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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 1972

Cassazione n. 27890/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25novembre 2024 della Corte d'appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarco Paternello che ha concluso chiedendoche la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo,ha prosciolto ex art. 131 - bis cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 337 cod. proc . pen. descritto nella imputazione, condannandoloal risarcimento del danno e al la refusione delle spese del giudizioin favore delle parti civili. 2.Nel ricors o presentat o dal suo difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dellasentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso , si deduce nullità del la sentenza perchél’avviso di fissazione dell’udienza i n appello è stato erroneamente notificato a difensore diverso da quello di fiducia, sebbene omonimo nel nome e nel cognome, come peraltro segnalato al la Corte d’appello dal difensore del coimputato nellamemoria difensiva con note di trattazione scritta, senza che, per altroverso, l’avviso sia stato notificato personalmente all’imputato .

2.2. Con il secondo motivo di ricorso , si deduce violazione dell’art . 610 cod. proc pen. per violazionedel contradditorio per quanto già rappresent at o con il primomotivo di appello.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità del decreto d i citazione a giudizioper omessa notifica dell’ invito all’imputato ex art. 365 cod. proc. pen . a presentarsi per rendere l’ interrogatorio espress amente richiesto dall’ imputato e verbalizzata all’udienza del 16 novembre 2022, prima che venisse chius a l’istruttoriadel dibattimento, e poi ribadita con apposita memoria dell’1 dicembre 2022 nella quale era richiamata la memoria presentata il 28 settembre 2019 al Pubblicoministero, dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 - bis cod . proc pen., con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestodi essere interrogato .

Inoltre, si rileva che all’imputato non è stato notificato l’ atto di appello propostodal Pubblico ministero (e non anche dalle parti civili) contro la sentenza di primogradoche lo aveva assolto ─ cosicché l’ imputato non ha potuto presentare un appello incidentalecon il quale riproporre l’eccezio ne di nullità del decreto di citazionea giudizio ─ con conseguente nullità del la sentenza di appello.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso , si deduce violazion e di le g ge nel condannarel’imputato al risarcimento del danno e al la rifusione del le spese legali alle parti civili, nonostante che queste non avessero proposto appello contro la sentenzadi assoluzione emessa nel primo grado di giudizio.

Inoltre, si osserva che la Corte di appello non poteva dichiarare d’ufficio la non punibilitàex art. 131 - bis cod. proc . pen. perché i l pr ocedimento riguarda fatti commessiprima del la vigenza della nuova normativa .

2.5. Con i l quinto motiv o di ricorso , si deduce vizi o della motivazione nella omessavalutazione del le a rgomentazioni difensive sviluppate nella memoria prodotta nel primo grado di giudizio con produzione di prove a discarico.

I n particolare si evidenzia che dalla memoria e dai documenti presentati si ricava l’esistenza di un second o accesso al la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , sempre aperto e quotidianamente utilizzato, che rendeva insussistenteuna privazio ne della libertà di movimento dei pubblici ufficiali intervenuti, mentre è stata pretermessa al valutazionecirca l’ arbitrarietà dell’atto di ispezione , l’assenza di comporta me nti violentio minacciosi da parte dell’imputato e la circostanza che i l cancello era dotato di chiusura automatica e temporizzata, sicché non fu chiuso volontariamente.

2.6. Con il sesto motiv o di ri cor so si deduce violazione di legge nell’applicare l’art. 131 - bis co d. proc . pen. i n assenza del contradditorio con l’imputatoMarcus [OSCURATO:PERSONA] , senza valutare i numerosi elementi di prova a discarico e senza confront a r s i , con la necessaria motivazione rafforzata, con l’argomentazionedella sentenza con la quale il Tribunale lo aveva assolto.

2.7. Con il settimo motiv o di ricorso si deduce vizio della motivazione nel qualificare un condottameramente passiva come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 conpen. 2.8.

Con l’ottavo motiv o di ricorso si deduc e violazione dell’art . 603 co d. proc. pen . nel ribaltare la sentenza assolutoria senza rinnovare l ’ istruttoria e basandosisu una diversa interpretazione del le dich iarazioni dei pubblici ufficiali.

2.9. Con il nono motiv o di ricorso , si deduce vizio della motivazione per la sua laconica gene ricità che trascura tutte le questioni rilevate con i motivi di ricorsoche precedono.

2.10. Con i l decimo moti vo di ricorso si deduce violazione di legge nel condannarel’imputato al risarcimento del danno e al la rifu sione del le spese legali alle parti civili, nonostante che queste non abbiano impugnato la sentenza di assoluzioneemessa nel primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

Dagli atti si evince che l’avviso di fissazione del giudizio di appello,a seguito dell’impugnazione del Pubblico ministero,è stato notificato a un avvocato soltanto omonimodi quello nominato di fiducia.

