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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19449/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 28 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale contestata al capo 41) dell'addebito provvisorio e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere).

Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416-bis.1 (già art. 7 L. n. 203 del 1991), per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana.

In particolare, il ricorrente è stato ritenuto organizzatore e partecipe di un'associazione per delinquere capeggiata, promossa e finanziata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deputati alla pianificazione, organizzazione e gestione degli acquisti e delta successiva rivendita delle sostanze stupefacenti sia del tipo cocaina che del tipo hashish e marijuana, alla gestione dei contatti con diversi canali di approvvigionamento della droga, agli incontri con fornitori, alle trattative sui prezzi di acquisto e alla determinazione dei prezzi di vendita, fornendo ai sodali direttive sulla ricezione, custodia, movimentazione, distribuzione dei flussi di stupefacente provenienti da diversi luoghi e destinati alla piazza di spaccio di Partinico e Palermo (per i fratelli Guida) nonché di Trapani e provincia (per [OSCURATO:PERSONA]), e di flussi di denaro necessari per l'acquisto delle sostanze dai fornitori stessi anche attraverso una articolata rete di corrieri e di fidati collaboratori in parte prossimi congiunti e comunque familiari.

In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri e come marito di [OSCURATO:PERSONA] (sorella di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA]), è accusato di aver, nella qualità di stretto congiunto e fidato collaboratore di Gioacchino e [OSCURATO:PERSONA], organizzato e fatto parte dell'associazione provvedendo alla custodia di ingenti quantità di stupefacente acquistato dal gruppo, successivamente rivenduto nonché segnatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .e [OSCURATO:PERSONA] gestendo le casse dei proventi delle illecite attività di spaccio, individuando strategie operative per garantire maggiore efficacia di azione.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 41) della rubrica (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).

Assume che, in sede di discussione orale, il ricorrente aveva eccepito l'assenza di riscontri materiali, nella fattispecie di sequestri di sostanze stupefacenti in detenzione all'indagato, che secondo l'accusa le avrebbe custodite ed occultate presso un casolare, a detta degli investigatori, "risultato" nella sua disponibilità.

Nondimeno, su tale dato della disponibilità, osserva che non risultano atti di indagine che attestino tale specificità di ruolo ricoperto dal ricorrente.

L'ordinanza del Tribunale del riesame. infatti, pone l'accento sull'affectio societatis esclusivamente per rimarcare i ruoli ricoperti dal cognato [OSCURATO:PERSONA] ed a tal proposito annota. le intercettazioni di. conversazioni intercorse tra quest'ultimo e la sorella [OSCURATO:PERSONA], ma nessun cenno sulla "fattiva" partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ottica di quella necessaria adesione stabile e non occasionale ad un programma criminoso.

Con ampia memoria integrativa dei motivi di riesame, è stato posto in risalto come il ricorrente non risulti mai in primo piano nella vicenda giudiziaria in argomento quand'anche si faccia riferimento alle intercettazioni delle conversazioni del 23 gennaio 2019 citate dal Tribunale del riesame, il cui contenuto non può costituire prova di un traffico in atto che lo coinvolga, quanto piuttosto un confronto su tematiche forse note all'indagato, ma ciò certamente non appare bastevole a tracciarne un profilo operativo, e non di essere depositario di una fiducia privilegiata da parte del cognato.

Le successive intercettazioni, ritenute dal Tribunale probanti della cointeressenza dell'indagato negli affari del [OSCURATO:PERSONA], attestano caso mai una certa approssimatività di quella "organizzazione familiare" se solo si pensa alla circostanza che nel luogo indicato di custodia dello stupefacente, parte di esso sia stato "mangiato" dai topi.

Né a carico del ricorrente risultano perquisizioni, sequestri, né video riprese che abbiano legittimato la misura cautelare custodiale, posto che egli non ha mai subito il sequestro di sostanze stupefacenti, che non v'è dato di certezza sulla impronta fonica che rileverebbe talune "sommarie" intercettazioni di conversazioni telefoniche ma che, comunque, la difesa ha contestato anche sulla ammissibilità probatoria, non ricevendo adeguata risposta.

