CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 27315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell'amministratore unico pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Catania , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],da cui è rappresentata e dife s a ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, curatore fallimentare,rappresentato e dif es o da ll' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 657 - 2021 della CORTE D'APPELLO di Catania , depositata il 25.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza n.657- 2021, depositata il 25.3.2021, con cui è stat o respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto sempre dalla società [OSCURATO:SOCIETA]contro la sentenza n.124-2020 del 9 ottobre 2020del Tribunale di Catania che ne aveva dichiarato il fallimento ; -che la Corte d’Appello - dopo aver ricordato che la società fallita aveva contestato, in sede di reclamo, l’affermazione giudiziale contenuta nella sentenza di primo grado circa la definitività dell’accertamento della debenza di nove milioni di euro all’Erario – ha rilevato cheil riconoscimento dello stato di insolvenza della società debitrice dovesse essere confermato, pur dovendosi riconoscere la mancata documentazione in atti di debiti tributari definitivamente accertati, atteso che l’impugnazione del ruolo, così come l’avviso di accertamento esecutivo, non ne sospendeval’esecutività e che pertanto tale impugnazione non giustificava affatto il mancato pagamento del tributo con la conseguenza che l’inadempimento rispetto all’obbligazione tributaria ben potevaessere considerato, come nel caso di specie, atto sintomatico di uno stato di insolvenza; -che il fallimento si è costituto con controricorso; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; -che la Sesta Sezione civile, con ordinanza dell’8 aprile 2022, dopo aver rilevato che il difensore della società ricorrente era deceduto dopo il deposito del ricorso e prima della adunanza, ha disposto il differimento di quest’ultima , ordinando la notificazione del provvedimento, a cura della cancelleria, al legale rappresentante della società ricorrente; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., sul rilievo che la C orte di appello avrebbe omesso l’accertamento incidentale circa la fondatezza del credito oggetto di contestazione in sede giudiziale; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 68 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] m. 18,sul rilievo che l’is tanza di fallimento e la conseguente sentenza dichiarativa sarebbero intervenute in costanza di sospensione dei termini dei versamenti e della riscossione dei carichi iscritti a ruolo; 3.che il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento anche della seconda doglianza; 4. che , per consolidato orientamento di questa Corte, « l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, suistanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivoaccertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo,essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazionedell'istante» (ex plurimis, Cass. Sez. Un., 23/01/2013 n. 1521, Rv.624795-01; conf. Sez. 1, 22/05/2014 n. 11421, Rv. 631283 -01; Sez. 1, 15/01/2015 n. 576, Rv. 633896 - 01). Al riguardo è stato altresì precisato che «ai fini dell'accertamento dello stato diinsolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deveprocedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudizialea cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suodovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, conl'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare ildubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsidalla precedente decisione» (Sez. 6 - 1, 14/03/2016 n. 5001,Rv. 639009 – 0 1) ( v. da ultimo anche: Sez. 1, Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022); 5.che, nel caso di specie, il giudice a quo non h a rispettato i suddetti principi, non addivenendo al richiesto accertamento incidentale del contestato credito erariale e limitandosi sul punto solo ad evidenziare che l’impugnativa del ruolo esattoriale non sospendeva l’esecutività dello stesso e dunque comportava l’illegittimità della condotta di inadempimento della società debitrice come tale sintomatica dello stato di insolvenza; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella ca