichiarata la sua legittimazione attiva (cfr. ricorso, pag. 13).Premette che con la comparsa di costituzionein grado d’appello ha eccepito l’inammissibilitàdelle conclusionidelle P.A. appellanti, nella parte in cui avevano chiesto, appunto, che fosse dichiarata la sua legittimazione, siccome il primo giudice aveva accolto l’eccezione delle P.A., le quali perciò non potevano “ritornare sui propri passi” (cfr. ricorso, pag. 14). Indi deduce che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsie sulla propria eccezionee sulla novità delle conclusioni rassegnate in appello dalle P.A. (cfr. ricorso, pag. 14). 20.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 21.Si è premesso e ribadito che attiene al “merito” della lite il profilo della effettiva ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della posizione soggettiva passiva connessaai decreti commissariali menzionati nel decreto n. 358 del 3.11.2004. Sovviene pertanto l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in precedenza richiamato (cfr. Cass. sez. un. n. 2951/2016, cit.), secondo cui (Rv.638372 - 01) le deduzioni relative a lla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e secondo cui (Rv.638373 - 01) i profili concernenti la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso sono rilevabili di ufficio dal giudice se risultanti dagli atti di causa. In questi termini invano il ricorrente adduce che la C orte salernitana ha omesso di pronunciarsie sulla propria eccezione e sulla novità delle conclusioni rassegnate in appello dalle P.A. Tanto, più esattamente, alla stregua delrilievo per cui il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia- il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito - ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., se ed in quanto si manifesti erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata– il che non è nella specie alla luce dei r i scontri , ancorati alla pronuncia n. 2951/2016 delle sezioni unite, dapprima svolti - la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 12.1.2016, n. 321). 22.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto dichiarar e dovutada parte di egli ricorrente la restituzione della somma di cui al decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 14). Premette che con la comparsa con cui ha provveduto a costituirsi in grado d’appello, ha eccepito l’inammissibilità di tale domanda , per la quale non ha accettato il contraddittorio, siccome “nonproposta in primo grado” (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce quindi che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi al riguardo. 23.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità dell’impugnata sentenza.Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto dichiarar e dovutada parte di egli ricorrente la restituzione della somma di cui al decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 15). Premette dunque che le P.A. hanno formulato domanda di accertamento e non già domanda di condanna alla restituzione della somma (cfr. ricorso, pag. 16) e tuttavia la Corte di Salerno ha pronunciato la sua condanna alla restituzione in favore delle P.A. appellanti delle somme di cui al decreto n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce quindi che vi è stat a violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 16). 24.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità dell’impugnata sentenza; altresì la violazionedell’art. 91 cod. proc. civ. Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto “vinte le spese” e dunque hanno chiesto la condanna alla rifusione delle sole spese di secondo grado, non anche la condanna alla rifusione delle spese di primo grado, che il tribunale aveva compensato (cfr. ricorso, pag. 16). Premette che la Corte di Salerno lo ha condannato alla rifusione delle spese e di secondo grado e di primo grado (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che vi è stata violazione – pur in parte qua - del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 16). 25. I l quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso sono da esaminare congiuntamente,siccome all’evidenza connessi; in ogni caso, il quarto motivo è da respingere ed il quinto motivo è da accogliere; nell’accoglimento del quinto motivo resta assorbita la disamina del sestomotivo. 26.Effettivamente non si ha riscontro della proposizione in prime cure da parte delle P.A. allora convenute, poi appellanti ed in questa sede controricorrenti, di domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di far luogo alla restituzione della somma di cui ai decreti commissariali poi richiamati nel decreto di revoca n. 358/2004 nonché volta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle medesime somme (“si conclude perché la domanda venga dichiarata improponibile ed infondata”: così comparsa di costituzione in primo grado delle P.A. appellanti). Del resto, le P.A. hanno in controricorso confermato di aver domandato il rigetto della domanda attorea esperita da [OSCURATO:PERSONA], “stante la natura del provvedimento ministeriale – revocatoria e restitutoria – (…)” (così controricorso, pag. 7). 27.Ciò nondimeno , allorché le P.A. hanno chiesto in appello che “venisse accertato il proprio diritto ad ottenere la restituzione di quanto erogato” (così sentenza d’appello, pag. 2), nonhanno esperito una domanda “ nuova ”, giacché non proposta in prime cure, e dunque inammissibileex art. 345 cod. proc. civ . Invero,questa Corte spiega che l a domanda proposta in grado d ’ appello per sentir dichiarare,in riforma della decisione di primo grado, il diritto al rimborso dell’i.v.a.sulle fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite nell’ambito del rapporto dedotto in giudizio non introduce un nuovo tema di indagine rispetto alla pretesa della controparte diaccertamento negativo dell ’ obbligo di rimborsare l’i.v.a., ma si contrappone specularmente a quest’ultima volta a paralizzarla(cfr. Cass. 22.12.1994, n. 11063). E, ben vero, nella specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva in primo grado chiesto dichiarare non dovuta la restituzione della somma indicata nel decreto n. 358 del 3.11.2004. 28.Al contempo, inuti lmente il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Salerno ha omessodi pronunciarsisull’eccezione di novità ex art. 345 cod. proc. civ. della domanda di accertamento. Si è precedentemente richiamato l’insegnamento n. 321/2016 di questa Corte (il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art.112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte). Evidentemente, alla luce del premesso rilievo, ancorato alla pronuncia n. 11063/1994 di questa Corte, il dictum della Corte salernitana non si palesa erroneo in rapporto all’art. 345 cod. proc. civ. 29.Con la pronuncia n. 11063 del 22.12.1994 questo Giudice ha tuttavia soggiunto chela sentenza d’appello che condanna al rimborso dell’i.v.a. , non accoglie una domanda nuova, ma sostituendo all ’ azione di accertamento esperita una diversa azione dicondanna, avente distinti presupposti ed oggetto , integra una pronunzia “ultra petita”. Ebbene, innegabilmente la domanda esperita in appello dalle P.A. appellanti era di mero accertamento (“il Ministero chiedeva, nel merito, venisse accertato il proprio diritto ad ottenere la restituzione di quanto erogato”: così sentenza d’appello, pag. 2). In tal guisa, allorché ha pronunciato “condanna [di] [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 del 03.11.2004”,la Corte campana ha statuito “ultra petita”. 30.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del quinto motivo di ricorso la sentenza n. 1771/2018 della Corte d’Appello di Salernova cassata. Non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito, ossia– ferma ed impregiudicata la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] - con eliminazione della “condanna [di] [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 del 03.11.2004”. 31.Il parziale buon fondamento dell’appello esperito dalle P.A. (la Corte di Salerno aveva fatto luogo alla reiezione della questione di giurisdizione sollevata dalle P.A. appellanti)giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di appello (resta quindi ferma la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dalla Corte salernitana). Il parziale buon fondamento del ricorso per cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 32. I n dipendenza del parziale buon esito de l ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrent e sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il quinto motivo di ricorso , cassa in relazione e nei limiti del medesimo motivo la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1771/2018e, decidendo nel merito - ferma ed impregiudicata la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], e fermala condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dalla Corte salernitana– elimina (da l la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1771/2018)la “condanna [di] [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 del 03.11.2004”; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; compensa integralmentele spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ri