Del resto, l'esclusione, operata dallo stesso tribunale distrettuale, della sussistenza della partecipazione ad organizzazioni mafiose comproverebbe l'estraneità del ricorrente al sodalizio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare applicata (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).

Sostiene che l'ordinanza impugnata difetta di motivazione anche in ordine al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari a suo carico, tanto da non legittimare, in ultima analisi, la concessione allo stesso della più tenue misura degli arresti domiciliari, con l'ausilio del sistema elettronico di controllo a distanza.

Secondo l'assunto motivazionale del Tribunale della Libertà, sussisterebbe un attuale rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli contestati, non essendo evidente il segnale, di una rescissione del legame con il contesto associativo, costituito peraltro dai prossimi congiunti.

Obietta il ricorrente come tale postulato argomentativo si connoti per genericità e lacunosità, non comprendendosi come possa seriamente comprovare una rescissione dei legami parentali con la suocera o i cognati, trattandosi di rapporti intessuti e consolidati da base affettiva, posto che i Giudici territoriali non hanno affatto dettagliato con quali soggetti diversi dai propri familiari, presuntivamente coinvolti nel sodalizio criminale descritto al capo 41) della rubrica, il ricorrente possa, in regime di arresti domiciliari, intrattenere rapporti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, in massima parte, articolato sulla base di censure il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha, infatti, sollevato doglianze tipicamente fattuali, riguardanti la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati, in maniera adeguata e non manifestamente illogica, dal giudice di merito.

2. Iniziando dal primo motivo, il tribunale cautelare ha preliminarmente delineato l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha perciò dato ampio conto dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, chiarendo come il gruppo criminale si articolasse attraverso una complessa e variegata rete di rapporti e facesse stabile affidamento su una nutrita schiera di soggetti abitualmente impiegati quali "corrieri" che erano impiegati per il trasporto della sostanza stupefacente dai canali di approvvigionamento in diverse zone d'Italia, sino alla zona di Partinico e di Trapani, ed altresì incaricati del trasporto "a ritroso" delle somme di denaro concordate quale prezzo delle partite di droga acquistate nell'interesse del gruppo.Nel pervenire a tale conclusione, i giudici cautelari si sono attenuti al principio più volte declinato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti richiede, oltre ai connotati tipici delle fattispecie associative in genere, la chiara esistenza di una serie di requisiti che non debbono essere limitati all'aspetto dell'effettiva, pure essenziale, ripartizione di compiti tra gli associati, che in modo non equivoco attesti, tra l'altro, la non episodicità del contributo di ciascuno in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, ma che devono soprattutto trarsi dall'idoneità della struttura, ossia dell'ente criminale, a fornire un supporto stabile agli associati così da consentire al sodalizio di operare validamente per un apprezzabile lasso di tempo (ex multis, Sez. 6, n. 3393 del 13/12/2002, dep. 2003, Allegri, Rv. 223419; Sez. 6, n. 3277 del 21/01/1997, Lipari, Rv. 207537).

Va anche ricordato che il reato associativo può essere ritenuto sussistente anche qualora l'associazione non abbia, in concreto, realizzato alcuno dei reati-fine, tanto che, riguardo alla posizione del singolo associato, la relativa responsabilità, quale partecipe, ben può essere affermata "per ciò solo" ovvero anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose portate a termine dall'associazione o il sodalizio non abbia ancora realizzato alcuno dei reati programmati.

Ciò che necessita è piuttosto la sussistenza di un pactum sceleris, con caratteristiche tali da ammettere la configurabilità di una associazione penalmente significativa e, a questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere come non sia necessaria la stipula di un accordo espresso (desunto da atti di formale costituzione e cristallizzato in uno statuto o in un regolamento o desunto da atti di iniziazione o da qualsiasi altra manifestazione di formale adesione) ma è sufficiente l'esistenza di fatto, di una struttura organizzata finalizzata all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico della droga, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo partecipe nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (ex multis, Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969).