Pertanto,il giudizio di appello, celebrato senza il corretto incardinamento del contraddittorio, è nullo, per il combinato disposto degliartt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 2.Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Questo esito priva di rilevanza attuale gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25novembre 2024 della Corte d'appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarco Paternello che ha concluso chiedendoche la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo,ha prosciolto ex art. 131 - bis cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 337 cod. proc . pen. descritto nella imputazione, condannandoloal risarcimento del danno e al la refusione delle spese del giudizioin favore delle parti civili. 2.Nel ricors o presentat o dal suo difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dellasentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso , si deduce nullità del la sentenza perchél’avviso di fissazione dell’udienza i n appello è stato erroneamente notificato a difensore diverso da quello di fiducia, sebbene omonimo nel nome e nel cognome, come peraltro segnalato al la Corte d’appello dal difensore del coimputato nellamemoria difensiva con note di trattazione scritta, senza che, per altroverso, l’avviso sia stato notificato personalmente all’imputato . 2.2. Con il secondo motivo di ricorso , si deduce violazione dell’art . 610 cod. proc pen. per violazionedel contradditorio per quanto già rappresent at o con il primomotivo di appello. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità del decreto d i citazione a giudizioper omessa notifica dell’ invito all’imputato ex art. 365 cod. proc. pen . a presentarsi per rendere l’ interrogatorio espress amente richiesto dall’ imputato e verbalizzata all’udienza del 16 novembre 2022, prima che venisse chius a l’istruttoriadel dibattimento, e poi ribadita con apposita memoria dell’1 dicembre 2022 nella quale era richiamata la memoria presentata il 28 settembre 2019 al Pubblicoministero, dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 - bis cod . proc pen., con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestodi essere interrogato . Inoltre, si rileva che all’imputato non è stato notificato l’ atto di appello propostodal Pubblico ministero (e non anche dalle parti civili) contro la sentenza di primogradoche lo aveva assolto ─ cosicché l’ imputato non ha potuto presentare un appello incidentalecon il quale riproporre l’eccezio ne di nullità del decreto di citazionea giudizio ─ con conseguente nullità del la sentenza di appello. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso , si deduce violazion e di le g ge nel condannarel’imputato al risarcimento del danno e al la rifusione del le spese legali alle parti civili, nonostante che queste non avessero proposto appello contro la sentenzadi assoluzione emessa nel primo grado di giudizio. Inoltre, si osserva che la Corte di appello non poteva dichiarare d’ufficio la non punibilitàex art. 131 - bis cod. proc . pen. perché i l pr ocedimento riguarda fatti commessiprima del la vigenza della nuova normativa . 2.5. Con i l quinto motiv o di ricorso , si deduce vizi o della motivazione nella omessavalutazione del le a rgomentazioni difensive sviluppate nella memoria prodotta nel primo grado di giudizio con produzione di prove a discarico. I n particolare si evidenzia che dalla memoria e dai documenti presentati si ricava l’esistenza di un second o accesso al la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , sempre aperto e quotidianamente utilizzato, che rendeva insussistenteuna privazio ne della libertà di movimento dei pubblici ufficiali intervenuti, mentre è stata pretermessa al valutazionecirca l’ arbitrarietà dell’atto di ispezione , l’assenza di comporta me nti violentio minacciosi da parte dell’imputato e la circostanza che i l cancello era dotato di chiusura automatica e temporizzata, sicché non fu chiuso volontariamente. 2.6. Con il sesto motiv o di ri cor so si deduce violazione di legge nell’applicare l’art. 131 - bis co d. proc . pen. i n assenza del contradditorio con l’imputatoMarcus [OSCURATO:PERSONA] , senza valutare i numerosi elementi di prova a discarico e senza confront a r s i , con la necessaria motivazione rafforzata, con l’argomentazionedella sentenza con la quale il Tribunale lo aveva assolto. 2.7. Con il settimo motiv o di ricorso si deduce vizio della motivazione nel qualificare un condottameramente passiva come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 conpen. 2.8. Con l’ottavo motiv o di ricorso si deduc e violazione dell’art . 603 co d. proc. pen . nel ribaltare la sentenza assolutoria senza rinnovare l ’ istruttoria e basandosisu una diversa interpretazione del le dich iarazioni dei pubblici ufficiali. 2.9. Con il nono motiv o di ricorso , si deduce vizio della motivazione per la sua laconica gene ricità che trascura tutte le questioni rilevate con i motivi di ricorsoche precedono. 2.10. Con i l decimo moti vo di ricorso si deduce violazione di legge nel condannarel’imputato al risarcimento del danno e al la rifu sione del le spese legali alle parti civili, nonostante che queste non abbiano impugnato la sentenza di assoluzioneemessa nel primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. Dagli atti si evince che l’avviso di fissazione del giudizio di appello,a seguito dell’impugnazione del Pubblico ministero,è stato notificato a un avvocato soltanto omonimodi quello nominato di fiducia. Pertanto,il giudizio di appello, celebrato senza il corretto incardinamento del contraddittorio, è nullo, per il combinato disposto degliartt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 2.Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Questo esito priva di rilevanza attuale gli altri motivi di ricorso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
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