CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1111/10/1979 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 12/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al delitto di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione e, rideterminata la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione di un carnet di assegni bancari. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il travisamento della prova in relazione all'individuazione del ricorrente quale autore del reato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonostante il giudice abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello /secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, propone nuovamente una lettura alternativa degli elementi probatori, non consentita in questa sede. Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta genericamente la determinazione della pena pecuniaria in misura superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto l'entità della pena inflitta risulta inferiore al minimo edittale, tenuto conto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e, in ogni caso, è sorretta da sufficiente motivazione, anche mediante il richiamo alle modalità di calcolo utilizzate dal primo giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P