Nondimeno proprio la mancanza, nella realtà, di adesioni formali induce a ritenere che la prova del reato possa essere dedotta, in via esemplificativa, dalla continuità, dalla frequenza e dall'intensità dei rapporti tra i soggetti; dall'interdipendenza della loro condotta; dalla predisposizione dei mezzi finanziari; dall'uso comune dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni delittuose e dalla stessa efficienza ed adeguatezza dell'organizzazione.

In molti casi, come nella specie, la prova dell'esistenza dell'associazione criminale deriva anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche e/o ambientali dalle quali sia possibile desumere uno o più dei suindicati elementi ovvero anche solo riscontri di carattere generale sul programma di delinquenza e, nel caso di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, riscontri sulla attività di rifornimento e commercio di sostanze stupefacenti; ed il tutto con la necessaria specificazione che tali elementi di prova non debbono sussistere cumulativamente ma anche solo alternativamente purché siano idonei ad attestare il funzionamento dell'associazione criminale e dunque la sua esistenza e potenzialità a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Di tutto ciò si è fatto carico il Collegio cautelare che, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità, ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova in precedenza riassunti, la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti.

3. Dopo aver accertato la ricorrenza di requisiti strutturali del delitto associativo contestato al capo 41) dell'addebito provvisorio, il tribunale cautelare, sulla base delle emergenze processuali, ha correttamente ritenuto che il ricorrente avesse rivestito un vero e proprio ruolo determinante all'interno dell'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo del carattere infungibile del contributo associativo da lui prestato quale referente strategico privilegiato del vertice del sodalizio nella risoluzione di questioni attinenti l'attività associativa.

Ciò è stato ritenuto sulla base delle ripetute "visite" effettuate da [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Coppola (cognato del Guida), in occasione delle quali il vertice del sodalizio era solito confrontars con il cognato sulle iniziative imprenditoriali del gruppo, oltre che per la soluzione di problematiche insorte nei singoli affari illeciti, vieppiù in "momenti di fibrillazione" del sodalizio, quali gli arresti in flagranza dei sodali ed il sequestro di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente e di denaro, con ciò fornendo dimostrazione tanto dell'esperienza criminale maturata nel settore di stupefacenti da parte del Coppola, risultato gravato da un precedente penale specifico per il delitto di coltivazione di marijuana seppure risalente nel tempo, oltre che del peso decisionale e dell'affidabilità riconosciuti al ricorrente dagli stessi sodali.

Ad ulteriore riprova dello stretto rapporto fiduciario esistente con il vertice del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] nonché del carattere altamente infungibile del contributo di natura informativo-strategica nella programmazione di organizzazione di singoli affari illeciti, il tribunale cautelare ha richiamato, a titolo esemplificativo, una serie di conversazioni (v. da pag. 13 a pag. 16), dalle quali ha desunto la piena adesione dell'indagato al sodalizio criminale e del suo attivo coinvolgimento nel trasporto di una partita di sostanza stupefacente da parte del corriere Cinquemani, arrestato in flagranza di reato il 21 marzo 2019, all'esito del rinvenimento e contestuale sequestro di due panetti del peso complessivo di 2.269 kg, destinati all'acquirente abituale [OSCURATO:PERSONA].Dalle conversazioni ambientali intercettate è anche emerso come il Coppola condividesse con il vertice del sodalizio criminale il convincimento che gli arresti in flagranza di reato di corrieri fossero da ricondursi all'attività di captazione ambientale telefonica in corso nei suoi confronti, invitando il Guida ad interrompere l'attività delittuosa.

Ad avviso del tribunale cautelare, gli elementi acquisiti hanno perciò consentito di far emergere la piena consapevolezza e condivisione da parte dell'indagato del programma delittuoso del sodalizio criminale, a nulla rilevando la mancata contestazione di reati-fine che, di converso, può trovare esaustiva spiegazione proprio in ragione della specificità del ruolo di "referente strategico privilegiato" del vertice del sodalizio nella programmazione ed organizzazione delle singole iniziative "imprenditoriali" da intraprendere, oltre che di finanziatore di custode delle singole forniture di sostanza stupefacente da rivendere agli all'ingrosso agli acquirenti abituali operanti sulle piazza di spaccio delle province di Palermo e di Trapani.

4. Al cospetto di tali precise risultanze, del tutto univoche quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la ritenuta partecipazione organica del ricorrente al reato associativo e in presenza di una motivazione ampiamente adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità nonché conforme ai principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di configurazione degli elementi strutturali dell'associazione dedita al narcotraffico e alla partecipazione organica ad essa, le doglianze sollevate dal ricorrente si risolvono in censure di fatto, con le quali, sulla base di mere asserzioni e senza alcun serio confronto con il grave quadro indiziario delineato nell'ordinanza impugnata, e in precedenza riassunto, si postula una ricostruzione dei fatti del tutto singolare e si sollecita inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità.

Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

A questo proposito deve essere ricordata la lezione interpretativa, cronologicamente non recente ma sempre presente nell'insegnamento, secondo la quale, avuto riguardo alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), e tanto con gli adattamenti che si rendono necessari in considerazione del particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, cit., in motiv.).

Il motivo è pertanto inammissibile.

5. Anche il secondo motivo non è ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha premesso (e il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione sul punto) che, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale sicché, in tale ipotesi, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo, tale cioè da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, salvo prova contraria, specificando come, nella presente vicenda, detta duplice presunzione relativa non è apparsa superata dall'allegazione di alcun elemento di segno significativo.

Il tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari anche a prescindere dalla ricordata presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

Il ricorrente ha censurato l'ordinanza come se i giudici cautelari avessero dovuto motivare in ordine all'esistenza dei pericula sulla base delle regole ordinarie di giudizio, capovolgendo, peraltro senza scalfire la congrua e logica motivazione dei giudici cautelari, la prospettiva che informa la decisione sul punto.

Egli, invece, avrebbe dovuto indicare dapprima sulla base di quali elementi riteneva che la presunzione poteva e doveva ritenersi vinta e successivamente avrebbe dovuto attaccare il provvedimento impugnato per la ritenuta carenza dei pericula libertatis o, quanto alla scelta della misura, per l'adeguatezza di una misura diversa da quella carceraria a salvaguardare i pericula.

Mancando ciò, il motivo di ricorso deve ritenersi, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono, risolvendosi la doglianza in una censura non consentita, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 28 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale contestata al capo 41) dell'addebito provvisorio e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere). Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416-bis.1 (già art. 7 L. n. 203 del 1991), per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto organizzatore e partecipe di un'associazione per delinquere capeggiata, promossa e finanziata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deputati alla pianificazione, organizzazione e gestione degli acquisti e delta successiva rivendita delle sostanze stupefacenti sia del tipo cocaina che del tipo hashish e marijuana, alla gestione dei contatti con diversi canali di approvvigionamento della droga, agli incontri con fornitori, alle trattative sui prezzi di acquisto e alla determinazione dei prezzi di vendita, fornendo ai sodali direttive sulla ricezione, custodia, movimentazione, distribuzione dei flussi di stupefacente provenienti da diversi luoghi e destinati alla piazza di spaccio di Partinico e Palermo (per i fratelli Guida) nonché di Trapani e provincia (per [OSCURATO:PERSONA]), e di flussi di denaro necessari per l'acquisto delle sostanze dai fornitori stessi anche attraverso una articolata rete di corrieri e di fidati collaboratori in parte prossimi congiunti e comunque familiari. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri e come marito di [OSCURATO:PERSONA] (sorella di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA]), è accusato di aver, nella qualità di stretto congiunto e fidato collaboratore di Gioacchino e [OSCURATO:PERSONA], organizzato e fatto parte dell'associazione provvedendo alla custodia di ingenti quantità di stupefacente acquistato dal gruppo, successivamente rivenduto nonché segnatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .e [OSCURATO:PERSONA] gestendo le casse dei proventi delle illecite attività di spaccio, individuando strategie operative per garantire maggiore efficacia di azione. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 41) della rubrica (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Assume che, in sede di discussione orale, il ricorrente aveva eccepito l'assenza di riscontri materiali, nella fattispecie di sequestri di sostanze stupefacenti in detenzione all'indagato, che secondo l'accusa le avrebbe custodite ed occultate presso un casolare, a detta degli investigatori, "risultato" nella sua disponibilità. Nondimeno, su tale dato della disponibilità, osserva che non risultano atti di indagine che attestino tale specificità di ruolo ricoperto dal ricorrente. L'ordinanza del Tribunale del riesame. infatti, pone l'accento sull'affectio societatis esclusivamente per rimarcare i ruoli ricoperti dal cognato [OSCURATO:PERSONA] ed a tal proposito annota. le intercettazioni di. conversazioni intercorse tra quest'ultimo e la sorella [OSCURATO:PERSONA], ma nessun cenno sulla "fattiva" partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ottica di quella necessaria adesione stabile e non occasionale ad un programma criminoso. Con ampia memoria integrativa dei motivi di riesame, è stato posto in risalto come il ricorrente non risulti mai in primo piano nella vicenda giudiziaria in argomento quand'anche si faccia riferimento alle intercettazioni delle conversazioni del 23 gennaio 2019 citate dal Tribunale del riesame, il cui contenuto non può costituire prova di un traffico in atto che lo coinvolga, quanto piuttosto un confronto su tematiche forse note all'indagato, ma ciò certamente non appare bastevole a tracciarne un profilo operativo, e non di essere depositario di una fiducia privilegiata da parte del cognato. Le successive intercettazioni, ritenute dal Tribunale probanti della cointeressenza dell'indagato negli affari del [OSCURATO:PERSONA], attestano caso mai una certa approssimatività di quella "organizzazione familiare" se solo si pensa alla circostanza che nel luogo indicato di custodia dello stupefacente, parte di esso sia stato "mangiato" dai topi. Né a carico del ricorrente risultano perquisizioni, sequestri, né video riprese che abbiano legittimato la misura cautelare custodiale, posto che egli non ha mai subito il sequestro di sostanze stupefacenti, che non v'è dato di certezza sulla impronta fonica che rileverebbe talune "sommarie" intercettazioni di conversazioni telefoniche ma che, comunque, la difesa ha contestato anche sulla ammissibilità probatoria, non ricevendo adeguata risposta. Del resto, l'esclusione, operata dallo stesso tribunale distrettuale, della sussistenza della partecipazione ad organizzazioni mafiose comproverebbe l'estraneità del ricorrente al sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare applicata (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che l'ordinanza impugnata difetta di motivazione anche in ordine al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari a suo carico, tanto da non legittimare, in ultima analisi, la concessione allo stesso della più tenue misura degli arresti domiciliari, con l'ausilio del sistema elettronico di controllo a distanza. Secondo l'assunto motivazionale del Tribunale della Libertà, sussisterebbe un attuale rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli contestati, non essendo evidente il segnale, di una rescissione del legame con il contesto associativo, costituito peraltro dai prossimi congiunti. Obietta il ricorrente come tale postulato argomentativo si connoti per genericità e lacunosità, non comprendendosi come possa seriamente comprovare una rescissione dei legami parentali con la suocera o i cognati, trattandosi di rapporti intessuti e consolidati da base affettiva, posto che i Giudici territoriali non hanno affatto dettagliato con quali soggetti diversi dai propri familiari, presuntivamente coinvolti nel sodalizio criminale descritto al capo 41) della rubrica, il ricorrente possa, in regime di arresti domiciliari, intrattenere rapporti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, in massima parte, articolato sulla base di censure il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha, infatti, sollevato doglianze tipicamente fattuali, riguardanti la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati, in maniera adeguata e non manifestamente illogica, dal giudice di merito. 2. Iniziando dal primo motivo, il tribunale cautelare ha preliminarmente delineato l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha perciò dato ampio conto dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, chiarendo come il gruppo criminale si articolasse attraverso una complessa e variegata rete di rapporti e facesse stabile affidamento su una nutrita schiera di soggetti abitualmente impiegati quali "corrieri" che erano impiegati per il trasporto della sostanza stupefacente dai canali di approvvigionamento in diverse zone d'Italia, sino alla zona di Partinico e di Trapani, ed altresì incaricati del trasporto "a ritroso" delle somme di denaro concordate quale prezzo delle partite di droga acquistate nell'interesse del gruppo.Nel pervenire a tale conclusione, i giudici cautelari si sono attenuti al principio più volte declinato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti richiede, oltre ai connotati tipici delle fattispecie associative in genere, la chiara esistenza di una serie di requisiti che non debbono essere limitati all'aspetto dell'effettiva, pure essenziale, ripartizione di compiti tra gli associati, che in modo non equivoco attesti, tra l'altro, la non episodicità del contributo di ciascuno in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, ma che devono soprattutto trarsi dall'idoneità della struttura, ossia dell'ente criminale, a fornire un supporto stabile agli associati così da consentire al sodalizio di operare validamente per un apprezzabile lasso di tempo (ex multis, Sez. 6, n. 3393 del 13/12/2002, dep. 2003, Allegri, Rv. 223419; Sez. 6, n. 3277 del 21/01/1997, Lipari, Rv. 207537). Va anche ricordato che il reato associativo può essere ritenuto sussistente anche qualora l'associazione non abbia, in concreto, realizzato alcuno dei reati-fine, tanto che, riguardo alla posizione del singolo associato, la relativa responsabilità, quale partecipe, ben può essere affermata "per ciò solo" ovvero anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose portate a termine dall'associazione o il sodalizio non abbia ancora realizzato alcuno dei reati programmati. Ciò che necessita è piuttosto la sussistenza di un pactum sceleris, con caratteristiche tali da ammettere la configurabilità di una associazione penalmente significativa e, a questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere come non sia necessaria la stipula di un accordo espresso (desunto da atti di formale costituzione e cristallizzato in uno statuto o in un regolamento o desunto da atti di iniziazione o da qualsiasi altra manifestazione di formale adesione) ma è sufficiente l'esistenza di fatto, di una struttura organizzata finalizzata all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico della droga, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo partecipe nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (ex multis, Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969). Nondimeno proprio la mancanza, nella realtà, di adesioni formali induce a ritenere che la prova del reato possa essere dedotta, in via esemplificativa, dalla continuità, dalla frequenza e dall'intensità dei rapporti tra i soggetti; dall'interdipendenza della loro condotta; dalla predisposizione dei mezzi finanziari; dall'uso comune dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni delittuose e dalla stessa efficienza ed adeguatezza dell'organizzazione. In molti casi, come nella specie, la prova dell'esistenza dell'associazione criminale deriva anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche e/o ambientali dalle quali sia possibile desumere uno o più dei suindicati elementi ovvero anche solo riscontri di carattere generale sul programma di delinquenza e, nel caso di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, riscontri sulla attività di rifornimento e commercio di sostanze stupefacenti; ed il tutto con la necessaria specificazione che tali elementi di prova non debbono sussistere cumulativamente ma anche solo alternativamente purché siano idonei ad attestare il funzionamento dell'associazione criminale e dunque la sua esistenza e potenzialità a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Di tutto ciò si è fatto carico il Collegio cautelare che, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità, ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova in precedenza riassunti, la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti. 3. Dopo aver accertato la ricorrenza di requisiti strutturali del delitto associativo contestato al capo 41) dell'addebito provvisorio, il tribunale cautelare, sulla base delle emergenze processuali, ha correttamente ritenuto che il ricorrente avesse rivestito un vero e proprio ruolo determinante all'interno dell'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo del carattere infungibile del contributo associativo da lui prestato quale referente strategico privilegiato del vertice del sodalizio nella risoluzione di questioni attinenti l'attività associativa. Ciò è stato ritenuto sulla base delle ripetute "visite" effettuate da [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Coppola (cognato del Guida), in occasione delle quali il vertice del sodalizio era solito confrontars con il cognato sulle iniziative imprenditoriali del gruppo, oltre che per la soluzione di problematiche insorte nei singoli affari illeciti, vieppiù in "momenti di fibrillazione" del sodalizio, quali gli arresti in flagranza dei sodali ed il sequestro di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente e di denaro, con ciò fornendo dimostrazione tanto dell'esperienza criminale maturata nel settore di stupefacenti da parte del Coppola, risultato gravato da un precedente penale specifico per il delitto di coltivazione di marijuana seppure risalente nel tempo, oltre che del peso decisionale e dell'affidabilità riconosciuti al ricorrente dagli stessi sodali. Ad ulteriore riprova dello stretto rapporto fiduciario esistente con il vertice del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] nonché del carattere altamente infungibile del contributo di natura informativo-strategica nella programmazione di organizzazione di singoli affari illeciti, il tribunale cautelare ha richiamato, a titolo esemplificativo, una serie di conversazioni (v. da pag. 13 a pag. 16), dalle quali ha desunto la piena adesione dell'indagato al sodalizio criminale e del suo attivo coinvolgimento nel trasporto di una partita di sostanza stupefacente da parte del corriere Cinquemani, arrestato in flagranza di reato il 21 marzo 2019, all'esito del rinvenimento e contestuale sequestro di due panetti del peso complessivo di 2.269 kg, destinati all'acquirente abituale [OSCURATO:PERSONA].Dalle conversazioni ambientali intercettate è anche emerso come il Coppola condividesse con il vertice del sodalizio criminale il convincimento che gli arresti in flagranza di reato di corrieri fossero da ricondursi all'attività di captazione ambientale telefonica in corso nei suoi confronti, invitando il Guida ad interrompere l'attività delittuosa. Ad avviso del tribunale cautelare, gli elementi acquisiti hanno perciò consentito di far emergere la piena consapevolezza e condivisione da parte dell'indagato del programma delittuoso del sodalizio criminale, a nulla rilevando la mancata contestazione di reati-fine che, di converso, può trovare esaustiva spiegazione proprio in ragione della specificità del ruolo di "referente strategico privilegiato" del vertice del sodalizio nella programmazione ed organizzazione delle singole iniziative "imprenditoriali" da intraprendere, oltre che di finanziatore di custode delle singole forniture di sostanza stupefacente da rivendere agli all'ingrosso agli acquirenti abituali operanti sulle piazza di spaccio delle province di Palermo e di Trapani. 4. Al cospetto di tali precise risultanze, del tutto univoche quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la ritenuta partecipazione organica del ricorrente al reato associativo e in presenza di una motivazione ampiamente adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità nonché conforme ai principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di configurazione degli elementi strutturali dell'associazione dedita al narcotraffico e alla partecipazione organica ad essa, le doglianze sollevate dal ricorrente si risolvono in censure di fatto, con le quali, sulla base di mere asserzioni e senza alcun serio confronto con il grave quadro indiziario delineato nell'ordinanza impugnata, e in precedenza riassunto, si postula una ricostruzione dei fatti del tutto singolare e si sollecita inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità. Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). A questo proposito deve essere ricordata la lezione interpretativa, cronologicamente non recente ma sempre presente nell'insegnamento, secondo la quale, avuto riguardo alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), e tanto con gli adattamenti che si rendono necessari in considerazione del particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, cit., in motiv.). Il motivo è pertanto inammissibile. 5. Anche il secondo motivo non è ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha premesso (e il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione sul punto) che, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale sicché, in tale ipotesi, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo, tale cioè da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, salvo prova contraria, specificando come, nella presente vicenda, detta duplice presunzione relativa non è apparsa superata dall'allegazione di alcun elemento di segno significativo. Il tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari anche a prescindere dalla ricordata presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza come se i giudici cautelari avessero dovuto motivare in ordine all'esistenza dei pericula sulla base delle regole ordinarie di giudizio, capovolgendo, peraltro senza scalfire la congrua e logica motivazione dei giudici cautelari, la prospettiva che informa la decisione sul punto. Egli, invece, avrebbe dovuto indicare dapprima sulla base di quali elementi riteneva che la presunzione poteva e doveva ritenersi vinta e successivamente avrebbe dovuto attaccare il provvedimento impugnato per la ritenuta carenza dei pericula libertatis o, quanto alla scelta della misura, per l'adeguatezza di una misura diversa da quella carceraria a salvaguardare i pericula. Mancando ciò, il motivo di ricorso deve ritenersi, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, risolvendosi la doglianza in una censura non consentita, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19449/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris